061U1106
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Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961 n. 1106)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di Trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero; Visti, per la provincia di Roma: - il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1955, stipulato tra l'Unione Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno (C.G.I.L.), - la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.); e, in pari data, tra l'Unione Industriali e l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.Na.L.); - l'art. 3 del contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1950, allegato al predetto contratto: Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Roma, in data 25 febbraio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1955, e relativo allegato, concernente gli operai dell'industria del legno della provincia di Roma, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 151. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 15 NOVEMBRE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1953, DA VALERE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI ROMA
Parte di provvedimento in formato grafico