061U1841
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Esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 23 marzo 1958. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961 n. 1841)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per i trasporti; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' del paragrafo 2 dell'art. 7 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI SPATARO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 1. - VILLA
Accordo
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore. (Ginevra, 20 marzo 1958).
Parte di provvedimento in formato grafico