062U1117
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Proroga dal 1 al 29 luglio 1962 della sospensione daziaria per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti della macinazione esportati entro il 29 luglio 1962 e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 agosto 1962 n. 1117)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dall'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; o) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' Europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 ; che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 13 febbraio 1960. che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45 , gia' prorogato dal 1 al 30 giugno 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 578 , sono ulteriormente prorogate dal 1 al 29 luglio 1962 per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 29 luglio 1962.
Art. 2
Dal 1 gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 e' sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per le perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente (voce della tariffa doganale n. 70.19-A-I-a) e per le imitazioni di pietre preziose e semi preziose, tagliate e lucidate meccanicamente (voce della tariffa n. 70.19-A-III).
Art. 3
E' prorogata dal 1 luglio 1962 al 30 settembre 1962 la sospensione daziaria, per tutte le provenienze, prevista dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 531 , per il divinilbenzolo (voce della tariffa doganale n. 29.01-D-VI-b), destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 4
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1963 e' sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per la bauxite attivata (voce della tariffa doganale ex 38.03-B-II).
Art. 5
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le parti staccate (schermo, cono e collo) di ampolle di vetro (voce della tariffa doganale ex 70.21-IT-I-a), provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi, sono ammesse al dazio del 2,50% sul valore, sotto osservanza dello norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 6
Alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti rettifiche:
a) il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce di tariffa n. 10.06-B-I (riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati, altro), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita Economica Europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunita', e' rettificato in 16%;
b) il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce di tariffa n. 92.10-A (meccanismi per scatole musicali), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti, e' rettificato in 4,50%, e, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze, e' rettificato in 8%.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 agosto 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 9. - VILLA