062U1239
062U1239
Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione, corrieri ed autotrasporti della provincia di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1239)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1060, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Milano, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni, corrieri ed autotrasporti: - l'accordo collettivo 14 ottobre 1947 sulla indennita' di mensa, stipulato tra l'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori e la Camera Confederale del Lavoro; - l'accordo collettivo 17 novembre 1955 sulla indennita' di mensa, stipulato tra l'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale Autoferrofilotramvieri - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Autotrasporti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Milano, in data 22 giugno 190, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano.
L'accordo collettivo 14 ottobre 1947 e l'accordo collettivo 17 novembre 1955 sull'indennita' di mensa, relativi ai dipendenti dalle aziende di spedizioni, corrieri ed autotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni, corrieri ed autotrasporti della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 23. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1947 SULLA INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONI, CORRIERI ED AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 17 NOVEMBRE 1955 SULLA INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONE, CORRIERI ED AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI MILANO
Parte di provvedimento in formato grafico