Monitoring Gesetzessammlung

061U1800

IT - DPR

061U1800

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1800)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 14 luglio 1959, per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Associazioni Proprietari Cavalli da Corse al Galoppo e l'Associazione Allenatori Alta Italia, la Associazione Allenatori Centro-Sud, il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica; Visto il verbale d'accordo in pari data per la determinazione dei nuovi minimi retributivi richiamato dal predetto contratto collettivo ed allo stesso allegato; Visto l'accordo collettivo in pari data, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale, stipulato tra le medesime parti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 148 del 19 aprile 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, in data 6 luglio 1959, il contratto collettivo nazionale e l'accordo aggiuntivo, relativi ai dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al galoppo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale ed allo stesso allegate, del verbale di accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alle Corte dei conti, addi' 4 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 17. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 6 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSE AL GALOPPO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1959 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 6 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSE AL GALOPPO
Parte di provvedimento in formato grafico
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