057U1420
057U1420
Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957 n. 1420)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo con relativo scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, concluso a Nova Gorica il 18 luglio 1957, in conformita' dell'Allegato V, punto 5 del Trattato di pace, con decorrenza dalla sua entrata in vigore indicata nell'art. 14 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 88. - RELLEVA
Art. 1
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, concernente il
rifornimento idrico del comune di Gorizia, in conformita'
dell'allegato V, punto 5, del Trattato di pace con l'Italia.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, nel comune intento di assicurare l'ulteriore rifornimento idrico al comune di Gorizia, gia' regolato con l'Accordo di Roma del 26 luglio 1954, che viene a scadere il 15 settembre 1957, hanno convenuto quanto segue, ai sensi dell'Allegato V - punto 5 - del Trattato di pace con l'Italia:
Art. 1.
Oggetto dell'Accordo
La Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia continuera' ad
assicurare, a mezzo dei suoi impianti di Mrzlek (Fontefredda), gestiti dalla Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica, l'alimentazione idrica della parte del comune di Gorizia che, ai termini del Trattato di pace, e' rimasta all'Italia.
Art. 2
Art. 2.
Modalita' della fornitura
La Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica fornira' l'acqua al
comune di Gorizia a mezzo della condotta principale esistente, del diametro di 450 mm., che porta l'acqua al serbatoio situato sul Castello di Gorizia.
Art. 3
Art. 3.
Quantita' della fornitura
La Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica assicurera' al comune di Gorizia, sulla base della quantita' d'acqua che gli e' stata abitualmente fornita nel passato, un quantitativo massimo annuo di 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) metri cubi di acqua, quantitativo che rappresenta l'85% dell'attuale capacita' di produzione degli impianti di Mrzlek (Fontefredda), mentre il rimanente 15% e' destinato al consumo in territorio jugoslavo.
Di regola il quantitativo d'acqua riservato al comune di Gorizia
sara' fornito in ragione di una quota giornaliera approssimativa di 12.400 (dodicimilaquattrocento) metri cubi. Tale quota potra' essere aumentata secondo le necessita' del comune di Gorizia, ma non potra' oltrepassare i 13.800 (tredicimilaottocento) metri cubi al giorno, ne' la quantita' annua prevista dal primo comma del presente articolo.
Art. 4
Art. 4
Variazioni delle forniture
Qualora si rendessero necessarie forniture di acqua superiori a
quelle fissate nell'art. 3, la Commissione mista di cui all'art. 11 esaminera' la questione e la esporra', formulando le proposte del caso, ai due Governi interessati.
Nell'eventualita' che, per qualsiasi causa, venisse a diminuire la disponibilita' d'acqua delle sorgenti d'alimentazione di Mrzlek (Fontefredda), la disponibilita' effettivamente esistente sara' ripartita fra il comune di Gorizia e la Jugoslavia nelle stesse proporzioni indicate nell'art. 3, comma primo.
Qualora, per cause diverse da quelle naturali, la fornitura d'acqua
dovesse subire diminuzioni o interruzioni totali o parziali, il comune di Gorizia e la Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica provvederanno, ciascuno nel proprio territorio, a ristabilire nel minor tempo possibile la normalita' del servizio, prendendo, ove occorra, opportuni contatti.
Art. 5
Art. 5
Misurazioni dell'acqua fornita
La quantita' d'acqua ricevuta dal comune di Gorizia a norma
dell'art. 3 verra' misurata per mezzo dei due contatori installati ai due lati della linea di confine.
La quantita' d'acqua da computare ai fini dei pagamenti sara'
quella risultante dalla media aritmetica delle indicazioni dei due contatori.
Qualora, fra le due rilevazioni dovessero riscontrarsi differenze superiori ai 3% si procedera' alla revisione dei contatori per eliminare le differenze stesse, e la quantita' d'acqua da computare ai fini dei pagamenti sara' quella indicata dal contatore in efficienza.
Le indicazioni dei contatori saranno rilevate alla fine di ogni
mese, in contraddittorio, dai rappresentanti delle Aziende municipalizzate del comune di Gorizia e della Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica.
I rappresentanti del comune di Gorizia e della Uprava Goriskih
Vodovodov in Nova Gorica incaricati di rilevare le indicazioni dei contatori potranno, a questo fine, passare la linea di confine con le modalita' indicate nell'art. 13.
Art. 6
Art. 6
Manutenzione degli impianti
Il comune di Gorizia e la Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica provvederanno al costante esercizio e manutenzione delle sorgenti e degli impianti situati nei rispettivi territori, al fine di assicurare la piena efficienza di essi e la regolarita' e continuita' della fornitura dell'acqua.
Art. 7
Art. 7
Depurazione dell'acqua
La Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica continuera' a curare la
costante regolare depurazione dell'acqua (filtrazione e disinfezione) negli appositi impianti esistenti a Mrzlek (Fontefredda), con i metodi e sistemi finora praticati.
La Commissione mista di cui all'art. 11 assicurera' la precisa
applicazione di tali metodi e sistemi e, ove occorra, potra' aggiornarli secondo i principi moderni della tecnica sanitaria.
Nell'espletamento di tali compiti la Commissione mista si avvarra' dell'opera di due esperti sanitari nominati rispettivamente dal comune di Gorizia e dalla Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica.
La Commissione mista continuera' ad assicurare ai predetti esperti sanitari la possibilita' di tenersi in costante contatto e di effettuare tutti i necessari sopraluoghi e prelievi d'acqua.
Art. 8
Art. 8
Forniture di materiali
Su domanda della Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica, il
comune di Gorizia continuera' a fornire, nei limiti del possibile, i seguenti materiali occorrenti per l'esercizio e la manutenzione delle sorgenti e degli impianti di Mrzlek (Fontefredda):
a) cloro gassoso o sali di cloro per la sterilizzazione
dell'acqua, nonche' ogni altro materiale occorrente per la depurazione;
b) pezzi di ricambio per gli impianti elettrici dell'acquedotto, per le pompe, per gli apparecchi di depurazione e per le tubazioni.
Gli importi di tali forniture non potranno superare mensilmente in valore l'ammontare medio mensile della fornitura idrica al comune di Gorizia e saranno detratti dalla somma che, a norma dell'art. 10, comma primo, e' dovuta da detto Comune per lo stesso mese in cui sono avvenute le forniture.
Per le altre forniture di maggior rilievo, strettamente attinenti al funzionamento degli impianti di Mrzlek (Fontefredda), il comune di Gorizia si adoperera' per agevolarne il diretto acquisto in Italia.
Le richieste di tali forniture da parte della Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica saranno presentate al comune di Gorizia per il tramite di un membro jugoslavo della Commissione mista di cui all'art. 11.
Il regolamento delle forniture di cui al comma precedente sara'
effettuato da parte della Jugoslavia conformemente al sistema di regolamento dei pagamenti di natura commerciale fra l'Italia e la Jugoslavia in vigore al momento del versamento delle somme relative.
Il Governo italiano rilascera' le licenze di esportazione
necessarie per le forniture di cui si tratta.
Art. 9
Art. 9
Prezzo dell'acqua
Per l'acqua fornita dalla Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica per il consumo del comune di Gorizia resta concordato il prezzo di L.
13 (tredici) al metro cubo.
Tale prezzo sara' applicato ai quantitativi d'acqua rilevati in
base alle misurazioni di cui all'art. 5 del presente Accordo.
Art. 10
Art. 10
Calcolo dei pagamenti
Le somme dovute dal comune di Gorizia alla Uprava Goriskih
Vodovodov in Nova Gorica per le forniture d'acqua saranno calcolate mensilmente ed in base al prezzo stabilito nell'art. 9 del presente Accordo.
Il comune di Gorizia paghera' mensilmente, al piu' tardi entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture, la somma calcolata secondo il comma primo del presente articolo, diminuita dell'eventuale importo relativo al materiale fornito in base all'art. 8, comma primo e secondo, del presente Accordo.
Le somme cosi' dovute dal comune di Gorizia alla Uprava Goriskih
Vodovodov in Nova Gorica saranno trasferite, conformemente al sistema di regolamento dei pagamenti di natura commerciale fra l'Italia e la Jugoslavia, in vigore al momento del versamento delle somme stesse.
Art. 11
Art. 11
Commissione mista
Allo scopo di assicurare la pratica applicazione del presente Accordo viene confermata la Commissione mista composta di due rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti.
Le nomine dei rappresentanti saranno reciprocamente comunicate per via diplomatica entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo e la Commissione si insediera' a Nova Gorica entro due mesi dalla, stessa data.
Egualmente per via diplomatica saranno reciprocamente comunicati gli eventuali cambiamenti dei rappresentanti.
La Commissione mista potra' avvalersi dell'opera di esperti delle due parti.
La Commissione mista, salvo i casi di urgenza, si riunira' al massimo entro tre giorni dalla richiesta di convocazione avanzata per iscritto da una delle due parti interessate. Le riunioni avranno luogo alternativamente a Gorizia e a Nova Gorica e saranno presiedute a turno da uno dei rappresentanti delle parti contraenti.
Di ogni riunione verra' compilato un processo verbale comune in due originali ciascuno redatto in lingua italiana e slovena e firmato da tutti i membri della Commissione mista.
Art. 12
Art. 12
Attribuzioni della Commissione mista
La Commissione mista di cui all'art. 11 dovra':
a) sorvegliare l'esecuzione del presente Accordo;
b) assicurare il collegamento e la collaborazione tra il comune di Gorizia e la Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica;
c) cercare di risolvere qualsiasi questione relativa alla
esecuzione del presente Accordo;
d) adempiere a tutte le altre funzioni attribuite alla sua
competenza dalle disposizioni del presente Accordo.
Le questioni sulle quali la Commissione mista non dovesse
raggiungere l'accordo saranno deferite ai due Governi.
Art. 13
Art. 13
Sopraluoghi e collegamento telefonico
Allo scopo di poter adempiere alle attribuzioni di cui all'art. 12,
la Commissione mista, i suoi singoli componenti, i sanitari di cui all'art. 7, e gli altri esperti, potranno accedere, previe opportune intese, a tutte le installazioni dell'acquedotto.
I membri della Commissione mista, i sanitari e gli incaricati di
cui all'ultimo comma dell'art. 5, saranno forniti di passaporto munito di visto con validita' annuale e per un numero illimitato di passaggi della linea di confine.
L'eventuale accesso degli esperti di cui all'art. 11, comma quarto,
a tutte le installazioni dell'acquedotto verra' facilitato dalle due parti in ogni modo possibile.
Per la pronta eliminazione di ogni difficolta' sara', nel reciproco
interesse, mantenuto l'esistente collegamento telefonico tra il comune di Gorizia e la Uprava Goriskih Vodovodov in Nova Gorica.
Art. 14
Art. 14
Durata ed entrata in vigore dell'Accordo
Il presente Accordo sara' valido per un periodo di cinque anni, a partire dal 16 settembre 1957, e s'intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo che ne sia comunicata denuncia, per via diplomatica, da una delle parti all'altra almeno sei mesi prima delle singole scadenze.
Esso sara' ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio delle
ratifiche.
Fatto a Nova Gorica, in doppio originale, ciascuno redatto in
lingua italiana e slovena, facenti entrambe uguale fede, il 18 luglio 1957.
Per la Repubblica
Popolare Federativa di Jugoslavia
Ivo MURKO
Per l'Italia
FRANCESCO MACCHI DI CELLERE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Accordo-Scambio di Lettere
Nova Gorica, li' 18 luglio 1957
Signor Presidente,
Riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, riguardante
l'ulteriore rifornimento d'acqua al comune di Gorizia, e specialmente agli articoli 1 e 3, Le confermo quanto gia' comunicatoLe verbalmente, che cioe' la portata della fonte di Kromberk (Moncorona), per un processo naturale in atto gia' dal 1933, noto anche agli esperti del comune di Gorizia, e' soggetta a graduale diminuzione. Per tale ragione non si e' potuto, nel nuovo Accordo, fare riferimento a detta fonte, accanto a quella di Mrzlek (Fontefredda). Cio' nonostante, ai sensi dell'art. 3 del nuovo Accordo, i quantitativi d'acqua garantiti sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti dall'Accordo precedente.
Se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede, ho l'onore di
proporLe che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate parti integranti del nuovo Accordo.
Gradisca accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia alta
considerazione.
Ivo MURKO
Signor Ministro
Francesco MACCHI DI CELLERE
Presidente della Delegazione italiana - GORIZIA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Gorizia, li' 18 luglio 1957
Signor Presidente,
Ho l'onore d'accusare ricevuta della Sua lettera di data odierna, redatta come segue:
"Riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, riguardante
l'ulteriore rifornimento d'acqua al comune di Gorizia, e specialmente agli articoli 1 e 3, Le confermo quanto gia' comunicatoLe verbalmente, che cioe' la portata della fonte di Kromberk (Moncorona), per un processo naturale in atto gia' dal 1933, noto anche agli esperti del comune di Gorizia, e' soggetta a graduale diminuzione. Per tale ragione non si e' potuto, nel nuovo Accordo, fare riferimento a detta fonte, accanto a quella di Mrzlek (Fontefredda). Cio' nonostante, ai sensi dell'art. 3 del nuovo Accordo, i quantitativi d'acqua garantiti sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti dall'Accordo precedente.
Se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede, ho l'onore di
proporLe che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate parti integranti del nuovo Accordo".
Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su
quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta
considerazione.
FRANCESCO MACCHI DI CELLERE
Signor
Ivo MURKO
Presidente della Delegazione Jugoslava - NOVA GORICA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Sporazum
Sporazum med vlado Republike Italije in vlado Federativne Ljudske Republike Jugoslavije o preskrbi z vodo Obcini Gorica, v skladu s prilogo V - tocko 5 - Mirovne pogodbe z Italipo.
Parte di provvedimento in formato grafico