062U0740
062U0740
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della provincia di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 740)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini; Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 23 febbraio 1960, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende grafiche industriali, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione della Industria Poligrafica - e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Venezia, in data 12 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 23 febbraio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende grafiche industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della provincia di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 21. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 23 FEBBRAIO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE GRAFICHE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico