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060U1700

IT - DPR

060U1700

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960 n. 1700)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 4 della, legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , concernente l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio, e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista "G" prevista dal Trattato di Roma, del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' Economica Europea con annessi Protocolli e Atto finale, firmato a Roma il 2 marzo 1960, a decorrere dalla data della sua entrata, in vigore, in conformita' dell'art. 3 del medesimo.

Art. 2

Il presente decreto entrera' in vige giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - PELLA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addi' 14 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 74. - VILLA

Art. 1

Accordo riguardante la fissazione di una parte della Tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" previsto dal Trattato che Istituisce la Comunita' Economica Europea (Roma, 2 marzo 1960).
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Desiderando fissare, in esecuzione dell'art. 20, comma 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, i dazi applicabili ai prodotti dello elenco "G" che figura nell'allegato I di detto Trattato,
Considerando che la fissazione dei dazi presuppone la
determinazione dei prodotti ai quali devono applicarsi detti dazi e, a tal fine, l'elaborazione della nomenclatura ad essi attinente,
Prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione della
Comunita' Economica, Europea riguardanti la concessione di taluni contingenti tariffari,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1.
La tariffa relativa ai prodotti dell'elenco "G" contemplati
nell'allegato del presente Accordo, e' stabilita come indicato in detto allegato. Esso costituisce parte integrante della tariffa doganale comune prevista dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.

Art. 2

Art. 2.
I Protocolli che sono allegati al presente Accordo no costituiscono
parte integrante.

Art. 3

Art. 3.
Il presente Accordo entrera' definitivamente in vigore alla data in
cui tutti gli Stati membri avranno notificato al Consiglio della Comunita' Economica Europea che sono state adempiute le formalita' richieste secondo il rispettivo diritto nazionale.

Art. 4

Art. 4.
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese,
in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua tedesca, in quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Consiglio che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati membri ed alla Commissione.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti degli Stati membri
della Comunita' Economica Europea, a cio' debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce ai presente Accordo.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
T. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Allegato

DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo I

PROTOCOLLO I
RIGUARDANTE TALUNI STRUTTI ED ALTRI GRASSI
DI MAIALE E SEVI
(voci ex 15.01 e ex 15.02)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
Per quanto riguarda lo strutto e gli altri grassi di maiale e i
sevi destinati ad essere raffinati (voci ex 15.01 e ex 15.02) e importati in regime d'importazione temporanea, la frazione del prodotto che corrisponde, dopo trasformazione, agli acidi grassi che non sono riesportati, sara' sottoposta al dazio della tariffa doganale comune applicabile allo strutto e al sevi destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUBEN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno del Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo II

PROTOCOLLO II
RIGUARDANTE IL SALE
(voce 25.01 A) I)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che Istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
Per quanto riguarda il sale destinato alla trasformazione chimica (voce 25.01 A) I), la Commissione concede all'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, a richiesta di questa, un contingente tariffario in esenzione da dazio per un volume corrispondente ai bisogni della industria trasformatrice dell'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, entro il limite di 160.000 tonnellate per anno.
Questo contingente non puo' superare i limiti oltre i quali si
manifestano dei trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
La Commissione procede periodicamente all'esame di questo
contingente tariffario tenendo conto dell'evoluzione dell'attivita' dell'industria interessata.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo III

PROTOCOLLO III
RIGUARDANTE LO ZOLFO
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Constatando, al momento della fissazione dell'esenzione daziaria
per lo zolfo greggio, che si pongono a tale riguardo problemi particolari,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
1. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per
un'applicazione dell'art. 226 del Trattato che Implichi, per un periodo da sei a otto anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per lo zolfo (voci 25.03 e 28.08), per il solfuro di carbonio (voce 28.15 B) e per i solfuri e polisolfuri di sodio (voce ex 28.35 A) III e B) II), nel confronti sia degli altri, Stati membri che del Paesi terzi.
Da parte sua, il Governo italiano assicura che le forniture
effettuate dall'Ente zolfi italiani ai fini dell'esportazione di prodotti trasformati, non saranno effettuate a un livello inferiore al prezzo mondiale.
2. Gli Stati membri, ricordando il Protocollo che riguarda,
l'Italia, esprimono un avviso favorevole per l'intervento della Banca Europea per gli investimenti, ai fini del finanziamento delle operazioni di riammodernamento delle miniere di zolfo, della creazione di industrie trasformatrici e dei lavori di infrastruttura.
3. Per quanto riguarda la partecipazione della Comunita' a
interventi di carattere sociale, gli Stati membri:
a) affermano la loro volonta' di ricercare i mezzi che
permettano di contribuire alla soluzione del problema dell'indennita' di licenziamento al minatori che non possono essere rioccupati;
b) ritengono che un aiuto a favore del programma di formazione professionale del figli del minatori licenziati e che non possono essere rioccupati potrebbe essere ricercato nell'ambito dell'art. 128 del Trattato. Gli Stati membri, senza pregiudizio delle decisioni delle. Istituzioni che saranno chiamate, al momento opportuno, a deliberare sul programma di formazione professionale dei figli di minatori licenziati e che non possono essere rioccupati, constatano che esiste sin d'ora una volonta' comune di trovare una soluzione a questo problema.
4. Gli Stati membri prevedono la creazione di un Comitato di
collegamento e di azione destinato a promuovere l'iniziativa privata e a favorirne lo sviluppo nell'ambito di un programma regionale. Tale Comitato potrebbe essere sostenuto dal Governo italiano, dalla Regione siciliana, e dalla stessa Comunita'. La Banca, Europea per gli Investimenti potrebbe esservi interessata.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo IV

PROTOCOLLO IV
RIGUARDANTE LO IODIO
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa il prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Constatando, al momento della fissazione dell'esenzione da dazio
per lo iodio greggio, che si pongono a tale riguardo problemi particolari,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
1. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per
un'applicazione dell'art. 226 del Trattato che Implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per lo iodio greggio (voce 28.01 D) I), per lo iodio diverso dal greggio (voce 28.01 D) II), per gli ioduri e iodati (voce 28.34 A) e B), nel confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi.
2. Gli Stati membri convengono che la situazione sara'
riesaminata ai termine di detto periodo, nell'ambito dell'art. 28 del Trattato.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUBREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo V

PROTOCOLLO V
RIGUARDANTE I LEGNI TROPICALI
(voci 44.03 A) 44.04 A) e 44.05 A)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
1. La Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a
richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvigionamento insufficiente nella Comunita' sia tale da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri o associati.
La Commissione procede periodicamente all'esame di tali
contingenti.
2. Per quanto riguarda i dazi applicabili ai legni tropicali, si precisa che il negoziato in seno al G.A.T.T. dovra' effettuarsi sulla base di una riduzione tariffaria reciproca ed equivalente, che potra' comportare anche l'esenzione nel caso e nella misura in cui i Paesi terzi, che attualmente concedono una preferenza tariffaria al legni tropicali in rapporto alla loro origine, accettassero di porre in discussione tale preferenza.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo VI

PROTOCOLLO VI
RIGUARDANTE TALUNI PRODOTTI DI SUGHERO
(voce 45.02)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
Per quanto riguarda la voce 45.02 (cubi, lastre, fogli e strisce di
sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli), la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti
tariffari concessi in applicazione delle predette disposizioni.
Fatto a Roma addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo VII

PROTOCOLLO VII
RIGUARDANTE LE PASTE PER CARTA
(voci 47.01 -A), B) I e II)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
Per quanto riguarda le voci 47.01 A), B) I e II (paste per carta), gli Stati membri sono autorizzati ad aprire, informandone la Commissione, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio per il complesso dei loro bisogni, a condizione che le merci importate nell'ambito di questi contingenti siano trasformate nell'interno dello Stabilimento membro importatore.
Gli Stati membri intendono inoltre non invocare la esistenza dei
contingenti tariffa aperti in virtu' del presente Protocollo per ostacolare la libera circolarione nella Comunita' dei prodotti trasformati.
Dopo il 31 dicembre 1966, il Consiglio, deliberando nelle
condizioni fissate dall'art. 28 del Trattato, potra' eventualmente apportare qualsiasi modificazione al regime risultante dal presente Protocollo.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo VIII

PROTOCOLLO VIII
RIGUARDANTE LA SETA
(voce 50.02)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
1. Il dazio del 10% iscritto per la voce tariffaria 50.02 e'
sospeso per una durata illimitata.
2. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per una
applicazione dell'art. 226 del Trattato che implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla, firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per i prodotti rientranti nel capitolo 50 della tariffa doganale comune e per i quali tale Isolamento sembrasse necessario, nei confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi.
3. Gli stati membri esprimono un avviso favorevole per
l'intervento della Banca Europea per gli investimenti al fini del finanziamento delle operazioni di riammodernamento della sericoltura e della trasformazione del prodotti della seta.
4. Gli Stati membri convengono di riesaminare la situazione al
termine del periodo di sei anni. Il dazio sara' ripristinato in base all'art. 28 del Trattato, se, a tale data, il Consiglio constatera' che la produzione della seta greggia in Italia si e' mantenuta almeno al livello attuale (840 tonnellate) e che il prezzo di tale prodotto, per qualita' comparabili, non e' superiore al prezzo mondiale cif porto della Comunita', aumentato del 10%.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo IX

PROTOCOLLO IX
RIGUARDANTE I FILATI DI SETA
(voce 50.04)
I FILATI DI BORRA DI SETA (SCHAPPE)
(voce 50.05)
Gli Stati membri della, Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Prendendo in considerazione il Protocollo VIII riguardante la Beta,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
1. Fino a quando il dazio del 10% per la seta (voce 80.02) e'
sospeso, i dazi del 12% per i filati di seta (voce 50.04) e del 7% per i filati di borra di seta (schappe) (voce 50.05) non saranno applicati. Saranno applicati del dazi ridotti rispettivamente a 7% e a 5%.
Durante questo periodo, la Commissione concede a qualsiasi Stato
membro interessato, a richiesta di questo, del contingenti tariffari con dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti
tariffari concessi in virtu' delle predette disposizioni.
2. Quando sara' ripristinato il dazio sulla voce 50.02 in virtu' del paragrafo 4 del Protocollo VIII, il Consiglio decidera' anche del ripristino dei dazi sopraindicati iscritti nella tariffa doganale comune nonche' dell'eventuale concessione di contingenti tariffari per i prodotti in questione.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo X

PROTOCOLLO X
RIGUARDANTE TALUNI LAVORI DI VETRO
(voci 70.19 A) I a - A) III a - A) IV b)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
a) Per quanto riguarda le voci tariffarie 70.19 A) I a, A) III a,
A) IV b, (perle di vetro; imitazioni di perle preziose e semipreziose e lavori simili, tutti tagliati, e lucidati meccanicamente), a decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune e fino al termine della seconda tappa del periodo transitorio, sono fissati dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per un volume annuale:
1) per la Repubblica federale di Germania, di 60 tonnellate;
2) per la Francia, di 20 tonnellate;
b) La Commissione concede, su loro richiesta, all'Italia e ai
Paesi del Benelux a decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune, alla Repubblica federale di Germania e alla Francia a decorrere dall'inizio della terza tappa del periodo transitorio, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti d'attivita' a detrimento di altri Stati membri.
c) La Commissione procede periodicamente all'esame dei
contingenti tariffari concessi in applicazione del paragrafo b) del presente Protocollo.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiane
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Art. 1

PROTOCOLLO XI
RIGUARDANTE TALUNE FERRO-LEGHE
(voce ex 73.02)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
Art. 1.
a) A decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune
e fino al termine della seconda tappa del periodo transitorio, la Commissione autorizza i seguenti Stati membri, a loro richiesta, a introdurre contingenti tariffari in esenzione da dazio in funzione dei bisogni delle loro industrie utilizzatrici:
1) i Paesi del Benelux per le seguenti ferro-leghe:
ferro-silicio, ferro-manganese (non carburato),
ferro-silicio-manganese, ferro-cromo, ferro-molibdeno,
ferro-tungsteno e ferro-vanadio;
2) la Repubblica federale di Germania per il
ferrosiliciomanganese;
3) l'Italia per i ferro-cromo superraffinato.
b) A decorrere dall'inizio della terza tappa del periodo
transitorio, la Commissione concede agli Stati membri sopra indicati, a loro richiesta, e per gli stessi prodotti, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita', a detrimento di altri Stati membri.
c) La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari aperti in applicazione del presente articolo.

Art. 2

Art. 2.
Per quanto riguarda il ferro-nichelio, sono adottate le seguenti
disposizioni:
a) Il dazio del 7% formera' oggetto, in base alla procedura
dell'art. 28 del Trattato, di un riesame ai fini della sua riduzione nella misura in cui lo studio dei problemi economici e sociali posti dalla produzione di questa ferro-lega, facesse apparire che tali problemi possano ricevere una soluzione comunitaria soddisfacente.
b) Ove il ricorso alle disposizioni dell'art. 28 non conduca alla
riduzione o all'esenzione sopra previste, la Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a sua richiesta, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nella fonte di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti
tariffari concessi in applicazione del presente articolo.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINCER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo XII

PROTOCOLLO XII
RIGUARDANTE L'ALLUMINIO GREGGIO
(voce 76.01 A)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la, Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
1. Per quanto riguarda l'alluminio greggio (voce 76.01 a), a
decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune, la Commissione autorizza la Repubblica federale di Germania e i Paesi del BEnelux, a loro richiesta, ad aprire dei contingenti tariffari annui con un dazio del 5%, che coprano i bisogni d'importazione delle loro industrie trasformatrici, a condizione che le merci importate nell'ambito di questi contingenti siano trasformate nell'interno
dello Stato
2. Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali
si manifestano trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
3. La Commissione puo' procedere alla revisione del contingenti cosi' concessi, in funzione dell'evoluzione dei bisogni d'importazione delle industrie in questione.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo XIII

PROTOCOLLO XIII
RIGUARDANTE I CASCAMI D'ALLUMINIO
(voce 75.01 B I)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che Istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
Per quanto riguarda i cascami di alluminio (voce 76.01 B I), la
Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, del contingenti tariffari in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
La Commissione procede periodicamente all'esame di detti
contingenti.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAUING
Per la Repubblica italiana
Emilio COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. Do POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo XIV

PROTOCOLLO XIV
RIGUARDANTE IL MAGNESIO GREGGIO
(voce 77.01 A)
E I CASCAMI DI MAGNESIO
(voce 77.01 B I)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo.
Per quanto riguarda il magnesio greggio, nonche' i cascami di
magnesio (voce 77.01 A e B I), la Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
La Commissione procede periodicamente all'esame di detti
contingenti.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine dei Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo XV

PROTOCOLLO XV
RIGUARDANTE IL PIOMBO E LO ZINCO
(voti 78.01 A) e 79.01 A)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
1. A decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale
comune, la Commissione autorizza i seguenti Stati membri, a loro richiesta, a introdurre dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per un volume corrispondente al 20% dei bisogni delle loro industrie utilizzatrici:
la Repubblica federale di Germania: per quanto riguarda il
piombo (voce 78.01 A) e lo zinco (voce 79.01 A);
il Belgio: per quanto riguarda il piombo (voce 78.01 A);
i Paesi Bassi: per quanto riguarda il piombo (voce 78.01 A) e lo zinco (voce 79.01 A) con un limite minimo di 40.000 tonnellate annue per il piombo e di 10.000 tonnellate annue per lo zinco.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali si manifestano trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti
tariffari concessi in applicazione del presente Protocollo.
2. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per una
eventuale applicazione dell'art. 226 del Trattato che implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per il piombo e per lo zinco, nei confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo XVI

PROTOCOLLO XVI
RIGUARDANTE I MOTORI DI PROPULSIONE PER NAVI,
ESCLUSO IL TIPO FUORIBORDO, SOTTO CONDIZIONE D'IMPIEGO
(voce 84.06 C II)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Considerando che il regime doganale da determinare per la voce
81.06 C II (motori di propulsione per navi, escluso il tipo fuoribordo, sotto condizione d'impiego) e' tale da esercitare un'influenza sull'industria delle costruzioni navali,
Considerando che, con riferimento agli interessi in questione, e' risultato che gli Stati membri non potrebbero attualmente aderire ad una concezione unanime dell'espressione "sotto condizione di Impiego" la cui portata esatta rimane da definire,
Considerando che tale questione delicata, connessa ai problemi
comunitari dell'industria delle costruzioni navali, deve essere esaminata senza indugio, sui iniziativa della Commissione, Constatano che, in attesa, della fissazione di un regime doganale comune applicabile alla voce suddetta essi non possono procedere all'allineamento sulla tariffa doganale comune per quanto riguarda il prodotto in questione.
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo,
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUMEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Por il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo XVII

PROTOCOLLO XVII
RIGUARDANTE LE AERODINE, LORO PARTI E PEZZI STACCATI
(voci ex 88.02 B II, 88.02 B I, 84.06 B I, B II e E I, ex 84.08 e 88.03 B)
Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa al prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che Istituisce la Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate
all'Accordo:
I. - Aeroplani completi:
A) fino al 31 dicembre 1963:
1) nel fissare i dazi applicabili agli aeroplani completi (ex
8.03 B II), gli Stati membri ne decidono la sospensione fino al 31 dicembre 1963 per gli aeroplani del peso a vuoto superiore a kg. 5.000;
2) al termine di questo periodo, i dazi vengono automaticamente ripristinati per gli aeroplani del peso a vuoto non superiore a kg.
15.000.
B) a datare dal 1 gennaio 1964:
1) per gli aeroplani del peso a vuoto superiore a kg. 15.000, i dazi rimangono sospesi sino al 31 dicembre 1966;
2) il 1 gennaio 1967, i dazi sono automaticamente ripristinati, salvo che il Consiglio non decida alla unanimita' una nuova. sospensione valida per tre o cinque anni, limitatamente per gli aeroplani del peso a vuoto superiore a kg. 15.000;
3) il ripristino dei dazi per gli aeroplani di un peso a vuoto
superiore a kg. 15.000, in qualsiasi epoca avvenga, e' accompagnato dalla concessione, fin da ora decisa, di un contingente comunitario con esenzione da dazio. Il volume di questo contingente comunitario rappresentera' la somma dei bisogni d'importazione segnalati dai Governi dei vari Stati membri;
4) puo' essere escluso dal diritto al contingente qualsiasi tipo di aeroplano, qualora tipi di aeroplani analoghi e rispondenti a tutte le condizioni di competitivita' richieste siano prodotti nella Comunita'.
La richiesta di esclusione dal contingente dovra' essere presentata
e motivata dinanzi al Consiglio, che dovra' decidere all'unanimita'.
II. - Elicotteri:
1) nel fissare i dazi applicabili agli elicotteri (voce 88.02 B I), gli Stati membri ne decidono la sospensione fino al 31 dicembre 1963 per gli elicotteri del peso a vuoto superiore a kg. 2000;
2) il 1 gennaio 1964 i dazi sono automaticamente ripristinati,
salvo che il Consiglio non decida all'unanimita' una nuova sospensione valida per tre anni e rinnovabile;
3) il ripristino del dazi, a qualsiasi epoca intervenga, e'
accompagnato dalla concessione, fin da ora decisa, di un contingente comunitario. Il volume di questo contingente comunitario rappresentera' la somma dei bisogni di importazione segnalati dai Governi dei vari Stati membri;
4) puo' essere escluso dal diritto al contingenze qualsiasi tipo d'apparecchio, qualora tipi d'apparecchi analoghi e rispondenti a tutte le condizioni di competitivita' richieste siano prodotti nella Comunita'.
La richiesta di esclusione dal contingente dovra' essere presentata
e motivata dinanzi al Consiglio che dovra' decidere all'unanimita'.
III. - Parti e pezzi staccati di aerodine:
I dazi sui materiali destinati ad aerodine e menzionati nell'elenco
"G" (voci 84.06 B I, B II e E I, ex 84.08 e 88.03 B) sono sospesi alle condizioni qui appresso indicate:
la sospensione si applica al sopraindicati materiali, importati e
destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunita';
l'ammissione a questa sospensione e' subordinata al rispetto
delle modalita' e condizioni da determinarsi dalle autorita' nazionali competenti.
Entro il 31 dicembre 1963, il Consiglio decidera' alla unanimita' se detta saspensione debba essere abrogata o se debba limitarsi ai suddetti materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Atto Finale

ATTO FINALE
La Conferenza degli Stati membri della Comunita' Economica Europea,
riunita a Roma il 29 febbraio, 11 10 e Il 2 marzo 1960 alla presenza della Commissione di detta Comunita', al fine di stabilire, conformemente all'art. 20 del Trattato che istituisce la Comunita', i dazi applicabili ai prodotti previsti nell'elenco "G" figurante nell'allegato I a detto Trattato, ha adottato i i seguenti testi:
1. - Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa
doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, e suo allegato.
2. - Protocollo n. I riguardante taluni strutti ed altri grassi di maiale e sevi (voci ex 15.01 e ex 15.02).
3. - Protocollo n. II riguardante il sale (voce 28.01 A I).
4. - Protocollo n. III riguardante lo zolfo.
5. - Protocollo n. IV riguardante lo iodio.
6. - Protocollo n. V riguardante i legni tropicali (voci 44.03
A), 44.04 A) e 44.05 A).
7. - Protocollo n. VI riguardante taluni prodotti di sughero
(voce 45.02).
8. - Protocollo n. VII riguardante le paste per carta (voci 47.01
A), B) I e II).
9. - Protocollo n. VIII riguardante la seta (voce 60.02).
10. - Protocollo n. IX riguardante i filati di seta (voce 50.04) e i filati di borra di seta (schappe) (voce 50.05).
11. - Protocollo n. X riguardante taluni lavori di vetro (voci
70.19 A) I a), A) III a), A IV b).
12. - Protocollo n. XI riguardante talune ferro-leghe (voce ex
73.02).
13. - Protocollo n. XII riguardante l'alluminio greggio (voce
76.01 A).
14. - Protocollo n. XIII riguardante i cascami di alluminio (voce
76.01 B I).
15. - Protocollo n. XIV riguardante il magnesio greggio (voce
77.01 A) e i cascami di magnesio (voce 77.01 B I).
16. - Protocollo n. XV riguardante il piombo e lo zinco (voci
78.01 A) e 79.01 A).
17. - Protocollo n. XVI riguardante i motori di propulsione per navi, escluso il tipo fuoribordo, sotto condizione d'impiego (voce 84.06 C II).
18. - Protocollo n. XVII riguardante le aerodine, loro parti e
pezzi staccati (voci ex 88.02 B II, 88.02 B I, 84.06 B I, B II e E I 84.08 e 88.03 B).
Al momento della firma di questi testi, la Conferenza degli Stati membri ha preso atto delle seguenti dichiarazioni della Commissione della Comunita' Economica Europea:
A. - Dichiarazione della Commissione riguardante i contingenti tariffari di cui ai Protocolli numeri II, VII, XI art. 1 a), XII e XV, allegati all'Accordo:
La Commissione prende atto dei mandati che le sono conferiti dal
Protocolli numeri II, VII, XI art. 1 a), XII e XV, allegati all'Accordo, per quanto riguarda la apertura di contingenti tariffari, mandati che adempiera' conformemente alle disposizioni di detti protocolli.
B. - Dichiarazione della Commissione riguardante la concessione di contingenti tariffari di cui ai Protocolli numeri V, VI, IX, X b), XI art. 1ª b) e art. 2, XIII e XIV allegati all'Accordo:
I. La Commissione prende atto delle disposizioni che le
conferiscono il mandato di concedere taluni contingenti tariffari previsti nei protocolli numeri V, VI, IX, X b), XI art. 1ª b) e art. 2, XIII e XIV, allegati all'Accordo.
II. La Commissione dichiara di volersi ispirare, nel concedere i
suddetti contingenti tariffari, ai seguenti principi:
a) Ai sensi dei protocolli numeri V, VI, IX, X b), XI art. 1° b) e art. 2, XIII e XIV, allegati all'Accordo essa intendera' per "conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici", risultino esse direttamente o indirettamente dall'incidenza dei dazi considerati, segnatamente:
1) sui mercati dei Paesi terzi e nei confronti della
concorrenza internazionale,
un'alterazione della competitivita' cui non e' possibile
rimediare ricorrendo al regime del traffico di perfezionamento, a quello del draw-back o ad ogni altro regime avente un effetto analogo;
2) sul mercato della Comunita',
un aumento del costo dei prodotti delle industrie
trasformatrici avente come conseguenza una contrazione delle loro possibilita' di smercio, sia che detto aumento provochi o meno la sostituzione di tali prodotti con altri,
le difficolta' finanziarie risultanti dall'impossibilita' di incorporare nei prezzi di vendita un aumento del costo,
l'impossibilita' di trovare, sul mercato della Comunita', in quantita' o in qualita', i prodotti necessari alle industrie trasformatrici interessate,
la necessita' di approvvigionarsi in condizioni meno
favorevoli di quelle di cui fruiscono altri utilizzatori della Comunita' e segnatamente le imprese integrate;
b) nel procedere sia a intervalli regolari, sia in occasione di difficolta' particolari, all'esame dei contingenti tariffari concessi o nei deliberare sulle richiesta tendenti all'ampliamento di tali contingenti, la Commissione terra' conto dell'evoluzione dei danni subiti dalle industrie trasformatrici, segnatamente a causa di un aumento o di una diminuzione dell'attivita' di detta industrie.
Per quanto riguarda i prodotti agricoli dell'elenco "G" menzionati nell'allegato II del Trattato, gli Stati membri prendono atto dell'intenzione:
della Repubblica federale di Germania, di ottenere del
contingenti tariffari per i seguenti prodotti:
Voce
aringhe e spratti............................... ex 03.01 B) I a)
merluzzi freschi, naselli, merluzzi del genere
"argiefinus" e sebasti........................ ex 03.01 B) I c)
vini con gradazione alcolica di 13° o meno e _
non contenenti piu di g 30 di estratto secco |
totale per litro, destinati alla fabbricazio- |
ne dell'aceto................................. |
|
vini con gradazione alcolica di 22° o meno e |
non contenenti piu di g 30 di estratto secco > ex 22.05
totale per litro, destinati alla distillazione _
|
vini con gradazione alcolica di 22° o meno e |
non contenenti piu di g 130 di estratto secco |
totale per litro, destinati alla preparazione |
di vermut..................................... |
sughero naturale greggio e cascami di sughero;
sughero frantumato granulato o polverizzato... 45.01
dell'Italia, di ottenere un contingente tariffario per i segmenti
prodotti:
Voce
tonni e sardine................................. ex 03.01 B) I b)
merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccala'.. ex 03.02 A) I b)
filetti di merluzzi, compresi quelli di stocca
fisso di baccala'.............................. ex 03.02 A) II a
)
alcole denaturato di qualsiasi gradazione, des-
tinato ad usi chimici......................... ex 22.08 A
Gli Stati membri hanno preso atto, in relazione alla concessione di
contingenti tariffari per i prodotti agricoli dell'elenco "G" che figurano all'allegato II, della seguente dichiarazione della Commissione:
Dichiarazione della Commissione riguardante i contingenti tariffari relativi a taluni prodotti agricoli compresi nell'elenco "G".
Durante il negoziato, alcuni Ministri hanno fatto presente che il loro Governo richiederebbe la concessione di contingenti tariffari a norma dell'art. 25, paragrafo 3, per i seguenti prodotti agricoli, compresi nell'elenco "G":
Voce ex 03.01 B) Pesci di mare freschi, refrigerati o congelati:
I) Interi, decapitati o in pezzi:
a) aringhe e spratti;
b) tonni o sardine;
c) altri.
Voce ex 03.02 A) Pesci semplicemente salati o in salamoia e secchi:
I) interi, decapitati o in pezzi:
b) merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccala'
;
II) filetti:
a) di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e
di baccala'.
Voce ex 22.05 a) vini con gradazione alcolica di 12° o meno e non
contenenti piu di g 30 di estratto secco totale per
litro, destinati alla fabbricazione di aceto;
b) vini con gradazione alcolica di 22° o meno e non
contenenti piu di g 80 di estratto secco totale per
litro, destinati alla distillazione;
c) vini con gradazione alcolica di 22° o meno e non
contenenti piu di g 130 di estratto secco totale per
litro, destinati alla preparazione di vermut.
Voce ex 22.08 A) Alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, destinato ad usi chimici.
Voce 45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughe- ro frantumato, granulato o polverizzato.
La Commissione si dichiara disposta a concedere siffatti
contingenti in esenzione da dazio per i pesci delle voci ex 03.01 I a) e c) ed a dazi ridotti o in esenzione da dazio per gli altri prodotti sopra indicati, a favore dei consumatori e dello industrie utilizzatrici dello Stato membro richiedente, nell'ambito dell'art. 25, paragrafi 3 e 4:
qualora la situazione del mercato nell'interno della Comunita'
non permetta a queste industrie un approvvigionamento sufficiente in quantita' o in qualita', alle condizioni di cui fruiscono gli altri utilizzatori della Comunita';
qualora situazioni d'ordine sociale giustifichino il mantenimento
delle correnti di approvvigionamento del prodotti alimentari, nelle condizioni tradizionali.
Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960
Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MULLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALERY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. POUS
Visto, d'ordine dei Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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