Monitoring Gesetzessammlung

063U0575

IT - DPR

063U0575

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della "TIFEO - Societa' per azioni per la produzione di energia". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963 n. 575)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative i trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla "TIFEO - Societa' per azioni per la produzione di energia", con sede in Palermo, via Liberta' n. 46, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio, dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "TIFEO - Societa' per azioni per la produzione di energia" con sede in Palermo, via Liberta' n. 46, e' trasferita, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "TIFEO - Societa' per azioni per la produzione di energia", con sede in Palermo, via Liberta' n. 46, dei beni eventualmente ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1963 SEGNI FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 75. - VILLA
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