064U0413
064U0413
Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964 n. 413)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, e del 7 dicembre 1960, n. 1747, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 11 novembre 1963, numero 684 , della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1963, la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale Borsa valori, e' stabilita nella seguente misura:
L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato;
L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale od obbligazionario quotato.
L'ammontare complessivo dei diritti si computa sullo importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente. Tali diritti sono ridotti della meta' per i titoli ammessi alla quotazione ufficiale nel corso del secondo trimestre dell'anno solare.
Art. 2
Art 2.
Alle Societa' che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli gia' quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, o l'ammissione contemporanea in piu' Borse valori dei propri titoli, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1:
a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75%;
b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%;
c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25%.
Art. 3
E' fissato in L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) il massimale dei diritti di quotazione da applicare alle Societa' aventi titoli ufficialmente quotati presso la Borsa valori di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1964 SEGNI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 1. - VILLA