060U1425
060U1425
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 ottobre 1960 n. 1425)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratore, Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1958, e relative tabelle per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche; armonichette a bocca, stipulato tra la Federazione Nazionale tra Fabbricanti ed Esportatori italiani di Fisarmoniche l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Unione italiana Lavoratori Fisarmoniche, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici,; con l'assistenza della Confederazione Generale italiana, del Lavoro, la. Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale tra Fabbricanti ed Esportatori italiani di Fisarmoniche, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale dei Lavoratori del Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'assistenza della, Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 91 del 4 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonche' armonichette a bocca, sono regolati da norma giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti (la imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, armonichette a bocca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, acidi 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 65. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
10 GENNAIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI FISARMONICHE, LORO PARTI STACCATE, VOCI PER FISARMONICHE ED ARMONICHE, NONCHE' ARMONICHETTE A BOCCA
Addi', 10 gennaio 1958
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE TRA FABBRICANTI ED ESPORTATORE ITALIANI DI FISARMONICHE (FEDERFISA) rappresentata dal proprio Presidente on.
prof. avv. Danilo Cocci e dai vice. presidente comm. Alfredo Frontalini, con l'intervento di una Delegazione industriale nelle persone dei sigg. rag. Riccardo Strologo, sig. Emilio Zuppante, cav.
Luigi Antonelli, sig. Aldo Bugari, per, ind. Aldo Mancini. ria.
Norberto Marotta, ragioniere Renzo Garibaldi, assistente del prof.
Leonardo Volpini, direttore della FEDERFISA E DEI sigg: cavliere uff.
Dini Colucci. uff. Dino Colucci, dott. Vincenzo Valentino, avv. Carlo Gaudenzi e sig. Boresio Rastelli.
con l'assistenza della Confederazione delle Industrie italiana rappresentata dal dott. Mario, Binaghi. i,
e
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI FISARMONICHE U.I.L.F.I.S.A.R.. rappresentata dal segretario nazionale dott. Gentili Vittorio e da una delegazione composta dai sigg. Arturo Pia Fiammenghi, Ferrari Sergio, Degli Espositi Ivano, assistita dalla Unione italiana del Lavoro RAPPRESENTATA dai segretari dott. Italo Viglianeri e Raffaele Vanni e dott. Tullio Repetto e Sergio Cesare del servizio sindacale;
la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI rappresentata dal sig.
Emilio Guglielmino e da una delegazione composta dai sigg. Eolo Fabretti, Massi Emidio, Giulio Gnercio, Orlando Marchetti, Armando Matteucci, Maria Orlandoni, Alessandro Montini, Antonio Trivelli, Francesco Criso, Arquo Gambelli e assistita dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro rappresentata dall'on. Giacomo Brodolini;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) rappresentata dal segretario generale sig. Stelvio Ravizza, dal segretario generale aggiunto sig. Paolo Bellandi, dai Segretari nazionali sigg. Alfredo Messere e cav. Alberto Abbiati e da una delegazione composta dai sigg.: Stacchio Genovino, Pietripaoli Luigi e con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal segretario Confederale dott.
Dionigi Coppo, dal commendatore Etoree Azais e Mario Pinna dell'Ufficio Tecnico Sindacale;
Addi' 10 gennaio 1958
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE TRA FABBRICANTI ED ESPORTATORI ITALIANI DI FISARMONICHE) rappresentata dal proprio presidente on. prof. avv.
Danilo De' Cocci e dal vice presidente. Alfredo Fronlatini, con l'intervento di una Delegazione industriali nelle persone dei sigg:
rag. Riccardo Strologo, signor Emilio Zuppante, cav. Luigi A Antonelli, sia. Aldo Bugari, perito industriale Aldo Mancini, il, rag. Norocito Marotta, rag. Renzo Gariboldi, assistiti: dal prof.
Leonardo Volpini direttore della FEDERPISA e, dai Signori cav. uff.
Dino Colucci, dott. Vincenzo Valentino, avv. Carlo Gaudenzi sig.
Rovesio Pastelli con l'assistenza della Confederazione-Generale dell'Industria italiana rappresentata dal dott. Mario Binaghi.
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DEL LEGNO E SUGHERO ARTISTICHE E VARIE (CISNAL) rappresentata dal suo segretario Italico Utimperghe assistito dai sigg. Armando Bulducci, Carlo Bonino, Bruno Scheggi e il sig. Verledo Guardi, capo dell'ufficio sindacale
e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche nonche' armonichette a bocca, e per gli operai dipendenti.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Le assunzioni degli operai verranno effettuate tramite i competenti Uffici di Collocamento in conformita' delle norme di legge.
Art. 2
Art. 2.
DONNE E MINORI
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.
Art. 3
Art. 3.
DOCUMENTI E RESIDENZA
Per essere ammesso al lavoro, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equivalente.
E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascera', ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti, e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.
Art. 4
Art. 4.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Art. 5
Art. 5.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro dell'operaio e' subordinata ad un periodo di prova di 6 giorni lavorativi, prorogabili di comune accordo fino a 12 giorni.
Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'.
L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro la azienda la quale dovra' corrispondergli la retribuzione - per le ore di lavoro compiute; superato il periodo di prova, l'anzianita' decorrera' dal primo giorno della assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda con le stesse mansioni.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.
Art. 6
Art. 6.
QUALIFICHE
La classificazione dei lavoratori e' stabilita in base alle categorie qui sotto elencate:
Operai specializzati: sono coloro che, con perizia e capacita', svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnicopratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione.
A titolo di esemplificazione vi appartengono:
Accordatori di 1ª o ripassatori;
Meccanici provetti;
Attrezzisti;
Capi fila;
Elettricisti provetti;
Incisori;
Ebanisti provetti;
Molatori su macchine semplici.
Operai qualificati: sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco ed alle macchine.
A titolo di esemplificazione vi appartengono:
Accordatori di 2°;
Manticiai di 1ª;
Placcatori;
Falegnami;
Meccanici;
Montatori di 1ª;
Intonatori di voci a provino;
Bollatori di voci.
Operai comuni o manovali specializzati: sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie o complementari, a mano o a macchina, per cui e' richiesta, una generica capacita' e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori.
A titolo di esemplificazione vi appartengono:
Manticiai di 2°;
Levigatori Guarnitori;
Stappatori di voci;
Montatori di 2°;
Sgrossatori di voci.
Manovali comuni: sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto materiali o eventuali altre mansioni che non richiedano alcuna pratica.
Operaie di 1ª categoria: sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per i quali sia richiesta abilita' e perizia acquisita attraverso una normale specifica preparazione pratica.
Operaie di 2ª categoria: sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per i quali sia richiesta una generica competenza e capacita' pratica.
Operaie di 3ª categoria: sono quelle che, in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggieri o eventuali altre mansioni di carattere elementare.
Discontinui. - Le categorie degli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle determinate dalla legge.
Art. 7
Art. 7.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI
E DEL MATERIALE
L'operaio dovra' conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovra' porre l'operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi egli utensili che ha ricevuto in consegna.
L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna, e rispondera' delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprieta'.
Nessuna modifica potra' essere appuntata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio, prima di lasciare lo stabilimento dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato; qualora non lo restituisca tutto ed in parte, l'azienda tratterra' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprieta', l'azienda dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri, la cui misura verra' concordia a fra le parti direttamente interessate.
L'azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' dell'operaio ed in tal caso nona corrispondera' piu' l'indennita' ferri di cui al comma precedente.
Art. 8
;
Art. 8
ORARIO DI LAVORO
La durata normale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle deposizioni in vigore.
Qualora al sabato Venisse praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore cosi' non lavorate potranno quindi essere ripartite negli negli altri giorni della settimana, ed in questo caso il maggior orario giornaliero, a regime normale, non costituisce recupero di ore non lavorate ai sensi dell'art 11.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, esclusi i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze di esso, (sempre che l'alloggio sia di pertinenza dell'azienda), per i quali valgono le consuetudini aziendali o le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda.
Il lavoro notturno e' quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono regolati con apposite norme stabilite dall'azienda.
L'orario di lavoro verra' affisso all'entrata dello stabilimento.
Art. 9
Art. 9.
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue:
il primo segnale verra' dato 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il secondo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro: a questo segnale l'operaio dovra' essere in condizioni di iniziare la sua attivita'.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da 15 minuti dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare.
L'uscita e indicata da un unico segnale dato alla fine dei lavoro.
Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.
Art. 10
Art. 10.
SOSPENSIONE Dl BREVE DURATA
ED INTERRUZIONE DI LAVORO
Ove nella giornata si verifichino, per cause di forza maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entita', qualora la Direzione dell'azienda trattenga l'operaio a disposizione nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro.
In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni, l'operaio potra' richiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le indennita', compresa quella relativa al preavviso.
Art. 11
Art. 11.
RECUPERE DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' consentita la facolta' di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a cause di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia Contenuto nel limite di un'ora al giorno e effetui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui e avvenuta l'interruzione.
Art. 12
Art. 12.
PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA
Durante le ore di lavoro l'operaio non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso della Direzione non e' consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione od a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo i casi eccezionali.
All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.
Art. 13
Art. 13.
CUMULO DI MANSIONI
Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza od almeno di equivalenza di tempo.
Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati si terra', conto nella retribuzione.
Art. 14
Art. 14.
PASSAGGIO DI CATEGORIA
L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario.
All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiori alla propria dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori avverre' senz' altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, gravidanza e puerperio nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria e sempre che tale periodo non superi la durata di 3 mesi.
L'operaio che sia assegnato temporanemente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria; alla quale appartiene.
Art. 15
Art. 15.
DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento quantitativo e qualitativo, sara' loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Art. 16
Art. 16.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanle dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovra' usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Art. 17
Art. 17.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le quattro festivita' nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre;
c) Capodanno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio):
S. Giuseppe. (19 marzo);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
Ss. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1 novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
Lunedi di Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico degli operai nelle ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) valgono le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 .
Art. 18
Art. 18.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 8, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 48 ore settimanali, per i lavora tori a regime normale di orario ed oltre le 10 giornaliere o le (60) oro settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potra' esumersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dal le ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo, si intende quello effettivo solo giorni festivi di cui all'art. 17., si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica degli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni perecentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (minimo contrattuale, piu' eventuale superminimo piu' contingenza ed eventuale terzo elemento).
Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria comprensivo dell'eventuale superminimo, maggiorati della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art.
19, norma sull'eventuale terzo elemento e sulla contingenza:
1) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 2) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 3) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore). . . . . . . . . 50% 4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. . . . . . . 30% 5) lavoro notturno effettuato in turni avvicendati. . . . . . . . 10% 6) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
La prestazione dei guardiani notturni non comporta, la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Restano ferme le disposizioni di legge per il lavoro notturno delle donne e dei minori.
Art. 19
Art. 19.
LAVORO A COTTIMO
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche.
Le tarine ai cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire allo operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10% del minimo di paga base.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai, lavoranti a cottimo nel medesimo reparto o gruppo, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 10%.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata sino al raggiungimento di detto minimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dello utile di cottimo salvo il caso in cui restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale.
Art. 20
Art. 20.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai all'atto del compimento del 1°0 e del 20° anno di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1957, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' nelle seguenti misure:
al compimento del 10° anno: 90 ore di retribuzione globale;
a compimento del 2° anno: 130 ore di retribuzione globale.
L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio.
Il premio di anzianita' non si cumula con altre concessioni date a titolo di anzianita' che fossero gia' erogate dalle aziende.
Art. 21
Art. 21.
GUARDIANI O CUSTODI NOTTURNI PERMANENTI
Precisato che per guardiano o custode notturno permanente si intende colui che viene addetto in modo continuativo al servizio di guardianaggio o di custodia nello stabilimento, viene riconosciuta per tale lavoratore la maggiorazione del tre per cento sulla retribuzione globale del manovale specializzato (guardiano o custode).
Art. 22
Art. 22.
MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA
Il pagamento delle retribuzioni (vedi tabelle allegate verra' effettuato a settimana o quattordicina, o a quindicina o a mese.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, l'azienda concedera', su richiesta dell'operaio, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione maturata.
Il pagamento della, retribuzione avverra' individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonche' il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.
In caso di contestazioni su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza della somma ricevuta.
Nel caso in cui l'azienda ritardi oltre i 30 giorni il pagamento della retribuzione dovuta all'operaio, l'operaio stesso potra' chiedere di risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennita' di mancato preavviso.
Art. 23
Art. 23.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo la corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provveda perde ogni diritto di reclamo per via che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dall'operaio entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dall'operaio alla Direzione dell'azienda al presto possibile.
Art. 24
Art. 24.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennita' da fissarsi da, parte delle Organizzazioni territoriali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 25
Art. 25.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA 0 DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione della azienda entro il secondo giorno dell'assenza, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovra' seguire, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
1) sei mesi, per anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti;
2) otto mesi, per anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potra' risolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo allo operaio la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento.
Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potra' essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma pre cedente, e cioe' l'intera indennita' di licenziamento.
L'operaio che, entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto capoverso del presente articolo.
L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Art. 26
Art. 26.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1911.
Gli operai di ambo i sessi hanno diritto in caso di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso ragguagliato a 64 ore di retribuzione.
Il congedo matrimoniale di cui sopra non potra' essere computato sul periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata, salvo casi eccezionali, dall'operaio con un preavviso di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio, dovra' essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 27
Art. 27.
TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Il trattamento di gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 28
Art. 28.
TRASFERTE
All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attivita' compete.
1) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro;
2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalita' ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennita' sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali riferita al tempo in cui la trasferta si effettua;
L'indennita' pari ai 50 per cento della retribuzione oraria normale, (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo trattamento sara' riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione.
L'indennita' di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dello stabilimento, ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indenita' predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dello stabilimento.
Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore alla durata, dell'orario normale del lavoro re percepito se avesse lavorato in azienda, oltre naturalmente, al rimborso delle spese di cui ai punti 1) e 2).
Resta peraltro stabilito che ove la durata del viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate.
In tal caso non si fara' luogo alla corresponsione della indennita' di cui al punto 3) per un tempo pari a quello cosi' indennizzato.
Il datore di lavoro stabilira', caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovra' osservare nei viaggi e stabilira' il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovra' servirsi.
L'operaio in trasferta dovra' rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro.
Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avra' durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potra' richiedere un permesso di 3 giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sara' stabilito in relazione con le esigenze del lavoro.
Nel caso di gravi e riconosciute necessita' familiari la ditta dovra', su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari.
Art. 29
Art. 29.
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito per ordine del datore di lavoro in localita' diversa dalla normale, e sempre che cio' comporti la necessita' per l'operaio stesso di rimborso delle spese da lui sostenuta per se' e la sua famiglia, compreso quindi il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto, o una speciale indennita' da concordarsi tra le parti caso per caso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto se licenziato, a tutte le relative indennita'.
Art. 30
Art. 30.
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303 , a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo sara' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento, sempre che il lavoratore non si dimetta prima dello scadere di un anno dalla ripresa del servizio.
L'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sara' considerato dimissionario.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 370 .
Art. 31
Art. 31.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive, di segretari provinciali, regionali o nazionali nelle Organizzazioni dei lavoratori i quali ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino ad un massimo di 2 anni, con la sola conservazione del posto, senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
Art. 32
Art. 32.
FERIE
L'operaio ha diritto, per ogni anno di anzianita' di servizio prestato presso la stessa azienda, ad un periodo di ferie, compensato con la retribuzione globale di fatto, pari a:
giorni 12 (ore 96): dal 1°, al 9° anno compiuto di anzianita';
giorni 14 (ore 112): oltre il 9° e sino al 12° anno compiuto di anzianita';
giorni 15 (ore 120): oltre il 12° anno e sino al 15° anno compiuto di anzianita';
giorni 17 (ore 136): oltre il 15° anno compiuto di anzianita'.
Il periodo feriale deve avere normalmente un carattere continuativo, salvo diverso accordo tra le parti interessate.
L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze di lavoro, contemporaneamente per stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente.
In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spettera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
In caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno all'operaio, anche se nel primo anno di anzianita' e senza aver maturato il diritto alle ferie intere, tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spettera' all'operaio medesimo il godimento di 1/12 delle ferie stesse.
Le festivita' di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 17, cadenti nel corso delle ferie danno luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento d'accordo fra le parti, potra' essere sostituito dal relativo trattamento economico per mancato godimento del giorno feriale.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Non e' ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste al secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la possibilita' di suddividere in due periodi dell'anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino alla meta', corrispondendo una giornata, di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.
Art. 33
Art. 33.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione della ricorrenza del S. Natale gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sara' corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.
I periodi di assenza per malattia e infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente Contratto, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Art. 34
Art. 34.
MENSE
Per le mense aziendali o indennita' sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
Art. 35
Art. 35.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialita' con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di comprensione.
Art. 36
Art. 36.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della Direzione dell'Azienda.
Art. 37
Art. 37.
ASSENZE
Tutte le assenze devono essere giustificate.
Per le assenze non giustificate, l'operaio puo' essere punito ai sensi dell'art. 41 (multe e sospensioni) del presente contratto.
Le giustificazione devono essere presentate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Sara' considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi.
L'assenza, ancorche' giustificata e autorizzata, non da' luogo a decorrenza di retribuzione.
Art. 38
Art. 38.
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, dovra' essere preventivamente esaminato con la Commissione Interna, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953 e sara' portato a conoscenza degli operai mediante affissione permanente nell'albo aziendale.
Art. 39
Art. 39.
DIVIETI
Nei reparti e durante le ore di lavoro, sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
E' proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
E' proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso altra azienda che non sia quella ove e' occupato.
E' altresi' proibito all'operaio di produrre fuori dello stabilimento, per conto proprio e per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dalle aziende tenute all'applicazione del presente contratto.
Art. 40
Art. 40.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potra' essere punita a seconda della gravita' delle mancanze:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di retribuzione, ivi compresa la contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 42.
Art. 41
Art. 41.
MULTE E SOSPENSIONI
La Direzione potra' infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza della azienda.
La multa, verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni e' devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazioni contro le Malattie.
Art. 42
Art. 42.
LICENZIAMENTO PER MANCANZA
A) Licenziamento senza preavviso e con indennita' di anzianita' in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza dei lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 41 (multe e sospensioni) non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B)
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 41 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda, grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto nello stabilimento;
c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili e di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove e' espressamente proibito;
g) rissa nei reparti di lavorazione:
h) infrazioni alle norme di cui agli ultimi due comma dell'art. 39 (divieti).
Art. 43
Art. 43.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 42 (licenziamento per mancanze), o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giorni lavorativi (48 ore) per anzianita' di servizio sino ad 8 anni compiuti; otto giorni lavorativi (64 ore) per anzianita' di servizio oltre gli 8 anni compiuti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso dai questi non dato o non compiuto.
L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato come ferie.
Art. 44
Art. 44.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda per licenziamento non ai sensi del comma B) dell'art. 42, all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta di servizio presso la stessa azienda e' dovuta una indennita' di licenziamento da calcolarsi secondo quanto disposto dagli artt. 2120 e 2121 Codice civile , in base alle seguenti norme:
1) per l'anzianita' di servizio maturata sino al 31 dicembre 1949 una indennita' pari a due giornate all'anno per ogni anno di anzianita'.
2) Per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 gennaio 1950:
a) n. 4 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi tre anni compiuti;
b) n. 6 giorni di retribuzione per ciascuno degli anni oltre il 30 e fino al 5° anno compiuto;
c) n. 7 giorni di retribuzione per ciascuno degli anni oltre il 5° e fino al 12° anno compiuto;
d) n. 10 giorni di retribuzione per ciascuno degli anni oltre il 12° e fino al 18° anno compiuto;
e) n. 13 giorni di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto.
Per il riconoscimento di tali misure si terra' conto anche dell'anzianita' di servizio maturata precedentemente al 1 gennaio 1950.
Trascorso il primo anno di anzianita' di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Le indennita' di cui sopra saranno conteggiate in base alla retribuzione di fatto percepita dall'operaio all'atto della, risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo per retribuzione di fatto percepita dall'operaio si intende il complesso della paga piu' l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento.
Inoltre per gli operai retribuiti normalmente a cottimo si prendera' per base del computo, oltre gli elementi previsti nel comma precedente, anche la media del guadagno di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine), restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, l'applicazione del minimo contrattuale del cottimo di cui all'art.
19.
Ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita' si terra' conto della gratifica natalizia maggiorando la indennita' di cui sopra della percentuale dell'8%.
Art. 45
Art. 45.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'operaio dimissionario, a seconda dell'anzianita' di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competera' una indennita' di dimissioni ragguagliata alle sottoindicate percentuali delle indennita' di anzianita' previste e da calcolarsi in base a quanto stabilito dall'art. 44, del presente contratto:
a) 50% dopo il secondo anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 5° anno compiuto;
b) 75% dopo il 5° anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 10° anno compiuto;
c) 100% dopo il 10° anno compiuto di anzianita', il 100% delle indennita' di anzianita' in caso di dimissioni e' anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, ovvero 55° anno di eta' se donna, nonche' agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi dell'art. 25, ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Il periodo di apprendistato entrera' nel computo dell'anzianita' agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo stesso.
Art. 46
Art. 46.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio le indennita' di cui agli articoli 43 e 44 (preavviso e licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste dall' art. 2122 Codice civile .
Art. 47
Art. 47.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Cessato il rapporto di lavoro, l'Azienda consegnera' all'operaio, che ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera di assicurazione, ed ogni altro documento di pertinenza, dell'interessato, sempre che non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volonta'; in tal caso, ferme restando le disposizioni di legge, il datore di lavoro dovra' rilasciare all'operai una dichiarazione scritta che serva di giustificazione all'operaio stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre
un eventuale nuovo rapporto di lavoro
Art. 48
Art. 48.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di Impresa, si richiama la vigente disciplina interconfederale.
Art. 49
Art. 49.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Commissione interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli Industriali e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 50
Art. 50.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE
E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
La cessione, trapasso o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Art. 51
Art. 51.
APPRENDISTATO
La materia di cui al presente articolo formera' oggetto di separata regolamentazione da definirsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Art. 52
Art. 52.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le parti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le parti allo scopo di concretizzare le premesse di cui sopra domandano alle competenti Organizzazioni territoriali l'esame e l'eventuale possibilita' di regolamentazione di quanto necessario alla pratica attuazione della istruzione professionale.
Art. 53
Art. 53.
LAVORO A DOMICILIO
La materia di cui al presente articolo formera' oggetto di separata regolamentazione da definirsi entro tre mesi dalla emanazione della nuova legge in materia.
Art. 54
Art. 54.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed in modo da salvaguardare la incolumita' dei lavoratori, curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e cio' nei termini di legge;cosi' come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi come: occhiali, maschere, zoccoli, etc., e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocivita'.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Art. 55
Art. 55.
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di operai cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Le disposizioni di cui al presente contratto, nello ambito di ciascuno degli istituti stessi sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente Contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'operaio.
Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Art. 56
Art. 56.
DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dal 15 gennaio 1958 ed avra' la durata sino al 31 dicembre 1959, intendendosi successivamente a tale data tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-Tabelle
OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO A
Uomini - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico
OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO A
Donne - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico