062U1274
062U1274
Riduzione temporanea del 10% ai dazi doganali attualmente in vigore. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1962 n. 1274)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al vigente regime daziario; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea scortate dai certificati prescritti sono temporaneamente ridotti del 10 per cento.
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della, Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', nei casi in cui siano superiori a quelli della tariffa doganale comune della Comunita' economica europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 , e successive aggiunte e modificazioni, sono temporaneamente ridotti del 10 per cento o della minore misura per raggiungere il livello di quelli della predetta tariffa doganale comune.
Art. 3
La riduzione di cui agli articoli 1 e 2 non si applica per i prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunita', europea del carbone e dell'acciaio e della Comunita' europea della energia atomica, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1962, n. 1119 , originari degli Stati Uniti d'America del Nord, nonche' per i prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale sottoelencate, per i quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore fino alle eventuali scadenze per gli stessi previste:
28.15-B, 28.19-A, 28.27, 28.30-A-VII-a, 28.35-A-III-a, 25.41-B-II-a, 28.47-B-I-c, 28.47.B-I-d, 28.55-C-I, 32.07-A-V-a, 32.07-A-VII-b-5, 50.01, 50.02-A, 50.02-B,50.04-A, 50.04-B, 50.07-A, 50.08, 50.09-A-I, 50.09-A-II, 50.09-B, 50.09-C-I, 50.09-C-II, 59.17-B-La. 78.01-A, 78.02, 78.03, 78.04-A-I, 78.04-A-II, 78.04-B, 78.05-A-I, 78.05-A-II, 78.05-B, 79.01-A, 79.02-A, 79.02-B, 79.03-A, 79.03-B-II, 85.04-A, 85.04-C-II-c-1, 85.23-B-I-a-1, 85.23-B-I-a-2, 93.07-B-II-a-2-aa-alfa.
La riduzione non si applica altresi' per i prodotti formanti oggetto del particolare regime comunitario dei prelievi di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955 .
Art. 4
I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Arezzo, addi' 26 agosto 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 47. - VILLA