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059U0842

IT - DPR

059U0842

Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario di magistero di Catania. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 settembre 1959 n. 842)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160 , e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957 , 5 settembre 1956, n. 1489 e 5 settembre 1957, n. 1158 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
CAPO XI
L'art. 71 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il personale avventizio della carriera direttiva (gia' di gruppo A), di concetto (gia' di gruppo B) e della carriera esecutiva (gia' di gruppo C) che in atto trovasi in servizio presso l'Istituto ed occupa posti di organico, viene nominato di ruolo dal Consiglio di amministrazione mediante concorso interno per titoli ed esami al quale il personale anzidetto potra' essere ammesso qualora abbia compiuto almeno due anni di effettivo e lodevole servizio all'atto del bando di concorso, e sia fornito del titolo di studio, prescindendosi dal limite di eta'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 61. - RELLEVA
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