062U0350
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Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti alla fabbricazione a mano dei mattoni dipendenti dalle imprese esercenti fornaci per laterizi della provincia di Parma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 350)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1960, stipulato tra il Gruppo Provinciale degli Industriali dei Laterizi, assistito dall'Unione Parmense degli Industriali, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.E.A. -, la F.I.L.C.A. Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale del Lavoro: al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 40 della provincia di Parma, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra, indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale 6 stato stipulato, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1960, relativo agli operai mattonai a mano dipendenti da fornaci di laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso ai presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sino inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti alla fabbricazione a mano dei mattoni dipendenti dalle imprese esercenti fornaci per laterizi della provincia di Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 42. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 23 GIUGNO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1957, PER GLI OPERAI MATTONAI A MANO DIPENDENTI DA FORNACI DI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PARMA.
Parte di provvedimento in formato grafico