061U1061
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle Imprese artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Belluno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961 n. 1061)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge i ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 19.59. n. 741; Visti, per la provincia di Belluno: - l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra l'Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato, il Comitato Piccola Industria ed Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro; - il contratto collettivo 18 dicembre 1951, per il lavoratori addetti alle aziende artigiane, richiamato dal predetto accordo 30 ottobre 1953 ed allo stesso allegato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bellino, in data 1 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Belluno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Data Roma, addi' 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1691. Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 145. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 30 OTTOBRE 1953, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Parte di provvedimento in formato grafico