Monitoring Gesetzessammlung

061U1024

IT - DPR

061U1024

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961 n. 1024)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Padova: il contratto collettivo 15 novembre 1952, per gli operai addetti all'escavazione della ghiaia e della sabbia, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione "Marmo e Pietra" e la Federazione italiana Lavoratori Industria Estrattiva - C.G.I.L. -; cui hanno aderito, in data 15 gennaio 1959, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori della Ghiaia e della Sabbia - C.I.S.NA.L. -; l'accordo collettivo 14 dicembre 1945, per l'assegnazione delle categorie merceologiche d'industria ai gruppi salariali: Zero - A - B - C - T, allegato al predetto contratto 15 novembre 1952; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Padova, in data 14 novembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 15 novembre 1952, relativo agli operai addetti all'escavazione della ghiaia e della sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione della ghiaia e della sabbia nella provincia di Padova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 26. - VILLA.

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 15 NOVEMBRE 1952, PER GLI OPERAI ADDETTI all'ESCAVAZIONE DELLA GHIAIA E DELLA SABBIA NELLA PROVINCIA DI PADOVA
Parte di provvedimento in formato grafico
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