062U0322
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Siena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 322)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1969, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, stipulato tra la Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Libera Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive - C.I.S.L. - la Unione italiana del lavoro; Visto, per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 11 giugno 1950; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Siena, in data 1 settembre 1960 del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, relativo al trattamento economico degli operai dipendenti delle aziende del travertino;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi ai presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, perche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 24. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 1956 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI SIENA
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 SETTEMBRE 1956 SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL TRAVERTINO DI SERRE DI RAPOLANO
Parte di provvedimento in formato grafico