061U1499
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Proroga fino al 31 dicembre 1964 del termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1259, entra il quale l'istituito centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961 n. 1499)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213 , 11 dicembre 1952, n. 2392 , 21 dicembre 1955, n. 1345 e 30 dicembre 1958, n. 1259 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
E' prorogato lino al 31 dicembre 1964 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1958, n. 1259 , entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 90. - VILLA