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063U0419

IT - DPR

063U0419

Modificazioni allo statuto dell'Universita' di Padova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963 n. 419)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 , modificato con regio decreto 3 ottobre 1939, n. 1847 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche della Universita' di Padova, intese ad ottenere l'istruzione presso detta Universita' delle Facolta' di economia e commercio, in aggiunta alle Facolta' universitarie esistenti, con sede distaccata in Verona; Veduta la convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Universita' di Padova ed il "Consorzio ecc la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona" per il finanziamento e mantenimento della suddetta Facolta'; Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte anzidette; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro: Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Universita' di sviluppo di studi universitari in Verona" ai fini del finanziamento e mantenimento della Facolta' di economia e commercio che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di padova con sede distaccata in Verona.

Art. 2

In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Padova, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di economia e commercio che viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 3

Sono istituiti al sensi degli articoli 63, secondo comma , e 100 secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , n. 10 posti di professore di ruolo, nonche' ai sensi dell'art. ai sensi della legge 24 giugno 1950, n. 465 , dodici posti di assistente, ordinario.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e tu regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo in ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.

Art. 5

Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con decreti suindicati e' ulteriormente modificato conte dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1963 SEGNI GUI - TREMELLONI Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 80. - VILLA

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Repertorio n. 98
Convenzione
L'anno millenovecentosessantadue il giorno 27 (ventisette del mese di novembre, in Padova, presso il Rettorato del l'Universita' del studi di Padova, avanti a me dott. PierGiovanni Fabbri Colabich, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto retto viale 23 aprile 1952 a ricevere e a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 671 , si sono personalmente costituiti i signori:
Gozzi avv. Renato, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato a Verona, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire in qualita' di presidente in rappresentanza del "Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona" a cio' autorizzato con deliberazione del Consorzio medesimo in data 22 novembre 1962, n. 4;
Ferro prof. Guido, nato ad Este (Padova) l'11 novembre 1898, rettore pro-tempore dell'Universita' degli studi di Padova e legate rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione universitario in data 27 novembre 1962; persone della cui identita' personale, capacita' giuridica e poteri, sono personalmente certo.
I medesimi, previa espressa rinuncia Con il mio consenso d'accordo tra loro, alla assistenza di testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale;
Premesso:
che il Consorzio sopra indicato ha ravvisato l'opportunita' di costituire in Verona una, Facolta' di economia e commercio come Facolta' distaccata dell'Universita' degli studi di Padova;
che l'Universita' degli studi di Padova ha adottato per l'istituzione dell'anzidetta Facolta' di economia e commercio le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del Senato accademico mi data 26 novembre 1962 e del Consiglio di amministrazione in data 27 novembre 1962, proposta che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione;
tutto cio' premesso e ritenuto parte integrante a quanto esposto in narrativa comore essenziale nel dispositivo che segue, il Consorzio e l'Universita', come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
L'Universita' degli studi di Padova, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e forme di legge, istituisce la facolta' economia e commercio, con sede distaccata in Verona, articolata nelle lauree in:
a) economia e commercio;
b) lingue e letterature straniere.
Questo secondo corso di laurea funzionera' non appena sara', stato istituito nelle forme prescritte dalle vigenti disposizioni.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 2

Art. 2.
La Facolta' anzidetta funzionera' in conformita' alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e sara' disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , dalle disposizione sull'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632 , e integrato, con le successive modificazioni dal regolamento generale sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e integrato con le successive modificazioni, e dallo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 3

Art. 3.
Per il funzionamento della Facolta' saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione:
professori di ruolo n. 10;
assistenti ordinari n. 12.
Potranno inoltre essere conferiti 23 incarichi di insegnamento oltre ad eventuali incarichi da conferire in rapporto ai posti vacanti di professore di ruolo.
Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e di biblioteca addetto alla Facolta' sara' fornito da parte del Consorzio in accordo con l'Universita' di Padova e in relazione alle necessita'. Il trattamento si economico di detto personale non dovra' essere inferiore a quello pari grado delle corrispondenti categorie di personale statale.
In relazione al primo e al secondo comma del presente articolo, l'Universita' degli studi di Padova di obbliga a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari e ai professori incaricati che saranno nominati, piu' il 20% degli emolumenti stessi per la costituzione dello speciale fondo con cui provvedere all'eventuale fiattamento economico di cessazione dal servizio spettante ai titolari dei posti medesimi nei caso in cui la Facolta', per il venir meno dei fondi necessari al suo funzionamento, debba essere soppressa e conseguentemente gli interessati abbiano a cessare dal servizio.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 4

Art. 4.
L'Universita' degli studi di Padova consente che le proprie attrezzature ed in particolare i propri Istituti scientifici vengano utilizzati gratuitamente, ove occorra, per le attivita' e le iniziative della Facolta' di economia e commercio.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 5

Art. 5.
Tutte le spese necessarie al funzionamento della Facolta' di economia e commercio, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Padova, in conseguenza dell'istituzione della medesima, e successive eventuali integrazioni, saranno a carico del Consorzio. Il Consorzio medesimo versera' all'Universita' degli studi di Padova l'ammontare delle spese preventivate in due rate eguali scadenti il 1 novembre ed il 1 marzo di ogni anno, salvo conguaglio in sede consuntiva.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 6

Art. 6.
Il Consorzio assume, indipendentemente dal proprio contributo, l'onere di fornire locali idonei, luce e riscaldamento per il funzionamento della Facolta' per tutta la durata della presente convenzione o, quanto meno, lino a quando non abbia provveduto alla costruzione di un apposito complesso edilizio universitario assumendone anche l'onere di gestione.
Il Consorzio si adoperera' affinche' gli enti locali, territoriali e culturali di Verona concedano il piu' ampio delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alle attivita' didattiche e scientifiche della Facolta'.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 7

Art. 7.
L'Universita' degli studi di Padova terra' gestione separata nel proprio bilancio per la istituenda Facolta' di economia e commercio e sottoporra' ogni anno entro il 30 settembre alla approvazione del Consorzio sovventore, per quanto di competenza di quest'ultimo, i relativi bilanci preventivi e commi consuntivi.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 8

Art. 8.
Il Consorzio sovventore sara' rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Padova a norma di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 9

Art. 9.
La presente convenzione ha la durata di trenta anni e potra' essere rinnovata a meno che intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 10

Art. 10.
Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dal Consorzio per il funzionamento della Facolta' di economia e commercio, la Facolta' stessa sara' soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari, i professori incaricati di cui al precedente art. 3 - 1° e 2° comma, i quali saranno ammessi ai trattamento di cessazione tre possa loro spettare a norma di legge, restando comunque escluso qualsiasi ulteriore onere, mediato o immediato, diretto o indiretto, a carico dello Stato e dell'Universita' di Padova.

Convenzione Universita' degli studi di Padova- art. 11

Art. 11.
Al cessare della presente convenzione tutto il materiale didattico e scientifico e quanto altro comunque acquisito o acquistato con i mezzi a disposizione del Consorzio sovventore per il funzionamento della Scuola, rimarranno di proprieta' del Consorzio stesso.
Viceversa restera' di proprieta' dell'Universita' degli studi di Padova quanto da essa sia stato messo a disposizione della detta Facolta'.
Richiesto io funzionario rogante ho ricevuto il presente atto scritto in pagine sei e parte della settima, di fogli due o da me letto ai comparenti i quali, mia domanda, lo dichiarono in tutto conforme alla manifestatazioni loro volonta' e con me firmato in ogni foglio.
La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Padova, sara' registrata, in esenzione dalle tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 196, n. 1073.
F.to: Guido Ferro rettore dell'Universita' di Padova
F.to: Renato Gozzi, presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona.
F.to: Pier G. Fabbri Colabich, rogante.
Registrato a Padova il 28 novembre 1962. Atti privati, volume n. 614. Esatte L: gratis.
Il V. Direttore F.to: Antonio BETTIN
Padova, 28 novembre 1968

Convenzione Universita' degli studi di Padova-Testo modifiche

Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' di Padova riguardanti l'ordinamento della Facolta' di economia e commercio.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. - Dopo le parole "Facolta' di scienze politiche" vengono
aggiunte "Facolta' di economia e commercio"
TITOLI IV
Facolta' di economia e commercio
Dopo l'art. 46 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 47. - La Facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in Economia e commercio.
La durata del corso degli studi per la laurea in Economia e commercio e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
12) Storia economia;
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola;
19) Lingua inglese o tedesca (triennale);
Sono insegnamenti complementari:
1) Ragioneria delle aziende pubbliche;
2) Diritto industriale;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto processuale civile;
5) Diritto internazionale;
6) Ragioneria legale;
7) Legislazione bancaria;
8) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
9) Economia e tecnica dei trasporti;
10) Tecnica del commercio internazionale;
11) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
12) Economia montana e forestale;
13) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione;
14) Amministrazione industriale;
16) Relazioni umane;
17) Organizzazione aziendale;
18) Ricerca operativa;
19) Una lingua slava;
20) Diritto fallimentare;
Art. 48. - gli insegnamenti di "Diritto commerciale" e di "Geografia economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.
L'insegnamento triennale per le lingue straniere comporta per ciascuna una prova scritta ed un orale alla fine del Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra complementari.
Art. 49 - L'esame di Matematica generale deve precedere quello di Matematica finanziaria quello di Statistica; l'esame di Istituzioni di diritto privato deve precedere quello di Diritto commerciale e di Diritto industriale; gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni di diritto pubblico devono precedere quelli di Diritto internazionale, di Diritto del lavoro e, di Diritto, amministrativo, gli esami di Economia politica (primo corso) e, di Statistica (primo corso) devono precedere quelli di Scienza delle finanze e' di Diritto finanziario, di Economia politica agraria, gli esami di Statistica (primo corso) e di Economia politica (secondo corso) devono precedere l'esame di Politica economica e finanziaria, gli esami di Ragioneria generale e applicata devono precedere quelli di Tecnica bancaria e professionale di Tecnica commerciale e industriale.
Art. 50. - Gli esami di profitto possono avere carattere dottrinale e professionale e consistere in interrogazioni, discussioni e dinamica di casi pratici.
L'esame di laurea riguarda la discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dal candidato e l'esposizione e discussione di almeno uno fra due argomenti, scelti dal candidato stesso, in materie diverse fra loro e diverse da quella della dissertazione scritta.
Gli argomenti della dissertazione scritta e delle tesi orali devono essere tempestivamente approvati dai professori delle rispettive, materie.
Almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea lo studente deve avere depositato alla segreteria della Facolta' la dissertazione scritta con l'indicazione degli argomenti delle tesi orali.
Art. 51. - Appartengono alla Facolta' i seguenti Istituti:
1) Istituto di Ragioneria e tecnica economica:
2) Istituto di Matematica;
3) Istituto di Statistica;
4) Istituto di Merceologia;
5) Istituto di Discipline giuridiche;
6) Istituto di Discipline economiche;
7) Istituto di Lingue straniere;
8) Biblioteca di Facolta'.
Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
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