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062U1376

IT - DPR

062U1376

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Goro e Gorino del comune di Mesola, con capoluogo in Goro e con la denominazione di "Goro" (Ferrara). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 agosto 1962 n. 1376)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze in data 18 aprile e 1 maggio 1960, con le quali le rispettive maggioranze qualificate del contribuenti delle frazioni Goro e Gorino del comune di Mesola (Ferrara) hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo, con capoluogo in Goro e con la denominazione di "Goro"; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Mesola in data 2 giugno 1960, n. 69, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 6 giugno 1961, n. 172, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 luglio 1962, n. 1345; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

Le frazioni Goro e Gorino sono distaccate dal comune di Mesola (Ferrara) e costituite in Comune autonomo, con capoluogo in Goro, con la denominazione di "Goro" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2

Il Prefetto della provincia di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Mesola ed il costituito comune di Goro, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Mesola.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 3945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 353 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Mesola, che sara' inquadrato negli organici del comune di Goro, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 agosto 1962 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 112. - VILLA
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