064U0881
064U0881
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi in Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 agosto 1964 n. 881)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: Diritto internazionale privato; Matematiche per le scienze sociali; Storia delle Americhe; Storia dell'Europa orientale; Gli insegnamenti complementari di "Diritto e politica penale" di "Diritto pubblico romano" sono soppressi. Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunto quelli di: Storia del Risorgimento; Storia economica; Storia delle dottrine politiche. Art. 167. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: Storia del Risorgimento; Storia economica; Storia delle dottrine politiche. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Storia del Risorgimento; Storia economica; Storia delle dottrine politiche; Art. 79. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di magistero (per il gruppo B Pedagogia) e' aggiunto quello di "Istituto di psicologia". Art. 81. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Ottica fisiopatologica; Radiobiologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 75. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto internazionale privato;
Matematiche per le scienze sociali;
Storia delle Americhe;
Storia dell'Europa orientale;
Gli insegnamenti complementari di "Diritto e politica penale" di "Diritto pubblico romano" sono soppressi.
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunto quelli di:
Storia del Risorgimento;
Storia economica;
Storia delle dottrine politiche.
Art. 167. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia del Risorgimento;
Storia economica;
Storia delle dottrine politiche.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia del Risorgimento;
Storia economica;
Storia delle dottrine politiche;
Art. 79. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di magistero (per il gruppo B Pedagogia) e' aggiunto quello di "Istituto di psicologia".
Art. 81. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Ottica fisiopatologica;
Radiobiologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 75. - VILLA