063U0340
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Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Societa' per azioni "Dinamo" Societa' italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963 n. 340)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' per azioni "Dinamo" Societa' italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della Societa' per azioni "Dinamo" Societa' italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 8 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla societa' per azioni "Dinamo" societa' italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 1963 FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 35. - VILLA