060U1394
060U1394
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 ottobre 1960 n. 1394)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959 da valere per gli operai dell'industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione italiana degli industriali dell'Abbigliamento, con la assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana; e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 1948, allegato al predetto contratto; Visto l'accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre tabelle, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; Visto l'accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali, stipulato tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione italiana dei Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini n. 51 dell'11 marzo 1960 e n. 98 del 18 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne, la, accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959, l'accordo integrativo salariale nazionale di pari data, relativi agli operai dell'industria delle confezioni in serie, e l'accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali, sono regolati da norma giuridiche uniforme alle clausole del contratto e dagli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche', stesso allegata, dal contratto 1 luglio 1948, indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 48. - VILLA
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959 DA VALERE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE
Addi' 30 settembre 1959
in Milano presso la sede dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO
tra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dal suo Presidente Giulio Goehring assistito dai Segretari Giuliano Moreschi e Italo Gagliardi e dai signori: dott.
Max Vita (ditta Valstar), dott. Silvio Rivetti (Gruppo Finanziario Tessile), comm. Enzo Lambertenghi (ditta Caesar), ragioniere Carlo Giraudi (ditta Abital), Giancarlo Pasini (ditta Tescosa), dott.
Emilio Crespi (ditta Apem); con l'intervento, in rappresentanza delle associazioni territoriali, dei signori: dott. Giuseppe Fabbris (ditta Marzotto) e rag. Carmillo Bertollo per l'Associazione Industriali della, provincia di Vicenza, rag. Edgardo Bianchi (ditta L. Bianchi) per l'Associazione Industriali della provincia di Mantova, dott. ing.
Carlo Beltrame (ditta G. Beltrame) per l'Associazione Industriali della provincia di Trieste, Bruno Pancaldi (ditta Pancaldi) e dott.
Tullio Meccarini per l'Associazione Industriali della provincia di Bologna, Aldo Perolari (ditta Perolari) e avv. Arrigo Leidi, e dottore Dino Gandini per l'Unione Industriali della provincia di Bergamo, dott. Dino Stefani e per l'ufficio di Collegamento fra le Associazioni Industriali delle Venezie, avv. Piero Rossi per l'Associazione Industriale Lombarda, avv. Carlo Pistoia per l'Unione Industriale della provincia di Torino, dott. Pio Carlo Falletti per l'Associazione degli Industriali della provincia di Firenze, dott.
Alessandro Viola per l'Associazione degli Industriali della provincia di Varese, dott. Mario Jory per l'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, dott. Vincenzo Gnudi per l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona del
dott. Mario Binaghi
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale, sig. Remo Savio e dai Segretari Nazionali, on. Giuseppina Palumbo e Sig. Carlo Poliotti; con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei signori: Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Franco Guazzoni, Giovanni Butte', Giorgio Pacini, Maria Guerra, Anita Malavasi, Ario Mantovani, Berto Alberti, Nello Randi, Sergio Marchesini, L. Mariotto, Egle Caminola, Isabella Milanesi, Vittorina Dal Monte, Gaetano Gaetani, Lidia Luperi, S. Gotti; con l'assistenza della. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dal suo Segretario Generale on. Agostino Novella la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Silvio Ascari e dal segretari Nazionali: cav. Giuseppe Fossati e Carlo Faverio, e dai signori cav.
Maria Gherra e dott. Loris Boldrini; con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei signori: Mario Zenoni, Enrico De Carli, Eugenio Ballini, Maria Offredi, Michelangelo Lamera, Franco Stangalino, Giacomo Scaratti, Luigi Landoni, Olivo Goazo, Franco Manzella, Francesco Guidolin, Elio Angelozzi, Lidia Cantamessa, Vincenzo Russo, Carmelita Landi, Vincenzo Del Pietro, Antonio Fontana, Eugenio Guarnieri; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nelle persone del suo Segretario Generale Aggiunto dott. Dionigi Coppo e del Segretario Sindacale dott. Paolo Cavezzali,
e
L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Nazionale Responsabile sig. Adolfo Di Marino e dai Segretari Nazionali signori Erminio Fantinelli e Gaetano De Jesu, con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei signori: Lorenzo Porta, Mario Borgianni, Mario Longhi, Augusto Sciarini, Pietro Cavallero, Mario Vanin, Lauretta Bennici, Giuseppe Della Bella, Ettore Seghi, Aida Colombini, Luigi Errico; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) nelle persone del suo Segretario Generale Italo Viglianesi e del Segretario Sindacale Raffaele Vanni;
Addi' 30 settembre 1959
in Milano presso la sede dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO
tra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dai suo Presidente Giulio Goehring assistito dai Segretari Giuliano Moreschi e Italo Gagliardi e dai signori: dott.
Max Vita (ditta Valstar), dott. Silvio Rivetti (Gruppo Finanziario Tessile), comm. Enzo Larabertenghi (ditta Caesar), ragioniere Carlo Giraudi (ditta. Abital), Giancarlo Pasini (ditta Tescosa), dott.
Emilio Crespi (ditta Apem); con l'intervento, in rappresentanza delle associazioni territoriali, dei signori: dott. Giuseppe Fabbris (ditta Marzotto) e rag. Camillo Bertollo per l'Associazione Industriali della provincia di Vicenza, rag. Edgardo Bianchi (ditta L. Bianchi) per l'Associazione Industriali della provincia di Mantova, dott. ing.
Carlo Beltrame (ditta G. Beltrame) per l'Associazione Industriali della provincia di Trieste, Bruno Pancaldi (ditta Pancaldi) e dott.
Tullio Meccarini per l'Associazione Industriali della provincia di Bologna, Aldo Perolari (ditta Perolari) e avv. Arrigo Leidi e dottore Dino Gandini per l'Unione Industriali della provincia di Bergamo, dott. Dino Stefani per l'Ufficio di Collegamento fra le Associazioni Industriali delle Venezie, avv. Piero Rossi per l'Associazione Industriale Lombarda, avv. Carlo Pistoia per l'Unione Industriali della provincia di Torino, dott. Pio Carlo Falletti per l'Associazione degli Industriali della provincia di Firenze, dott.
Alessandro Viola per l'Associazione degli Industriali della provincia di Varese, dott. Mario Jory per l'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, dott. Vincenzo Gnudi per l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona del
dott. Mario Biraghi
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO rappresentata dal suo Segretario Nazionale Giulio Pierucci; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) Scheggi, e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che eseguono le seguenti lavorazioni:
a) Confezione in serie di abiti, capporti, soprabiti, impermeabili e altri indumenti in genere, per uomo, ragazzi e bambine (civili da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti e Organizzazioni, sia se fabbricati in tessuto che in materie plastiche e varie).
b) Confezione in serie meccanizzate di abiti, soprabiti e impermeabili per donna, ragazze e bambine.
c) Confezione in serie a mano di abiti, soprabiti e mantelli per donne, ragazze e bambine.
d) Confezione in serie di biancheria, per uomo.
e) Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati, biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc., pieghettatura e lavorazioni affini.
f) Confezione di cravatte.
g) Confezione di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere e lavorazioni affini.
h) Confezione di sottoascelle, bavaglini e lavorazioni affini.
i) Confezione di ombrelli.
l) Lavorazione di piume, fiori artificiali, ventagli ed articoli affini.
m) Confezione di bandiere, gagliardetti, fregi e lavorazioni affini, compresi i tappeti e le foderine per interno di automobili.
n) Confezione di qualsiasi oggetto in stoffa o tessuto a maglia o in qualsiasi altra materia (uose, ghette, biancheria da letto, passamontagna, assorbenti igienici e accessori sportivi e affini in tessuto).
Art. 1.
ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO
L'assunzione al lavoro degli operai deve essere fatta in conformita', alle vigenti norme di legge sul collocamento.
L'assunzione verra' comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovra' specificare:
a) la data dell'assunzione;
b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa;
c) la localita' in cui il lavoro viene prestato.
Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla direzione dell'azienda i seguenti documenti:
1) carta d'identita' o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso;
4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia il possesso. Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti n. 3 e 4 e' tenuto i regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilita' del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarita';
5) titoli di preparazione professione con specifico;
6) certificato penale rilasciato dal non piu' di tre mesi ove l'azienda lo richieda;
7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari.
Dei documenti che trattiene, l'azienda rilascera' ricevuta all'interessato.
I nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare alla azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti successivi.
La direzione, nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere l'esistenza ed il contenuto del presente conratto e di eventuali regolamenti interni.
I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta e' tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
In caso d'impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarie eventuale nuovo rapporto di lavoro.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 2
Art. 2.
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonche' le disposizioni contenute nel R. D. 7 agosto 1936, n. 1720 , relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell'applicazione della legge stessa.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 3
Art. 3.
VISITA MEDICA
La visita, medica, preventiva, allo scopo di accertare l'integrita' e l'idoneita' tisica dell'operaio, potra' essere disposta dalla direzione dell'azienda che si varra' al l'uopo di un medico di sua fiducia.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di sei giornate lavorative. Entro questo limite, che potra' con atto scritto, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative, sia la direzioni dell'azienda come l'operaio assunto avranno la facolta' di rescindere il rapporto di lavoro, senza preavviso e senza indennita' alcuna.
Scaduto il periodo di prova, l'operaio si intende assunto definitivamente.
Quando, prima o alla scadenza del periodo di prova, si rescinda il rapporto di lavoro, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto di lavoro vigente, compenso non inferiore, comunque, al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore.
Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra nel computo complessivo del servizio prestato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 5
Art. 5.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Entro 6 mesi dalla firma del presente accordo le parti si incontreranno al fine di classificare eventuali nuove mansioni discendenti da nuove tecniche produttive nonche' di provvedere alla ricognizione delle classificazioni gia' stabilite in contratto onde accertarne la rispondenza all'attuale situazione tecnico produttiva.
In attesa della nuova regolamentazione si intendono qui integralmente confermate e richiamate le classificazioni di cui al contratto 1 luglio 1948. (V. allegato n. 1).
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 6
Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'operaio percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato od il miglior Trattamento salariale attribuitogli.
Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria, od il miglior trattamento di cui al comma 1) Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa.
L'utilizzazione dell'operaio ai lavori della categoria superiore per un periodo che superi i tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore.
Quando l'operaio sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito a mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando all'operaio ogni preesistente paga di fatto o di merito.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 7
Art. 7.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
E' considerato "apprendista," il lavoratore che, assunto da una azienda in eta' compresa fra i 14 ed i 20 anni, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una, graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati.
a) La durata massima del periodo di apprendistato e' quella fissata, per singolo settore, dall'art. 5 del presente contratto.
b) La durata massima di cui e detto piu' sopra sara' ridotta di 2/3 per i licenziati di scuole tecniche e industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attivita' che l'apprendista e' chiamato a svolgere; della meta' per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attivita' dell'apprendista.
c) L'assunzione al lavoro dell'apprendista puo' essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di sei giornate lavorative, con la reciproca facolta' di rescindere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro.
Il periodo di prova puo' essere prorogato a 15 giornate lavorative, con atto scritto.
d) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sara' interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purche' esista analogia di mansioni e non siano trascorsi piu' di 16 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo.
e) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
f) Quando, trascorsi almeno 45 giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dall'azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sara' interamente computato ai fini indicati dal capoverso a).
g) L'apprendista, fermo restaudo quanto prescrivono le leggi in proposito, non potra' essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, ne' impiegato in attivita' diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
h) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo - per un periodo superiore ai 30 giorni - superato il periodo stesso, egli dovra' essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a).
i) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di eta' e trascorsa la meta' del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneita', sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi.
L'apprendista che chieda e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attivita' che esso svolge dovra' essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione. In relazione alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi per la formazione professionale: le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in ore 3 settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
l) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono Stabilite dagli accordi integrativi nazionali.
Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Si conviene che l'entita' di ogni scatto si otterra', dividendo la differenza tra il minimo della paga base dell'operaio qualificato se uomo e, per le donne, dell'operaia di seconda categoria, ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono il periodo di apprendistato.
m) Per quanto non espressamente previsto dal prefiente articolo, valgono le norme dei presente contratto ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 8
Art. 8.
SCUOLE PROFESSIONALI
L'istituzione di corsi di istruzione professionale od il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un punto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 9
Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale del lavoro settimanale e' determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella, indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovra' essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro e' determinato in 60 ore settimanali con un massimo di dieci ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 10
Art. 10.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovra' trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attivita'.
Sara' considerato ritardatario chi, al segnale di cui e' detto piu' sopra, risultera' non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezz'ora, sara' considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro.
Nessun operaio potra' cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalita' indicate dalla direzione della azienda, sara' fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre lo orario normale di cui all'art. 16 sara' considerata prestazione straordinaria.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 11
Art. 11.
ORARIO SETTIMANALE (POMERIGGIO DEL SABATO)
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l'orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovra' protrarsi oltre le ore 14.
Per completare l'orario settimanale potra' farsi luogo al ricupero in normale regime di retribuzione, prolungando l'orario negli altri giorni della settimana.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 12
Art. 12.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
La sospensione del lavoro, decisa dall'azienda, per mil periodo superiore ai quindici giorni, ove tale termine non sia prolungato in seguito ad accordi eventuali tra le organizzazioni locali, dara' diritto all'operaio di considerarsi licenziato, col trattamento previsto per i licenziamenti, compresa la indennita' sostituitiva del preavviso.
In caso di interruzione, per qualsiasi causa, comprese le cause di forza maggiore, si fara' luogo:
a) al pagamento della paga di fatto e della indennita' di contingenza per tutte le ore trascorse nello stabilimento, con la facolta' da parte dell'azienda di adibire gli operai a lavori diversi dagli abituali;
b) ai pagamento della paga di fatto e della meta' della contingenza per la prima giornata di interruzione, nel caso che, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, gli operai non siano stati avvertiti in tempo utile, e cioe' almeno nel corso della giornata precedente, dell'interruzione.
Nulla compete all'operaio che della interruzione sia stato avvertito tempestivamente, ferme le norme relative ai rimborsi che potranno essere richiesti alla Cassa integrazioni salari.
Sospensioni, interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianita' dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianita' derivano per legge o contrattualmente.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 13
Art. 13.
RECUPERO DELLE ORE PERDUTE
Potranno essere recuperate in normale regime, di retribuzione, le ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attivita' lavorativa convenite preventivamente, purche' il recupero avvenga nei trenta giorni susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 14
Art. 14.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade in domenica, come e' stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge citata, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue di semplice attesa o di custodia, che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando gli operai anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 15
Art. 15.
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO
Sono considerati giorni festivi i seguenti:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festivita' nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre), salvo le modificazioni sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito stabilite;
c) le seguenti ricorrenze:
1) Capodanno - 1 gennaio;
2) Epifania - 6 gennaio;
3) 8. Giuseppe - 19 marzo;
4) Giorno dell'Angelo - Lunedi successivo alla Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
8) Assunzione - 15 agosto;
9) Ognissanti - 1 novembre;
10) Concezione - 8 dicembre;
11) Natale - 25 dicembre;
12) S. Stefano - 26 dicembre.
d) Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per le festivita' nazionali ed infrasettimanali di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, valgono le norme stabilite dalla legge.
Per la festivita' del Santo Patrono valgono le norme stabilite dalla legge per le festivita' infrasettimanali, di cui alla lettera c).
La festivita' del Santo Patrono potra' essere sostituita, di comune accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali.
Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che, nel caso la festivita' del Santo Patrono abbia a coincidere con una festivita' Nazionale o infrasettimanale, verra' retribuita ugualmente in aggiunta all'altra.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 16
Art. 16.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
MAGGIORAZIONI
1) E' lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le dieci ore giornaliere o le sessanta ore settimanali per i lavoratori indicati nel secondo comma dell'articolo stesso.
2) E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita' di cui ai punti b), c), d), contemplate nell'art. 15.
3) E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sara', a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
Per il lavoro straordinario, notturno o festivo saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso:
lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% lavoro festivo straord. (oltre le otto ore) . . . . . . . . . . . 50% lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55% lavoro festivo notturno straordinario (oltre le otto ore) . . . . 65%
Le percentuali di maggiorazione sopra, indicate si calcoleranno:
a) sulla paga base di fatto comprensiva, dell'indennita' di contingenza per gli operai ad economia;
b) sulla paga base di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo piu' l'indennita' di contingenza, per i lavoratori a cottimo.
Dette percentuale di maggiorazione non sono cumulabili, con cio' intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 17
Art. 17.
LAVORO A COTTIMO
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a, lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
b) Le tariffe di cottimo dovranno consentire all'operaio di normale capacita' ed operosita' di consene un guadagno non inferiore al minimo di paga stabilito per la sua categoria maggiorato del 6,50%.
Tale condizione si presume adempiuta quando - essendovi piu' operai retribuiti in base alla medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un guadagno medio di cottimo non inferiore al 6,50% Nel caso in cui un operaio che lavori a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento del detto minimo.
c) Prima; dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati, mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) i criteri usati per la determinazione del tempo assegnato;
2) il sistema usato per la, determinazione della tariffa.
Parimenti, dovra' essere comunicato agli operai il numero delle operazioni eseguite sia individualmente o collettivamente, riferite ai compensi unitavi stabiliti dalle tariffe affinche' ogni lavoratore sia in grado di calcolare la propria retribuzione.
d) Le tariffe di cottimo, nell'interesse dell'azienda come degli operai, divengono definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata (avuto riguardo ai caratteri tecnici ed alle eventuali complessita' delle lavorazioni), sara' preventivamente stabilita e comunicata agli operai interessati. Tale durata, sara' compresa tra i 15 ei i 5 giorni.
Quando l'esperimento si prolunghi oltre il 45° giorno dovra' essere garantita a tutti gli operai una retribuzione non inferiore al 90% del cottimo medio realizzato singolarmente o collettivamente nel trimestre precedente alla adozione delle tariffe provvisorie.
Ove si tratti di lavorazioni ricorrenti, che si ripresentassero cioe' ad intervalli, mantenendo pero' le stesse caratteristiche, il periodo di esperimento sara', uno solo e precisamente quello effettuato la prima volta.
Se siano poste in essere, invece, lavorazioni destinate ad esaurirsi in breve volgere di tempo, il periodo di assestamento non potra' superare il terzo dell'intero periodo di tempo destinato alle operazioni di cui trattasi.
Trascorsi i limiti piu' sopra indicati, le tariffe di cottimo diverranno definitive e non potranno essere variate se non nel caso in cui siano attuate modifiche anche restando invariati i prodotti mediante l'adozione di nuove macchine e di nuovi metodi nella distribuzione ed organizzazione del lavoro, tali da modificare il rapporto tempo-lavoro in modo apprezzabile.
e) Ove si verifichi che per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni l'applicazione di una o piu' voci delle vigenti tariffe determini una minore retribuzione rispetto ai livelli raggiunti nel quadrimestre precedente per ragioni indipendenti dalla laboriosita' degli operai, l'azienda dovra' ricercare ed eliminare le (cause del fatto e, contemporaneamente, deteriminera' la quota di minor guadagno che dovra' essere riconosciuta agli operai, ad integrazione delle retribuzioni gia' riscosse.
I provvedimenti di cui sopra non saranno adottati vigendo le tariffe provvisorio durante il periodo di assestamento.
f) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovra', rimanendo inalterate le condizioni di lavoro o la produzione individuale, portano diminuzione di retribuzione.
g) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti. A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro puo' essere inteso soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito della azienda.
h) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intenti il totale delle somme pagate per il lavoro a cottimo nel periodo preso in esame diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiute nello stesso periodo.
i) Per la risoluzione di qualsiasi contestazione o controversia riguardante il lavoro ad incentivo, sono previsti tre possibili gradi di ricorso:
1) il lavoratore puo' ricorrere in prima istanza alla direzione della azienda, che dovra' rispondere entro 10 giorni;
2) se il lavoratore non si ritenesse soddisfatto potra' ricorrere, attraverso l'organizzazione sindacale, ad una commissione di seconda, istanza, composta da rappresentanti del Sindacato Provinciale di categoria, dalla Direzione Aziendale, assistita dall'organizzazione territoriale dei datori di lavoro.
Tale commissione dovra' adottare una decisione entro un periodo massimo di giorni 20.
3) Nel caso che la commissione di seconda istanza ritenesse di non poter emettere una decisione o una delle parti si ritenesse insoddisfatta, la questione sara' demandata ad una commissione paritetica composta da rappresentanti delle Federazioni Nazionali di categoria dei lavoratori e della Associazione Nazionale degli industriali stipulanti il presente contratto.
Le deliberazioni delle commissioni provinciali e nazionale, adottate a maggioranza di voti, diverranno immediatamente vincolanti ed operanti nell'ambito aziendale.
Le decisioni della commissione nazionale di ultima istanza saranno definitive e inappellabili.
Le commissioni di cui ai numeri 2) e 3) avranno per il loro lavoro facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini del piu' completo esame della controversia.
Ove se ne presentasse la necessita'; e su richiesta di una delle parti, potra' essere elaborato un regolamento valido a ordinare il preciso funzionamento di questo sistema di risoluzione delle controversie.
Tale regolamento dovra' essere elaborato dalla commissione nazionale di cui al punto 3) ed approvato dalle parti firmatarie del presente contratto.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 18
Art. 18.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
CONTESTAZIONI E RECLAMI
Le retribuzioni saranno corrisposte settimanalmente, quindicinalmente o mensilmente, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando le retribuzioni siano pagate mensilmente, allo scadere della prima quindicina dovra' essere corrisposta all'operaio a titolo di acconto, una somma corrispondente, all'incirca, al novanta per cento di quanto egli avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese.
Ogni versamento di retribuzione a titolo definitivo sara' accompagnato dalla busta paga o da un documento equipollente, con l'indicazione del nome e cognome del lavoratore, della qualifica, del periodo di paga cui il versamento va riferito, nonche' dei vari elementi componenti la retribuzione (paga base, cottimo, contingenza, ecc.) e delle eventuali trattenute.
All'operaio dovra' essere dato il modo di controllare, nella quantita' e nella qualita', il denaro formante la sua retribuzione.
Controllato ch'egli l'abbia, perde il diritto di segnalare a posteriori eventuali differenze a suo danno, a meno che la direzione dell'azienda non abbia la possibilita' di accertare che la differenza effettivamente esisteva.
Qualora insorga contestazione circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, all'operaio sara' corrisposta la parte non contestata, in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente.
Lo stesso principio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta, nel corso dell'annata, in determinate, occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Errori materiali di conteggio, dai quali risulti alterato a danno dell'operaio o dell'azienda l'importo della retribuzione, potranno essere reciprocamente segnalati, per il controllo ed il successivo conguaglio, entro tre mesi a far tempo dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennita' di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potra' essere prolungato mediante accordo tra le organizzazioni sindacali interessate.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 19
Art. 19.
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
Le parti, considerata la natura del problema e le sue ripercussioni, concordano di seguire un criterio di gradualita' nell'attuazione del principio della parita' salariale.
Le parti si impegnano di incontrarsi entro 6 mesi dalla data della firma del presente contratto per l'ulteriore esame della questione.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 20
Art. 20.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono destinati in zone riconosciute malariche, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge e in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo' di per se' solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 21
Art. 21.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione delle Feste Natalizie l'azienda corrispondera' all'operaio, a titolo di gratifica, un compenso la cui misura e' determinata dalle organizzazioni confederali.
Attualmente tale misura corrisponde a duecento ore di salario, in base all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore ad economia.
Per i cottimisti, si fara' riferimento alla media della retribuzione percepita nelle due quindicine o nelle quattro settimane immediatamente precedenti il Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica di cui sopra verra' corrisposta in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero trascorso alle dipendenze dell'azienda.
Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni contano per un mese intero. Sono escluse dal computo le frazioni inferiori ai quindici giorni.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 22
Art. 22.
FERIE
L'operaio che da almeno dodici mesi consecutivi si trovi alle dipendenze dell'azienda in cui e' occupato avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, la cui durata e' fissata in appresso, durante il quale, egli percepira' la retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti risultera' del guadagno medio delle ultime due quindicine o 4 settimane:
a) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per tutti coloro che hanno un'anzianita' non inferiore ad un anno e non superiore ad otto anni compiuti;
b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per tutti coloro che hanno un'anzianita' superiore agli otto anni compiuti e fino a 16 anni;
c) 16 giorni lavorativi (pari a 128 ore) per coloro che hanno un'anzianita' superiore.
Quando le ferie siano contemporaneamente concesse a tutti i dipendenti dell'impresa od a scaglioni, a coloro che non avessero compiuto il prescritto anno di anzianita' sara' concesso un periodo di ferie ridotto, in ragione di un giorno (ore 8) per ogni mese di servizio prestato, e retribuito nel modo indicato nel primo capoverso.
Se l'operaio presenti le sue dimissioni o sia, per qualsiasi causa, licenziato dall'impresa, senza avere goduto del periodo di ferie, pure avendone maturato il diritto, avra' titolo al godimento delle ferie stesse che dovranno essere concesse avanti la rescissione del rapporto di lavoro. Ove, nel momento delle dimissioni o del licenziamento, il lavoratore non abbia raggiunto l'anno di anzianita' o non sia trascorso un anno dall'ultimo periodo di ferie, saranno concessi in godimento tanti giorni (otto ore) di ferie retribuiti, quanti sono i mesi trascorsi dal giorno dell'assunzione oppure dall'ultimo periodo di ferie effettivamente goduto.
In ambedue i casi indicati al precedente comma, ove vi sia impedimento al godimento delle ferie, e' ammessa, a titolo di indennita' sostitutiva delle stesse, la corresponsione all'operaio di quanto gli sarebbe spettato se effettivamente avesse goduto delle ferie, in ragione dell'anzianita' raggiunta e della paga globale giornaliera di fatto (nella misura di otto ore).
Normalmente l'intero periodo di ferie spettante al lavoratore dovra' essere concesso in una sola volta.
L'epoca sara' stabilita tenendo conto delle esigenze dell'azienda e delle necessita' degli operai. A chi ne facesse richiesta, qualora l'azienda non disponga per tutti in tale senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovra' essere anticipato.
L'operaio non puo' rinunciare, ne' tacitamente, ne' esplicitamente, al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed igienici per i quali esse furono istituite.
Parimenti l'impresa non potra' non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di un'indennita' sostitutiva, all'infuori dei casi previsti dal comma 4°.
In caso di dimissioni o di licenziamento il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Lo stesso periodo di preavviso si computa pero' agli effetti della maturazione delle ferie.
Cadendo una o piu' festivita' nazionali o infrasettimanali nel periodo delle ferie, in aggiunta alla retribuzione da corrispondersi per le ferie stesse, sara' riconosciuto al lavoratore quanto indicato per le festivita' nazionali e infrasettimanali dall'art. 15 "Giorni festivi e trattamento economico relativo".
Le festivita' nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie non comportano un prolungamento di queste.
Se, durante il periodo di ferie, l'operaio sia richiamato in servizio da una localita' diversa dalla sua abituale residenza, l'azienda dovra' corrispondergli quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto sulle trasferte, sia per il viaggio da compiersi per rientrare in sede, come per il viaggio di ritorno al luogo dove egli trascorreva le ferie.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 23
Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
All'operaio che contragga matrimonio competera' un permesso della durata di 10 giorni consecutivi anche non lavorativi. L'assegno che in tale occasione sara' anticipato all'operaio per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in base al contratto interconfederale 31 maggio 1941 ed eventuali aggiornamenti successivi, non sara' comunque inferiore a 60 ore della retribuzione globale di fatto.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 24
Art. 24.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
Ferme restando le norme vigenti in materia di malattia e di infortunio, si conviene che all'operaio non in prova che debba lasciare il lavoro per infortunio e malattia, sara' conservato il posto:
a) per un periodo di mesi 6 se non abbia raggiunta nell'azienda un'anzianita' fino a 5 anni compiuti;
b) per un periodo di mesi 8 ove l'anzianita' predetta sia superiore a 5 anni compiuti.
Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma precedente non consenta all'operaio di riprendere il servizio ed avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, l'operaio avra' diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso, all'indennita' di anzianita', ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia ed alle altre sue eventuali spettanti.
Ove cio' non avvenga e l'azienda, non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'.
L'operaio che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro, sara' considerato dimissionario.
Per i tubercolotici assistiti in regime assicurativo valgono le norme di legge vigenti in materia. La conservazione del posto oltre i limiti stabiliti dal presente articolo non comporta riconoscimento di anzianita'.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 25
Art. 25.
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e al relativo regolamento.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 26
Art. 26.
SERVIZIO MILITARE
L'interruzione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinata dal D.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 che considera il rapporto stesso come "sospeso" e riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto.
Agli effetti dell'indennita' di anzianita' il periodo di cui sopra entrera' nel computo del servizio prestato sempreche' l'operaio, ripreso il posto nell'azienda a servizio militare compiuto, non si dimetta prima che siano scaduti sei mesi dalla ripresa del servizio presso l'azienda.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed e' regolato dalla legge 3 maggio 1955, n. 370 . Oltre alla conservazione del posto ed alla maturazione dell'indennita' di anzianita' durante l'assenza, l'operaio usufruira' del trattamento ed avra' diritto alle provvidenze che risulteranno in atto al momento del richiamo.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 27
Art. 27.
DISCIPLINA E OBBLIGHI DISCIPLINARI
L'operaio lavora nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza, con diligenza e con assiduita' il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanita' e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto suo dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 28
Art. 28.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle commissioni interne o dei delegati di fabbrica, si fa riferimento alla disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 29
Art. 29.
REGOLAMENTO INTERNO
Nessuna parte del regolamento interno potra' derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con il vigente accordo interconfederale sui compiti delle commissioni interne.
Il regolamento, esposto in modo chiaramente visibile nell'interno della fabbrica, dovra' essere rispettato dalle maestranze.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 30
Art. 30.
PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA
Durante l'orario di lavoro l'operaio non potra' lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potra' uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessita'.
Non e' consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale in qualsiasi momento per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 31
Art. 31.
ASSENZE
Ogni assenza di lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovra' essere presentata nel mattino successivo al primo giorno di assenza, ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato.
Assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente contratto.
Trattandosi di assenza per malattia, il lavoratore dovra' darne partecipazione alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno, ove non ne sia impedito da legittima causa. La predetta direzione avra' la facolta' di far visitare l'operaio dichiaratosi ammalato da un medico di sua fiducia.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 32
Art. 32.
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Per il periodo di aspettativa non compete all'operaio compenso alcuno. Il periodo stesso entra nel computo del servizio prestato soltanto agli effetti dell'indennita' di anzianita'.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 33
Art. 33.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli operai che siano membri di organi direttivi di organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro.
Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda a cui l'operaio appartiene.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 34
Art. 34.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovra' essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l'operaio dovra' disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potra' declinare la propria responsabilita', mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell'azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza l'operaio potra' essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli rispondera' dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovra' essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato cucirino, aghi, spilli, ecc.). Ove tale materiale, in tutto od in parte, fosse fornito dal prestatore d'opera, il datore di lavoro dovra' effettuarne il rimborso in base al prezzo di mercato.
Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione, l'operaio impieghi nell'interno della fabbrica strumenti di sua proprieta', egli dovra' richiedere un documento che, elencando il numero e la specie degli strumenti, gli consenta di asportarli quando non esistesse piu' la necessita' di impiegarli od egli lasciasse il suo posto.
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potra' fare uso diverso da quello che gli e' indicato per l'esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potra' asportarli dallo stabilimento, ne' assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
Espressamente vietati, salve le piu' gravi sanzioni previste dalle leggi, l'asportazione e l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni, anche in copia, ed anche se i diritti dell'azienda non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 35
Art. 35.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
Il danno che comporta risarcimenti, verificatosi per colpa dell'operaio, non appena venuto a conoscenza del datore di lavoro, da questi dovra' essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento.
L'ammontare del risarcimento sara' determinato in relazione alla entita' del danno arrecato e alle circostanze in cui si e' verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio, si seguira' la procedura prevista dall'art. 49.
Le trattenute per l'ammontare accertato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca, riduzione superiore al 12% del sito importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 36
Art. 36.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Tanto l'azienda come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela della igiene, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibire a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aereazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 37
Art. 37.
ABITI DA LAVORO
L'operaio deve essere provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito da lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrera' in ragione del sessanta per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Ove la direzione dell'azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovra' fornirlo gratuitamente la prima volta, successivamente, presentandosi la necessita' di rinnovarlo, l'operaio concorrera' in ragione del trenta per cento della spesa effettiva.
L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprieta' di essa e non potra' essere usato fuori dello stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 38
Art. 38.
TRASFERTE
I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del Comune in cui ha sede lo stabilimento, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalita', oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 39
Art. 39.
TRASFERIMENTI
L'operaio che, per disposizioni dell'azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa localita', ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza, avra' diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobili, bagagli, ecc.) per se' ed i familiari a carico. Oltre al rimborso dianzi indicato, l'operaio avra' diritto ad una indennita' di trasferimento pari a 200 ore di normale retribuzione se capo famiglia, e di 100 ore di normale retribuzione se non debbono seguirlo nel trasferimento congiunti a carico.
Le predette indennita' saranno ridotte alla meta' quando l'azienda inetta a disposizione dell'operaio, nella nuova localita', un alloggio in condizioni di abitabilita'.
Quando, per causa di trasferimento, l'operaio debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purche' quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, qualora, ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia e alle eventuali altre spettanze.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 40
Art. 40.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio, non in prova, e le sue dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore).
L'azienda puo' esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
Il periodo di preavviso si computa agli effetti dell'anzianita'.
A richiesta dell'operaio, l'azienda concedera' permessi per la ricerca di altra occupazione.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 41
Art. 41.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 44.
all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda e' dovuta un'indennita' nella misura di:
6 giorni (ore 48) per ciascun anno di anzianita' fra il 1° ed il 5° anno compiuto;
8 giorni (ore 64) per ciascun anno di anzianita' fra il 6° ed il 12° anno compiuto;
10 giorni (ore 80) per ciascun anno di anzianita' compiuto oltre il 12° anno.
Le misure dell'indennita' di cui al comma precedente dovranno essere conteggiate per l'anzianita' maturata a partire dal 1 luglio 1948. Per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 19948 saranno liquidate 3 giornate (ore 24) per ciascun anno compiuto.
Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione delle indennita' suddette le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi per i mesi compiuti di servizio prestato.
Tenuto conto delle particolari esigenze e delle particolari caratteristiche dell'industria che possono dar luogo a prestazioni inferiori ad un anno, all'operaio licenziato, ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', la indennita' verra' liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianita', qualora l'operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianita'.
L'indennita' di cui al presente articolo sara' conteggiata in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto, piu' l'indennita' di contingenza, piu' l'eventuale terzo elemento, nonche' il rateo della gratifica natalizia (8%), piu' gli incentivi ed i premi di produzione. All'operaio normalmente retribuito a cottimo, la paga di fatto sara' calcolata prendendo per base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane, restando comunque assicurato all'operaio stesso, ai fini del presente articolo, il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'art. 17.
Nota a verbale Allo scopo di chiarire l'esatta applicazione del presente articolo nel computo delle giornate di indennita' da attribuire all'operaio licenziato, le parti - avendo inteso con la presente pattuizione attenersi al principio di proporzionalita' affermato nell' art. 2120 del Codice civile - di comune accordo formulano i seguenti esempi di liquidazione:
1° Esempio: operaio assunto il 1 gennaio 1949,
licenziato il 31 dicembre 1965:
anzianita dal 1 gennaio 1949 al
31 dicembre 1953
(dal 1° al 5° anno) - anni 5 x 6 giorni..... = 30 giorni
anzianita dal 1 gennaio 1954
al 31 dicembre 1960
(dal 6° al 12° anno) - anni 7 x 8 giorni.... = 56 giorni
anzianita dal 1 gennaio 1961
al 31 dicembre 1965
(dal 13° anno in poi) anni 5 x 10 giorni.... = 50 giorni
----------- totale indennita'.... = 136 giorn
i
----------- 2° Esempio: operaio assunto il 1 luglio 1940,
licenziato il 30 giugno 1965:
anzianita dal 1 luglio 1940 al
30 giugno 1948 - (anzianita preced.
al 1 luglio 1948) - anni 8 x 3 giorni...... = 24 giorni anzianita dal 1 luglio 1948 al
30 giugno 1953 - (anzianita dal
1° al 5° anno) - anni 5 x 6 giorni.......... = 30 giorni
anzianita dal 1 luglio 1953 al
30 giugno 1960 - (anzianita dal
6° al 12° anno) - anni 7 x 8 giorni......... = 56 giorni
anzianita dal 1 luglio 1961 al
30 giugno 1965 - (anzianita dal
13° anno in poi) - anni 5 x 10 giorni....... = 50 giorni
----------- totale indennita'....... = 160 giorn
i
-----------
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 42
Art. 42.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'operaio dimissionario, l'indennita' di anzianita' prevista dall'art. 41 sara' parzialmente od integralmente corrisposta a seconda dell'anzianita' raggiunta nell'azienda, nel modo e nelle misure indicate in appresso:
a) 50 per cento per l'anzianita' compresa fra i due anni ed i cinque anni compiuti;
b) 75 per cento fra i cinque anni ed i dieci anni compiuti;
c) 100 per cento dopo i dieci anni compiuti.
L'anzidetta indennita' sara' integralmente corrisposta indipendentemente dall'anzianita' di servizio, agli operai che si dimettano per una delle cause sottoindicate:
1) per avere raggiunto il 60° anno se uomo ed il 55° anno se donna;
2) a seguito di subito infortunio sui lavoro o ma lattia professionale;
3) se donna, per contrarre matrimonio, per gravidanza e puerperio;
4) per entrare in ordini religiosi.
Il periodo di apprendistato entrera' nel computo dell'anzianita', agli effetti del trattamento sopra indicato, solo quando sia trascorso un anno dall'ultimazione del periodo stesso.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 43
Art. 43.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Intervenendo la morte dell'operaio durante il rapporto di lavoro, tutte le indennita' che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso, i ratei maturati delle ferie annuali e della gratifica natalizia e di eventuali altre spettanze, saranno versati al coniuge, ai figli od ai parenti secondo le vigenti norme di legge.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 44
Art 44.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Quando la condotta dei lavoratore, nell'interno della fabbrica risulti censurabile dai punto di vista disciplinare saranno, in diversa misura, a seconda della gravita' dell'infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti cbe si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto piu' possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potra' avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverra' quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a, deliberata volonta' di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avra' piu' specifico carattere ammonitorio, si ricorrera' quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, piu' gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennita' di contingenza, oppure nei casi di maggiore gravita' o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza,;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi lo inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta, autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegna male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entita' del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarita' nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario;
h) che contravvenga al divieto di lumarie nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli L'importo delle multe dovra', essere devoluto alle istituzioni assistenziali dell'azienda, o, in mancanza di queste all'istituto di Assicurazione Malattia Lavoratori.
3) La particolare gravita' o la recidivita' delle mancanze, potra', infine, determinare il liceziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell'indennita' di preavviso ma, non dell'indennita' di anzianita', e nei casi piu' gravi di ambedue le citate indennita'.
Si conviene che costitiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita dell'in(dennita' preavviso ma non dell'indennita' di anzianita', le mancanze di cui in appresso:
a) assenze ingiustificate per oltre cinque giorni consecutivi, oppure assenze ripetute per cinque volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie;
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravita' o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
d) condanna a pena detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato, per azione non connessa col rapporto di lavoro;
e) in generale, la recidivita' ostinata nelle mancanze che abbiano gia' dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni), o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante alla azienda.
Al licenziamento con perdita dell'indennita' di preavviso e di anzianita' si fara' luogo:
a) in caso di furto, di trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purche' il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'autorita' giudiziaria.
Limitatamente ai modelli ed ai disegni si terra' conto dell'elemento costituito dalla loro originalita';
b) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda,;
c) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando material anche di sua proprieta', abbia, per il carattere continuativo di questa attivita' e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all'azienda;
d) in caso di insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravita' degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell'insubordinato, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
e) in generale, quando la gravita' della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante, rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti mo ralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennita' di preavviso e di anzianita'.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 45
Art. 45.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSIONE DELL'AZIENDA
La trasformazione della forma costitutiva dell'azienda, la cessione, il trapasso ad altri proprietari, a qual siasi titolo, il trasferimento in altra sede della stessa.
non risolvono il rapporto di lavoro ne' mutano, ne' modificano lo stato di diritto, disciplinato dalle leggi e dai vigenti contratti di lavoro, e dai concordati inter confederali, esistente fra il datore di lavoro e gli operai alle sue dipendenze. Gli obblighi che incombono al primo si intendono trasferiti automaticamente al cessionario, ove la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo accordo non sia intervenuta in precedenza a cura degli aventi obblighi, fatte salve, comunque, le ragioni degli aventi diritto.
Ove la risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata da dissesto o fallimento o cessazione d'attivita' dell'azienda, il prestatore d'opera conserva integri i suoi diritti derivanti dal presente contratto e dalle disposizioni generali maturati nel momento della cessazione dell'attivita' aziendale, con i privilegi stabiliti dalla legge, e tutti gli obblighi del datore di lavoro s'intendono trasferiti alle eventuali gestioni liquidatrici o al curatore (lei fallimento.
All'operaio competono tutte le indennita' del contratto, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 46
Art. 46.
LAVORI DISCONTINUI
L'indennita' giornaliera, di contingenza stabilita dagli appositi accordi provinciali e' ragguagliata, per gli operai addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia, ad un orario di dieci ore ed a quel maggiore orario previsto dal 3° comma dell'art. 9 (orario di lavoro).
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato oltre le 10 ore giornaliere, per gli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria, dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennita' stessa.
Per gli addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o di custodia (autisti, motoscafisti, guardiani diurni e notturni, fattorini, custodi, ecc.), assunti per un orario giornaliero di 9 o di 10 ore, l'ora o le due ore effettuate oltre le 8 giornaliere saranno retribuite con la paga oraria prevista dai minimo tabellari ridotta al 50%. Per il lavoro straordinario compiuto oltre l'ottava, la nona e la decima ora (a seconda dell'orario di lavoro per il quale l'operaio e' stato assunto) valgono le norme e le percentuali di maggiorazione stabilite contrattualmente.
Restano ferme le condizioni migliori in atto.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 47
Art. 47.
LAVORO A DOMICILIO
1 - Definizione del lavorante a domicilio:
Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla legge 13 marzo 1958, n. 284 ed al relativo regolamento.
2 - Libretto personale di controllo:
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112 , deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunichera' al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera e cio' ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
3 - Responsabilita' del lavorante a domicilio:
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilita' di tutto il materiale che riceve in consegna, nonche' quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute.
4 - Retribuzioni:
a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi imenti che compongono la retribuzione degli operai interni e cioe': paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennita' di contingenza, nella misura fissata per i lavoranti di eta' supperiore a venti anni, eventuali terzi elementi e indennita' accessorie.
Indennita' di contingenza, eventuali terzi elementi e indennita' accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacita' per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa, di cottimo risultera' cosi' dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della, paga base, delle eventuali indennita' accessorie e della indennita' di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro dei prestatori d'opera, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni.
5 - Maggiorazione della retribuzione:
a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festivita' natalizie sara' corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennita' sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festivita' nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 19% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalita' ed in coincidenza con le ferie annuali oppure con la gratifica, natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio, in conformita' con la legge, un'indennita' sostitutiva dell'indennita' di anzianita' nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
6 - Lavoro notturno e festivo:
I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera di una vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnano l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.
7 - Pagamento della retribuzione:
Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
8 - Fornitura materiale:
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
E' tuttavia riconosciuta alle parti la facolta' di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella parte dei materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza, averlo ricevuto dal datore di lavoro.
9 - Norme generali:
Per tutto quanto non e' espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialita' del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 .
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 48
Art. 48.
CERTIFICATO DI LAVORO
L'azienda rilascera' all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale le stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 49
Art. 49.
RECLAMI E CONTROVERSIE
A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle commissioni interne o dei delegati d'impresa, previsti dagli accordi interconfederali, controversie individuali ed i reclami che ne conseguissero, da parte di uno o piu' operai, saranno risolti nell'ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla direzione dell'azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sara' sottoposta all'esame delle rispettive associazioni territoriali per l'esperimento del tentativo di amichevole composizione.
Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa l'interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle organizzazioni sindacali, in sede provinciale od in sede nazionale a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 50
Art. 50.
NORME GENERALI
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni
istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non intendono sostituire le condizioni personali piu' favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 51
Art. 51.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1 ottobre 1959 ed avra' validita' per 2 anni e cioe' fino al 30 settembre 1961.
Si intendera' automaticamente rinnovato dopo la sua scadenza di anno in anno qualora una delle parti non lo abbia disdetto con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- Allegato 1
ALLEGATO N. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 luglio 1948
(Omissis).
Art. 5.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Gli operai delle aziende industriali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto di cui alla premessa sono suddivisi nelle categorie specificate in appresso:
Confezione in serie di abiti, soprabiti, capporti, impermeabili e altri indumenti in genere, per uomo, ragazzi e bambini (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti ed Organizzazioni, sia se fabbricati in tessuto che in materie plastiche e varie):
Uomini
Sarti finiti e tallonai.
1ª Categoria - Operai che tagliano sul segnato o riproducono con lo spolvero il segno del cliche' dal modello - Stiratori a inano e a macchina del capo completo o dei quarti - Collaudatori - Verificatori.
2ª Categoria - Stiratori a mano e a macchina di cuciture e giunte.
Donne
1ª Categoria - Operaie che tagliano sui segnato o riproducono con lo spolvero il segno del cliche' dal modello - Tagliatrici di fodere.
Macchiniste finite e operaie che cuciono l'intero capo o le parti principali di esso: montatura colli - attaccatura maniche, fianchi, confezione completa delle tasche - attaccatura tasche - impuntura davanti, conlezione dietro - passare impuntura davanti - cucire a macchina giro maniche - imbastire maniche, incatenare giro maniche - confezionare collo completo - assieme fianchi - segnare occhielli - imbastire paramanture - occhielli a mano e a macchina con martello a trancia non automatico - stiratrici a macchina o a mano del capo completo o dei quarti - cucitura a mano della coronatura e impuntura dei colli e dei davanti, attaccatura del collo - preparatrici dei capi in corso di lavorazione - pantalonaie - filettaie del capo completo, oppure delle tasche o assieme - tallonaie - rammendatrici - verificatrici - rifilatura davanti e collo - cucitura diritto filo davanti - punto invisibile - collaudatrici.
2ª Categoria - Stiratrici a mano delle cuciture e giunte (Per questa lavorazione verra' concessa una maggiorazione sul minimo contrattuale, in misura pari al 70% della differenza fra la prima e la seconda categoria) - Operaie che non eseguono le operazioni proprie alla 1ª categoria - Addette al inagazzino per lavori semplici.
APPRENDISTI
Durata massima
Sesso ed eta di assunzione dell'apprendistato
Uomini
Assunti in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2 1/2
Assunti in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 2
Donne
Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2
Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2
Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1
Confezioni in serie a mano per donna, ragazze e bambine.
Donne
1ª Categoria - Lavoranti sarte finite (sono quelle lavoranti che portano a termine qualsiasi capo di abbiglimento, le stiratrici di qualsiasi capo di vestiario e le ricamatrici finite).
2ª Categoria - Lavoranti comuni (sono quelle lavoranti che portano a termine solo alcuni tipi di vestiario semplice e le stiratrici di sole parti staccate e di cuciture).
APPRENDISTATO
Durata massima
Eta di assunzione dell'apprendistato
Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 3 1/2
Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 3
Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 2
Confezione in serie di biancheria per uomo
Donne
1ª Categoria - Tagliatrici sia macchina che a mano anche se addette alla segnatura dei modelli. Macchiniste che eseguono la cucitura completa delle confezioni o dei colli e polsi - Occhiellaie a mano - Stiratrici sia a macchina che a mano del capo completo - Preparatrici di tutte le parti delle confezioni - Preparatrici dei colli - Amidatrici - Ricamatrici a mano e a macchina - Assiemiste a macchina a 2 aghi - Assiemiste - Lavandaie - Ripassatrici (Per macchiniste di 1° categoria si intendono le operaie che pur non eseguendo lo scalfo perche' normalmente, per consuetudine, eseguito dalla, maestra, compiono tutte le lavorazioni a macchina).
2ª Categoria - Operaie addette alla lavorazione a tappeto, intendendosi per tale la confezione eseguita a parti staccate - Macchiniste addette alla cucitura di sole parti staccate della confezione (esclusi i colli e i polsi) - Attaccabottoni - Occhiellaie a macchina - Pulitrici - Stiratrici a mano di sole parti staccate. (Per questa categoria di operaie e' riconosciuta una maggiorazione di paga nella misura del 70% della differenza fra la paga della 1ª categoria e quella della 2ª) - Operaie addette al magazzino per i lavori semplici.
APPRENDISTE
Durata massima
Eta di assunzione dell'apprendistato
; Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2
Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 2
Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1
Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.; pieghattatura e lavorazioni affini.
Donne
1ª Categoria - Tagliatrici sia a macchina che a mano, anche se addette alla segnatura dei modelli - Macchiniste che portano a termine qualunque capo di biancheria ed affini, come cuffiette, port-enfants e simili - Ajuoliriste di biancheria su misura - Rammendatrici - Pieghettatrici - Ricamatrici in bianco - Occhiellaie a mano - Stiratrici sia a macchina che a mano del capo completo - Confezioniste a mano.
2ª Categoria - Ajouriste di biancheria in serie - Macchiniste che portano a termine capi di biancheria in serie - Attaccabottoni' - Ricamatrici e pieghettatrici provenienti dall'apprendistato - Preparatrici - Addette a lavori semplici di magazzino.
APPRENDISTATO
Durata massima
Eta di assunzione dell'apprendistato
Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 3
Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 2
Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1
Confezione di ombrelli
Uomini
1ª Categoria - Tagliatori addetti al taglio non in serie di qualsiasi tessuto in qualsiasi misura e che sappiano adattare modelli per qualunque esigenza. (Paga degli operai di 1ª categoria, maggiorata del 10%) - Tagliatori, fustisti, montatori di qualunque tipo di ombrello.
2ª Categoria - Fustisti e montatori che, superato il periodo di apprendistato, sanno portare a termine solo determinati tipi, oppure lavorano sotto la guida dell'operaio di la categoria.
Donne
1ª Categoria - Tagliatrici addette al taglio non in serie di qualsiasi tessuto in qualsiasi misura e che sappiano adattare modelli per qualsiasi esigenza, (Paga delle operaie di 1° categoria maggiorata del 10%) - Tagliatrici e macchiniste.
2ª Categoria - Montatrici.
APPRENDISTI
Durata massima
Sesso ed eta di assunzione dell'apprendistato
Uomini
Assunti in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 3
Assunti in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 2 1/2
Assunti in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 1/2
Donne
Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2
Assunti in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2
Assunti in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1
Confezione di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere e lavorazioni affini
Donne
1ª Categoria - Operaie che eseguono, pur sotto la guida della maestra o del titolare, a regola d'arte, indifferentemente qualsiasi modello di busti, reggiseno, reggicalze - Tagliatrice che segna e taglia su modello.
2ª Categoria - Operaie macchiniste comuni di serie - Tagliatrici su segnato - Stiratrici - Confezioniste - Rifinitrici - Preparatrici - Ripassatrici - Addette al magazzino.
APPRENDISTE
Durata massima
Eta di assunzione dell'apprendistato
Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2
Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2
Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1
Confezioni di cravatte
Donne
1ª Categoria - Tagliatrici di stoffe.
2ª Categoria - Confezioniste - Preparatrici - Montatrici - Tagliatrici di interni - Stiratrici - Addette al magazzino.
Alle stiratrici provette, che esercitano esclusivamente, la stiratura, sara' corrisposta una maggiorazione del 70% della differenza di paga fra la paga della 1ª categoria e quella della 2ª categoria.
APPRENDISTE
Durata massima
Eta di assunzione dell'apprendistato
Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2
Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2
Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 1/2
Confezione di sottoascelle, baveglini e lavorazioni affini
Uomini
1ª Categoria - Tranciatori oltre i 20 anni di eta'.
2ª Categoria - Tranciatori dai 16 ai 20 anni di eta'.
Donne
1ª Categoria - Tagliatrici.
2ª Categoria - Macchiniste comuni di serie - Preparatrici - Tranciatrici - Addette ali magazzino.
APPRENDISTE
Durata massima
Eta di assunzione dell'apprendistato
Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2
Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2
Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1
Le organizzazioni sindacali territoriali di categoria provvederanno, entro un mese dalla stipulazione del presente con fatto, a determinare le esemplificazioni delle qualifiche dei lavori dipendenti dalle industrie di cui ai commi b), 1), e n) della premessa, seguendo i criteri e contenendosi nei limiti previsti per le industrie sopraelencate. Analogamente dovranno procedere per la determinazione dei limiti massimi di durata del periodo di apprendistato, in relazione all'eta' di assunzione degli apprendisti, tenendo presente inoltre le disposizioni di cui all'art. 7. (apprendistato).
Per tutte le attivita' produttive sopra considerate sono inoltre istituite le seguenti categorie di lavoratrici:
a) Capogruppo. - Lavoratrici che partecipando manualmente al lavoro sono preposte alla guida esecutiva di un gruppo di operaie senza alcuna responsabilita' disciplinare ed esecutiva del lavoro delle operaie stesse (paga delle operaie di 1ª categoria maggiorata del 20%). (1)
b) Aiutanti. - Al fine di avviare a soluzione il problema della rieducazione professionale nell'industria dell'abbigliamento, agevolando l'assunzione di inano d'opera non qualificata, e' ammessa temporaneamente una particolare qualifica (aiutantato) per le lavoratrici assunte dopo il 21 novembre 1946 in eta' superiore ai 20 anni, che non abbiano mai in precedenza lavorato per l'industria o che provengano da industrie non similari. La permanenza in detta qualilica, regolata dalle condizioni salariali di cui al vigente contratto integrativo salariale nazionale, non dovra' durare oltre i 6 mesi, superati i quali la lavoratrice passera' alla seconda o alla prima categoria a seconda delle mansioni affidatele.
In caso di revisioni salariali, la paga dell'aiutante sara' all'incirca intermedia fra la paga oraria stabilita' per l'operaia di seconda categoria e quella dell'apprendista nell'ultimo periodo di apprendistato.
c) Manovalanza - Per manovali si intendono i lavoranti adibiti al trasporto a mano ed a simili lavori e che, comunque, non partecipano alla produzione.
Donne e giovani di minore eta' non potranno essere adibiti a lavori pesanti, comunque non compatibili col loro grado di prestanza fisica.
d) Ausiliari - Si intendono gli operai addetti alla manutenzione degli impianti, delle macchine (meccanici, falegnami, in uratori, elettricisti, fuochisti, ecc. ecc.) e si dividono in due categorie: specializzati - qualificati.
e) Addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Autisti per servizio fuori stabilimento e infermiere.
Sorveglianti (guardie notturne e diurne). Si intende il personale adibito esclusivamente a tale servizio, con l'obbligo di restare sveglio durante le ore di servizio, di uscire eventualmente dallo stabilimento e di procedere alle segnalazioni che gli vengono prescritte dalla azienda.
Fattorini, custodi, portinai (Uomini e donne di eta' superiore ai 20 anni, fra il 18 e i 20 anni, fra i 16 e i 18 anni, e sotto ai 16 anni).
Infermiera patentata.
Per quanto riguarda il trattamento salariale valgono gli accordi integrativi nazionali gia' intervenuti o che saranno stipulati fra le due associazioni contraenti.
Visti il contratto e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre 1959-Tabelle
ACCORDO INTEGRATIVO SALARIALE NAZIONALE 30 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE
Addi' 30 settembre 1959,
presso la sede dell'Associazione ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI
DELL'ABBIGLIAMENTO in Milano
tra
l'Associazione stessa rappresentata dal suo Presidente comm. Giulio
Gochring
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.),
rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Remo Savio
e
la FEDERAZIONI UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff.
Silvio Ascari
e
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generile sig. Adolfo e' stato convenuto di applicare, sui minimi di paga contrattuali nazionali di categoria, in vigore dal 1 gennaio 1958, un aumento nelle misure che seguono (da riportarsi, tradotti in cifre, sulle paghe di fatto, ad economia ed a cottimo, percepite dai lavoratori):
- 4% sui minimi di pagle da valere per gli operai (uomini) del settore di produzione di cui al punto a) nella premessa del contratto (confezioni in serie di abiti ecc. ecc.); per le donne dello stesso settore, l'aumento e' stabilito nella misura del 4,50% calcolate sempre sugli stessi minimi;
- 4% sui minimi di paga a valere per gli operai e le operaie di tutti i restanti settori produttivi enunciati nella premessa di cui sopra.
I nuovi minimi di paga sopra enunciati saranno arrotondati ai 50 centesimi ed alle unita' superiori.
Gli aumenti di cui sopra, decorreranno dal 1 ottobre 1959.
Le nuove tabelle dei minimi salariali orari allegate al presente accordo comprensivi degli aumenti sopra indicati sono valide per i lavoratori operai dipendenti dalle aziende che eseguono le seguenti lavorazioni:
a) confezione in serie di abiti, cappotti e soprabiti, impermeabili e altri indumenti in genere, per uomo, ragazzi e bambine (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti e Organizzazioni, sia se fabbricati in tessuto che in materie plastiche e varie);
b) confezione in serie meccanizzate di abiti, soprabiti e impermeabili per donna, ragazze e bambine;
c) confezione in serie a mano di abiti, soprabiti e mantelli per donne, ragazze e bambine;
d) confezione in serie di biancheria per uomo;
e) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati, biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc., pieghettatura e lavorazioni affini;
f) collezione di cravatte;
g) confezione di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere e lavorazioni affini;
h) confezione di sottoascelle, bavaglini e lavorazioni affini;
i) confezione di ombrelli;
l) lavorazione di piume, fiori artificiali, ventagli ed articoli affini;
m) confezione di bandiere, gagliardetti, fregi e lavorazioni affini, compresi i tappeti e le foderine per interno di automobili;
n) confezione di qualsiasi oggetto in stoffa o tessuto a maglia o in qualsiasi altra materia (nose, ghette, biancheria da letto, passamontagna, assorbenti igienici e accessori sportivi e affini in tessuto).
Tali tabelle fanno parte integrale del contratto nazionale collettivo di lavoro 30 settembre 1959 da valere per i settori produttivi sopra indicati.
TABELLE
DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FABBRICANTI IN SERIE VESTIARIO, BIANCHERIA, CRAVATTE, BUSTI, REGGISENO, COSTUMI DA BAGNO, OMBRELLI, ACCESSORI VARI DELL'ABBIGLIAMENTO ED OGGETTI CUCITI IN GENERE
DECORRENZA 1 ottobre 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
LE TABELLE CHE SEGUONO RIFLETTONO ESCLUSIVAMENTE LE OPERAIE ADDETTE ALL'INDUSTRIA DELLA CONFEZIONE PER UOMO
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali- art. 1
ACCORDO 22 LUGLIO 1947 PER LE MENSE AZIENDALI
Addi' 22 luglio 1947 in Milano,
tra
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO
e
la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO
si e' stipulato il seguente accordo:
Art. 1.
Le aziende, ovunque sia possibile utilizzare convenientemente le assegnazioni degli enti preposti all'alimentazione, istituiranno ed organizzeranno delle mense per la somministrazione di un piatto caldo nei giorni di effettivo lavoro.
Art. 2
Art. 2.
Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sara' corrisposta limitatamente ai giorni od alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennita' sostitutiva la cui entita' sara' fissata dalle organizzazioni territoriali di ogni provincia.
Art. 3
Art. 3.
L'indennita' di cui sopra e' dovuta anche ai lavoratori di quelle aziende che, avendo costituita la mensa, si trovassero nella provvisoria impossibilita' di farla funzionare, ed a quei lavoratori che non possono usufruire della, mensa per esigenze di lavoro.
Art. 4
Art. 4.
Nessuna indennita' e' dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove questa e' regolarmente costituita e funzionante.
Art. 5
Art. 5.
Ove esistano condizioni piu' vantaggiose a favore dei lavoratori queste dovranno essere mantenute.
Art. 6
Art. 6.
Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.
Art. 7
Art. 7.
Il presente accordo decorrera' dal 1 luglio 1947 e scadra' il 31 dicembre 1947. Successivamente e qualora una delle parti non abbia dato disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, l'accordo si intendera' confermato per un uguale periodo di tempo.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO