Monitoring Gesetzessammlung

057U1202

IT - DPR

057U1202

Nuova misura del tenore salino delle olive in salamoia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 novembre 1957 n. 1202)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006 , che ha sostituito la tabella delle quantita' di sale (tenori salmi) di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 ; Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di modificare il tenore salino delle olive in salamoia per adeguarlo alla quantita' di sale attualmente impiegata per ottenere tale prodotto; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Il tenore salino forfetario delle "olive in salamoia" di cui alla voce n. 16 della tabella delle quantita' di sale (tenori salini) stabilita con l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006 , e' ridotto a kg. 6,500 per ogni 100 kg. di prodotto netto.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 111. - RELLEVA
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