064U0422
064U0422
Convenzione istituzione di un posto di assistente ordinario cattedra di Medicina del lavoro (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964 n. 422)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465 ; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349 ; Silla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 30 luglio 1963, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Medicina del lavoro" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.
Art. 3
I contributi annui a carico dell'Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Padova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1964 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 7. - VILLA
Art. 1
Repertorio n. 1013
Convenzione tra l'INAIL e l'Universita' di Padova per la istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro.
Tra l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL - sede di Padova, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore rag. cav.uff. Mario Zunino, all'uopo delegato con deliberazione della on. Presidenza
dell'istituto in data 10 giugno 1963, n. 51
e
l'Universita' degli studi di Padova, in persona del suo rettore pro-tempore e legale rappresentante prof. ing. gr. uff. Guido Ferro, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova e' istituito, ai sensi dell' art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente universitario ordinario da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facolta' e cattedra.
Il trattamento giuridico ed economico nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del suddetto posto di assistente ordinario saranno quelli previsti dalle leggi vigenti sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.
Art. 2
Art. 2.
A tale scopo l'INAIL si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Padova per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1:
a) L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;
b) L. 360.000 (trecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 5 noncbe' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. I contributi di cui sopra debbono essere versati all'Universita' di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Art. 3
Art. 3.
Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, l'INAIL si obbliga di elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'INAIL si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Art. 4
Art. 4.
L'Universita' degli studi di Padova si obbliga, in esecuzione di quanto precedentemente indicato, a:
a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate allo stipendio del predetto titolare in conto entrate del Tesoro;
b) versare annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro la somma corrispondente al 20% previsto dall'art. 2 della presente convenzione;
c) destinare a dotazione della cattedra di Medicina del lavoro la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.
Art. 5
Art. 5.
La presente convenzione si intendera' decaduta:
a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze a norma del susseguente art. 6;
b) se non venga corrisposta la ulteriore somma al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3;
c) se vengano a cessare e in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.
In tutti e tre i casi predetti il posto di assistente ordinario s'intendera' senz'altro soppresso ed il titolare del posto stesso cessera' immediatamente dal servizio.
Art. 6
Art. 6.
La presente convenzione avra' vigore per dieci anni a decorrere dalla data di nomina del primo titolare del posto di assistente, e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Letto, confermato e sottoscritto.
Padova, addi 30 luglio 1963
f.to prof. ing. Guido FERRO
f.to rag. cav. uff. Mario ZUNINO
Esente ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Padova, addi 30 luglio 1963
Il direttore amministrativo dott. Pier G. FABBRI COLABICH
Registrato a Padova il 31 luglio 1963, atti privati, volume -
n. 107/1. - Esatte lire: Esente.
p. Il vice direttore:
(Antonio BETTIN)
F.to: illeggibile