061U1649
061U1649
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di pitturazione e decorazione della provincia di Taranto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961 n. 1649)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Taranto: l'accordo collettivo 27 gennaio 1947, relativo alle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e degli Artigiani - Sezione degli Artigiani, Categoria Pittori e Decoratori - e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Edili e Affini; l'accordo collettivo 16 dicembre 1947, relativo alla gratifica natalizia per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura, stipulato dalle medesime parti di cui al predetto accordo 27 gennaio 1947; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Taranto, in data 28 aprile 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Taranto:
l'accordo collettivo 27 gennaio 1947, relativo alle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura;
l'accordo collettivo 16 dicembre 1947, relativo alla gratifica natalizia per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di pitturazione e decorazione della provincia di Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 170. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 27 GENNAIO 1947 RELATIVO ALLE RETRIBUZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI PITTURA E DECORATURA DELLA PROVINCIA DI TARANTO.
ACCORDO COLLETTIVO 16 DICEMBRE 1947 RELATIVO ALLA GRATIFICA NATALIZIA PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE; ARTIGIANE DI PITTURA E DECORATURA DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Parte di provvedimento in formato grafico