Monitoring Gesetzessammlung

062U0356

IT - DPR

062U0356

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingresso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della citta' di Parma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 356)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visto il contratto collettivo integrativo 26 marzo 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Parma; Visto il contratto collettivo 1 novembre 1950, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della citta' di Parma, stipulate tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo della Camera Confederale del Lavoro, l'Unione C.I.S.L.; al quale ha aderito, in data 27 agosto 1955, la Federazione C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Parma in data 3 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e del previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 1 novembre 1950, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della citta' di Parma, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della citta' di Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 34. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO I NOVEMBRE 1950, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTi ORTOFRUTTICOLI SUL MERCATO DI PIAZZA GHIAIA, DELLA CITTA' DI PARMA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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