Monitoring Gesetzessammlung

061U1757

IT - DPR

061U1757

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1757)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festivita' nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali; Visto l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visti, per la provincia di Lucca: - l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti da laboratori di pasticceria, stipulato tra l'Associazione Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi della U.S.P.L., la F.I.L.C.A.M.S. di Lucca; Visto la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 32, della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 67. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 1 ottobre 1959 PER I DIPENDENTI DAI LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Parte di provvedimento in formato grafico
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