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057U1375

IT - DPR

057U1375

Autorizzazione ad accettare un legato e una quota ereditaria disposti a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957 n. 1375)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
Il Ministro proponente e' autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con testamento pubblico 10 settembre 1952, ricevuto dal notaio Luigi Maddalena di Napoli, e confermato con codicilli segreti 12 maggio e 28 ottobre 1954, l'uno e gli altri depositati e pubblicati con distinti verbali in data 4 gennaio 1955 a cura del predetto notaio.
Detto legato e' costituito: dalla quota indivisa di proprieta' spettante alla defunta principessa sulla villa sita in Napoli, alla riviera di Chiaia n. 200 e alla via Santa Maria in Portico n. 1/M, con annesso parco e dipendenze, del valore di L. 77.792.000 (settantasettemilionisettecentonovantaduemila); dalla quota sul mobilio, bronzi, marmi, specchi, quadri, tappeti, libri ed argenteria artistica, esistente nella villa, del valore complessivo di L. 22.706.841 (ventiduemilionisettecentoseimilaottocentoquarantuno) - il tutto con obbligo, per il legatario, di formarne un piccolo museo da intestare al defunto suo marito, principe Diego Aragona Pignatelli Cortes - ed, altresi', dal capitale di lire trentamilioni, destinandone la rendita alla manutenzione della proprieta'.
E' autorizzato, inoltre, ad accettare, con beneficio di inventario, la quota ereditaria disponibile del patrimonio relitto dalla medesima principessa Rosa Fici, attribuita allo Stato con testamento pubblico 8 dicembre 1954, raccolto e pubblicato dallo stesso notaio Maddalena.
Tale quota e' costituita: da beni immobili siti nei comuni di Napoli, Gela, Castelvetrano e Favara; da diritti immobiliari, canoni enfiteutici, azioni industriali, crediti vari, depositi bancari, denaro e mobilia, dell'importo complessivo di L. 341.667.845 (trecentoquarantunmilioniseicentosessantasettemilaottocentoquarantaci nque), che, al netto delle passivita' ereditarie e dei legati, compreso quello a favore dello Stato, si riduce a L. 97.405.420 (novantasettemilioniquattrocentocinquemilaquattrocentoventi) oltre L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila), ammontare di diritti litigiosi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1957 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 28. - RELLEVA
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