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060U1081

IT - DPR

060U1081

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1081)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire ininimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli imerenti le valvole e le lampade, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica ed Abrasivi, con i 'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 del 28 gennaio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, relativo ai dipendenti delle imprese produttrici di lampade. elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita', e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960, Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 71. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 25 NOVEMBRE 1958
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI LAMPADE ELETTRICHE,
VALVOLE TERMOJONICHE, CINESCOPI, QUARZI PILOTA. TRANSISTORS, TRA
FILERIE E LAVORAZIONI DI METALLI INERENTI LE LAMPADE E LE VALVOLE, TUBI FLUORESCENTI E LUMINESCENTI, TUBI SAGOMATI DESTINATI ALLA
PUBBLICITA' E DECORAZIONE LUMINOSA, APPARECCHI TERMOSTATICI
(BOTTIGLIE ISOLANTI)
Regolamentazione operai - Regolamentazione categorie speciali -
Regolamentazione impiegati
Addi' 25 novembre 1958 in Milano
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE TERMOJONICHE, TUBI LUMINESCENTI ED APPARECCHI TERMOSTATICI, rappresentata dal suo Presidente dott. Aldo Busch, assistito dal Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dai sigg:
ing. Giulio Ceppi, dott. vario Coppo, dott. Sebastiano Campanella, ing. Tibor Dusenszky, rag. Renzo Gasperilli, cav. Alessandro Locardi, dott. Domenico Prati, con l'intervento del sig. Luigi Zanzola, in rappresentanza dell'Associazione Territoriale di Milano; con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana
nella persona del dott. Mario Binaghi
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI, CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal suo Segretario responsabile Orazio Marchi; assistito dai Segretari nazionali Libero Lemmi, Primo Sponqaro, Libano Silvano, con la partecipazione dei sigg. Enrico Traiani, Mario Salvadori, Luigi Culluno, Luigi Milanesi, Giuseppina Terenzi, Cesarino Casati;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI ED AFFINI, rappresentata dal Segretario generale signor Stelvio Ravizza, dal Segretario gen. aggiunto signor Paolo Bellandi;, dai Segretario nazionale sig. Alfredo Messere; dal Segretario generale del Sindacato nazionale di categoria sig. Alberto Abbiati con l'assistenza del sig.
Giuseppe Buelli della Segreteria provinciale FILCA e del Segretario provinciale del Sindacato di categoria di Milano, sig. Enzo Daniele, del Segretario della Federazione Provinciale di Pavia, sig. Borloni con la partecipazione dei lavoratori, Grazioli Domenico, Casiraghi Lorenzo;
la C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario generale aggiunto on.
dott. Bruno Storti e dal Segretario confederale dott. Dionigi Coppo, con l'assistenza del signor Ettore Azais e Mario Pinna;
la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica ed Abrasivi - rappresentata per delega, dai sigg. Sommi Giuliano, Sergio Cesare, De Jesu Gaetano, dal sig. Angelo Arrighi e Oreste
Reggiroli
con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro (U.I.L) nella persona del sig. Vanni dott: Raffaele.
Addi' 25 novembre 1958 in Milano
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE TERMOJONICHE, TUBI LUMINESCENTI ED APPARECCHI TERMOSTATICI, rappresentata dal suo Presidente dott. Aldo Busch, assistito dal
Segretario della Federazione italiana Industrie Vario
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRo E DELLA CERAMICA, rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi Delegato Confederale C.I.S.N.A.L. per l'Alta, Italia;
e' stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958:
- regolamentazione operai
- regolamentazione categorie speciali
- regolamentazione impiegati.
REGOLAMENTAZIONE OPERAI
Art. 1.
SFERA DI APPLICABILITA DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai avverra' tramite gli uffici di collocamento in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di avviamento al lavoro.

Art. 3

Art. 3.
D0CUMENTI
All'atto dell'assunzione l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti personali:
a) libretto di lavoro;
b) tessera e libretti di assicurazione, qualora ne sia in possesso;
c) stato di famiglia (per il capo famiglia);
d) carta di identita' o documento equipollente.
All'atto dell'assunzione l'operaio dovra' comunicare il proprio domicilio e gli eventuali successivi mutamenti.

Art. 4

Art. 4.
VISITE MEDICHE
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiliche per gli operai pur i quali sono prescritte, e' in facolta' del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.

Art. 5

Art. 5.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione dell'operaio e' subordinata ad un periodo di prova di 6 giorni lavorativi che potranno essere prorogati di comune accordo tra le parti, di altri 6 giorni lavorativi.
Durante detto periodo e' di reciproca facolta' la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso. L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova si intende tacitamente confermato in servizio.
La paga fissata all'operaio decorre dal 1° giorno di assunzione e non puo' in nessun caso essere inferiore ai corrispondente minimo contrattuale della categoria alla quale e' stato assegnato.
L'operaio che nel corso o al termine del periodo di prova, non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore ti lavoro compiute In base alla paga corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Il lavoro nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso lo stesso stabilimento o altro stabilimento della stessa Azienda con le stesse mansioni.

Art. 6

Art. 6.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui al sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore di lavoro non prestate in detto giorno potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana nella misura massima di un'ora al giorno.
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, non dovra' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali.
Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia che abbia alloggio nello stabilimento o nelle immediate dipendenze, valgono le norme contenute nell'accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell'art. 18 comma 2° della legge 26 aprile n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potra' essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R. D. 7 agosto 1936 n. 1720 .

Art. 7

Art. 7.
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue:
- il primo segnale verra' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento;
- il secondo segnale verra' dato 5 minuti prima, dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
- il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro.
A questo ultimo segnale l'operaio dovra' trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
Trascorsi dieci minuti dal terzo segnale resta in facolta' della Direzione di ammettere i ritardatari.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
L'uscita e' indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro.
Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 8

Art. 8.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 6, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 10 settimanali per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
E' lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festivita' di cui all'art. 10.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro straordinario diurno (feriale):
prime due ore.............................................. 22% ore successive............................................. 30% - lavoro straordinario notturno (feriale)...................... 50% - lavoro a turni avvicendati:
diurno..................................................... 4% notturno................................................... 15% - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati ........... 30% - lavoro in giorni festivi..................................... 50% - lavoro straordinario festivo................................. 60% - lavoro domenicale con riposo compensativo.................... 10%
Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Le percentuali suddette verranno calcolare sulla paga globale di fatto in essa compresa l'indennita' di contingenza, e la percentuale contrattuale di cottimo per i cottimisti.
Compatibilmente con lo esigenze aziendali, saranno esonerati dal lavoro straordinario notturno e festivo gli operai che frequentano scuole serali o festive.
Il trattamento retributivo degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e' il seguente:
- intera retribuzione oraria contrattuale per le prime 8 ore di prestazione;
- il 50% della retribuzione oraria contrattuale per ogni ora eccedente le 8 ore e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo;
- l'intera, retribuzione oraria contrattuale per ogni eventuale ora straordinaria, con la percentuale di maggiorazione relativa.

Art. 9

Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende o agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovra' essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l'operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avra' diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 10

Art. 10.
FESTIVITA'
Sono considerate festivita':
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile;
la festa del lavoro: 1 maggio;
la fondazione della Repubblica: 2 giugno;
il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre;
c) Capo d'anno: 1 gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedi di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto
Ognissanti: 1 novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).

Art. 11

Art. 11.
SOSPENSIONI DI LAVORO
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti previsti dai rispettivi articoli, non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti del presente contratto.

Art. 12

Art. 12.
INTERRUZIONI DI LAVORO E SOSPENSIONI
In caso di interruzioni di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la retribuzione di fatto con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo stati trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita' dell'evento, sara' corrisposto il 75% della paga di fatto e dell'indennita' di contingenza per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sara' dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
In caso di sospensione dal lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'intera indennita' di anzianita', al l'indennita' sostitutiva del preavviso ed ai ratei maturati di ferie e gratifica natalizia.

Art. 13

Art. 13.
RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI
In caso di riduzione di lavoro, la ditta compatibilmente con le esigenze tecniche, prima di ridurre il personale, procedera' alla ridizione dell'orario di lavoro ed alla formazione di turni.

Art. 14

Art. 14.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresi' i limiti giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potra' essere effettuato il recupero stesso.

Art. 15

Art. 15.
TRASFERIMENTI
Nel caso in cui l'Azienda trasferisca l'operaio da sito stabilimento all'altro sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con la Azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capo famiglia, una, somma pari a 210 ore d'intera retribuzione, se senza congiunti a carico una somma pari a 110 ore di intera retribuzione.
Nel caso in cui l'Azienda inetta a disposizione dell'operaio nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora in relazione ai trasferimento, l'operaio, per l'effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fito, sempreche' questo sia stato denunciato all'arto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura, domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indenizzi, questi saranno a carico dell'Azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di anzianita', al preavviso, o alla relativa indennita' sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia; diversamente il trasferimento si intende revocato.

Art. 16

Art. 16.
TRASFERTA
All'operaio in missione per esigenza di servizio, la azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione di fatto:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi l'operaio ad incontrare tali spese: rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione sempreche' siano autorizzate e comprovate;
c) una indennita' di trasferta pari ai 35% della normale retribuzione giornaliera di fatto, comprensiva della contingenza.
Tale indennita' non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 21 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori a un mese, la indennita' di cui alla lettera d) dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 25%.
La indennita' di cui alla lettera d) verra', corrisposta nella misura del 25% quando la frequenza deli viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna (es.: autista non adibito ad altre mansioni).
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, o nel corse della missione si rendesse necessario l'effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero, che possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si considerera' come straordinario.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 17

Art. 17.
E FALLIMENTO DI AZIENDA
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'Azienda, non risolvono il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione dell'operaio.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento dell'operaio, o in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, l'operaio avra' diritto, oltre al normale preavviso, all'indennita' di licenziamento e a quant'altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 18

Art. 18.
CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
Il caso di interruzione del servizio per chiamata, alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D. L. 13 settembre 1946 n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'Azienda ai soli effetti dell'art. 42 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere di 6 mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto oltre che alla, conservazione del posto, al trattamento previsto. dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio puo' essere considerato dimissionario.

Art. 19

Art. 19
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di assenza per malattia, l'operaio e' tenuto ad informare l'Azienda, entro 48 ore dall'inizio della malattia stessa, salvo impedimento giustificato.
L'operaio sara' pure tenuto ad inviarle, il relativo certificato medico entro 6 giorni dall'inizio della malattia.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sna fiducia.
Verilicandosi l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionale che non professionale, all'operaio non in prova verra' conservato il posto, senza interruzione dell'anzianita', per un periodo di:
1) mesi 7 per gli aventi anzianita' fino a 5 anni;
2) mesi 8 per gli aventi anzianita' oltre i 5 e fino ai 10 anni;
3) mesi 10 per gli aventi anzianita' oltre i 10 anni.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine della conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' riconoscere all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di normale licenziamento, comprendendovi l'indennita' sostitutiva del preavviso.
In difetto di cio', l'operaio potra' richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennita': come sopra, eccettuata l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora non si verifichi nessuno dei due casi sopraindicati, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita' dovuta per licenziamento o dimissioni.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento economico di malattia ed infortunio, valgono le norme regolanti la materia.
L'assenza per malattia o infortunio nei limiti di conservazione del posto di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento o dimissioni, ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia. anche l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro.

Art. 20

Art. 20.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela lisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia, si applicano le norme di cUi all'art. 19 del presente contratto, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreche' dette norme risultino piu' favorevoli per l'operaia.

Art. 21

Art. 21.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Tanto l'Azienda come l'operaio, sono tenuti all'osservanza delle nomine di legge e delle disposizioni emanate dagli Organi competenti relative alla. tutela dell'igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo i locali di lavorazione devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.
L'organizzazione industriale stipulate raccomanda alle aziende di voler somministrare nel periodo estivo correttivi dissetanti, agli operai addetti a lavori che comportino temperature anormali.

Art. 22

Art. 22.
CONGEDO MATRIMONIALE
All'operaio che contrae matrimonio verra' concesso un congedo retribuito di 10 giorni (80 ore di retribuzione globale di fatto) dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali.
Tale congedo non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.
L'indennita' di cui sopra a richiesta dell'interessato, sara' corrisposta in via anticipata, fermo restando per l'operaio l'obbligo di presentare alla ripresa del lavoro il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.

Art. 23

Art. 23.
ASSENZE
Tutte le assenze devono essere giustificate.
Le assenza non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. 39.
Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo ai primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento.

Art. 24

Art. 24.
FERIE
L'operaio che abbia una anzianita' di 12 mesi presso l'azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza dell'intera retribuzione, pari a:
12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' da 1 a 7 anni compiuti;
14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' oltre i 7 anni e fino ai 15 anni compiuti;
16 giorni lavorativi (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' oltre i 15 anni e fino ai 20 anni compiuti
18 giorni lavorativi (pari a 141 ore) per gli aventi anzianita' oltre i 20 anni.
Per i cottimisti dovra' essere fatto riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il periodo di ferie inizi o termini in domenica o festivita' infrasettimanale, tale giorno non verra' computato agli effetti del godimento delle ferie.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali, cadenti nel corso delle ferie, danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, in base all'art. 10.
Non e' ammessa la rinuncia da parte dell'operaio al riposo annuale di cui ha diritto, salvo il caso che l'azienda - per giustificato impedimento dovuto ad esigenze di servizio - non sia, in grado di concederglielo; in tale evenienza l'azienda dovra' corrispondere all'operaio una indennita' sostitutiva pari all'intera retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
In caso di ferie collettive o individuali all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianita'.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato, come ferie.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, all'operaio spettera' il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara' considerata a questi effetti come un mese intero.
Nel caso che l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede, come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse.
Il pagamento delle ferie dovra' essere effettuato in via anticipata a chi ne fa richiesta.

Art. 25

Art. 25.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda e' tenuta a corrispondere per ciascun anno, all'operaio considerato in servizio, in occasione dellaricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori alle 8 ore giornaliere, la gratifica sara' ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera globale di fatto.
Nel caso e di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianita' presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 26

Art. 26.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai, all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio prestato presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1946, verra' corrisposto - una volta tanto - un premio di anzianita' nelle seguenti misure:
- al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione (paga di fatto e contingenza);
- al compimento del 20° anno: 200 ore di retribuzione (paga di fatto e contingenza).
L'importo di detti premi e computato secondo la retribuzione (paga di fatto e contingenza) percepita dall'operaio all'atto della maturazione del diritto al premio. Resta confermato che, per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del precedente contratto 25 febbraio 1949, l'anzianita' dagli stessi maturata ai fini di cui sopra al 1 gennaio 1946, sara' riconosciuta in ragione del 70%, dell'anzianita' stessa.
I premi sopradetti assorbono, fino a concorrenza, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende allo stesso titolo.
L'anzianita' valida agli effetti del diritto di premio di anzianita', non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianita' pregressa.

Art. 27

Art. 27.
INDUMENTI DI LAVORO
L'Azienda dovra' fornire gratuitamente agli operai, oltre agli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso, anche tute o grembiuli o vestaglie agli operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetritatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe) alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas;
- inoltre, ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed altri addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.
La ditta provvedera' al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e mettera' gli operai in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.

Art. 28

Art. 28.
UTENSILI E MATERIALE
L'operaio ricevera' in consegna dalla Ditta gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascera' ricevuta.
L'uso degli attrezzi di proprieta' dell'operaio dovra' essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
In tal caso l'Azienda, corrispondera' all'operaio un compenso o indennita' per l'uso degli attrezzi stessi, da concordarsi fra datore di lavoro e operaio interessato.
La ditta potra', in qualunque momento, sostituire con attrezzi propri quelli di proprieta' dell'operaio.

Art. 29

Art. 29.
CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEI MATERIALI
L'operaio e' tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto e' affidato alla sua custodia.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
L'operaio rispondera' mediante trattenuta sul salario, delle perdite dei danni eventuali, che non derivino da uso o logorio, sempreche' siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili.
L'operaio non potra' apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potra' rivalersi sul salario, per i danni arrecati al materiale.

Art. 30

Art. 30.
FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO - RETRIBUZIONE
La forma di prestazione del lavoro considerata nel presente contratto e' stabilita ad economia. Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino, potra' essere effettuato il lavoro a cottimo sia individuale che collettivo, come potranno essere adottati premi di produzione secondo le necessita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire fra le parti interessate.
Il guadagno minimo dell'operaio lavorante a cottimo non dovra' risultare inferiore all'8% oltre i minimi di paga contrattuali e per il periodo di lavoro normalmente considerato. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto colla stessa tariffa - nei periodi sopra indicati - abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 8%.
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario corrispondente.
Stabilite che saranno le tariffe di cottimo, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate a meno che si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro; in tale caso si procedera' alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Il periodo di assestamento di cui sopra, potra' avere la durata massima di 3 quindicine. Per i cottimi di breve durata, dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi.
Nel caso in cui un operaio lavorando a cottimo non riesca a conseguire il guadagno minimo previsto, di cui al 2° comma per ragioni indipendenti dalla sua volonta', o capacita', la retribuzione gli verra' integrata fino ai raggiungimento di detto minimo di cottimo.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Chiarimento a verbale
Si intende cottimo anche il premio ad incentivo comunque denominato quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro l'operaio e' vincolalo all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione e' fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.

Art. 31

Art. 31.
APPRENDISTATO
Possono essere assunti come apprendisti i giovani, che abbiano superato il quattordicesimo anno di eta' e non oltrepassato il ventesimo, allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento pratico.
Ai sensi dell' art. 9 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 per la disciplina dell'apprendistato, il periodo di prova avra' la durata di un mese. Scaduto detto periodo, senza che sia intervenuta disdetta, l'anzianita' di servizio dell'apprendista decorrera' dal giorno dell'assunzione.
La durata dell'apprendistato viene fissata in:
- anni 3 per gli uomini;
- anni 1 per le donne.
La retribuzione degli apprendisti resta convenuta come segue:
per gli uomini:
1° semestre - 70% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta';
2° semestre - 75% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta';
3° semestre - 80% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta';
4° semestre - 85% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta';
5° semestre - 90% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta';
6° semestre - 95% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta';
per le donne:
1° trimestre - 75% della paga della prima categoria operaia di eguale eta';
2° trimestre - 80% della paga della prima categoria operaia di eguale eta';
3° trimestre - 85% della paga della prima categoria operaia di eguale eta';
4° trimestre - 90% della paga della prima categoria operaia di eguale eta'.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dettate dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 e del relativo Regolamento.

Art. 32

Art. 32.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le Organizzazioni contraenti convengono sulla necessita' di di dare impulso alla istruzione professionale, come mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni Territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilita' e necessita', alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria ed al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.

Art. 33

Art. 33.
PASSAGGIO DI MANSIONI
L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario.
All'operaio che venga destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, si dovra' corrispondere un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avvera' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per servizio militare di leva, malattia, ferie, infortunio, gravidanza e puerperio e quello di richiamo alle armi di durata non superiore ai sei mesi, nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione.
All'oparaio al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria e il trattamento corrispondente alla mansione superiore; sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

Art. 34

Art. 34.
TRATTAMENTO DEL PERSONALE FEMMINILE
Alle operaie adibite a lavoro compiuto tradizionalmente da personale maschile, a parita' di lavoro e a parita' di capacita' e rendimento, sara' praticato il trattamento salariale previsto per il personale maschile.

Art. 35

Art. 35.
CONTEGGIO PAGA
La paga sara' effettuata settimanalmente o quindicinalmente o per altri periodi, secondo le consuetudini locali, mediante l'apposita busta o altro stampato su cui saranno specificati oltre la ragione sociale della azienda i singoli elementi di competenza della retribuzione e le ritenute che la gravano.
In tale documento dovranno inoltre essere indicati: il nome dell'operaio, la categoria di appartenenza e il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza fra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni, affinche' l'Ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente alla regolarizzazione della differenza all'operaio interessato. Trascorso il periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nel periodo di paga successivo.

Art. 36

Art. 36.
MENSA
Tenendo conto della varieta' delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennita' sostitutive finora corrisposte agli operai; salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 37

Art. 37.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita di invetario e la visita personale di controllo che, per ordine della ditta venga fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in un locale appartato con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

Art. 38

Art. 38.
TRATTENUTE PER IL RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati agli operai non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione percepita nel mese non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.

Art. 39

Art. 39.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni del presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite:
1) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
2) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
3) con il licenziamento.
Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a favore dei lavoratori.
Le multe potranno essere inflitte all'operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi, per ragioni di sicurezza o di disciplina, l'opportunita' di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravita' o di recidivita', la Direzione ha facolta' di infliggere la sospensione.

Art. 40

Art. 40
LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE
Il licenziamento con l'immediata recessione del rapporto di lavoro, potra' avvenire:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita', quando in tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla regolarita' del lavoro le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art.
33 (provvedimenti disciplinari), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al punto 2).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
b) esecuzione senza permesso di lavori per proprio conto o di terzi, nei locali dell'azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dai reparti di lavorazione, o rissa lieve nei reparti di lavorazione;
d) abbandono arbitrario del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, controllo, custodia, fuori dei casi previsti al punito e) del seguente punto 2);
e) assenza ingiustificata, oltre quattro giorni consecutivi o assenze ripetute per quattro volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguenti le ferie;
f) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata, in giudicato, per azione compiuta non in connesione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e che leda la figura morale dell'operaio;
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'alt. 39 (provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
2) Con la perdita dell'indennita' di preavviso e dell'indennita', di anzianita', quando in tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto nello stabilimento;
c) trafugamento di schizzi e di disegni di macchine e di utensili o di documenti dello stabilimento;
d) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell'azienda;
e) abbandono arbitrario del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all'incolumita' delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) rissa grave nell'interno dei reparti di lavorazione.
All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo, competono comunque i ratei maturati delle ferie, della gratifica natalizia.

Art. 41

Art. 41.
PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 40, o le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- sei giorni (48 ore) fino al quinto anno compiuto di anzianita' di servizio;
- nove giorni (72 ore) oltre il quinto e fino al decimo anno compiuto di anzianita' di servizio;
- dodici giorni (96 ore) oltre il decimo anno compiuto di anzianita' di servizio.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio in preavviso, per la ricerca di nuova occupazione, interverranno accordi fra l'operaio e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.
Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento, si trovi sospeso dal lavoro.

Art. 42

Art. 42.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 40 sara' corrisposta un'indennita' di anzianita', calcolata come segue:
a) per l'anzianita' maturata nella stessa azienda dal 7 aprile 1921 al 31 dicembre 1943:
3 giorni (24 ore) per ciascun anno compiuto di anzianita';
b) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1941 al 31 dicembre 1948;
4 giorni (32 ore) per ciascun anno di anzianita' da 1 fino a 19 anni compiuti;
5 giorni (40 ore) per ciascun anno di anzianita' oltre i 19 anni compiuti;
c) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1949:
6 giorni (48 ore) per ciascun anno di anzianita' da 1 e fino a 6 anni compiuti;
9 giorni (72 ore) per ciascun anno di anzianita' oltre il 6° anno e fino a 12 anni compiuti;
11 giorni (88 ore) per ciascun anno di anzianita' oltre il 12° e fino a 18 anni compiuti;
15 giorni (120 ore) per ciascun anno di anzianita' oltre i 18 anni compiuti.
Per il riconoscimento delle misure di cui ai comma b) e c) si terra' conto anche dell'anzianita' in precedenza maturata.
L'indennita' verra' liquidata in base alla retribuzione globale di fatto in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Ai cottimisti, l'indennita' di anzianita' dovra' essere corrisposta facendo riferimento al guadagno medio realizzato nelle ultime due quindicine o nelle ultime quattro settimane.
Nell'indennita' di anzianita' si dovra' tener conto anche della gratifica natalizia che verra' computata maggiorando l'indennita' stessa nella misura dell'8%.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni del mese.
Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni, si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall' art. 2120 C. C. , mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.

Art. 43

Art. 43.
DIMISSIONI
All'operaio dimissionario competono le seguenti percentuali dell'indennita' di anzianita':
1) 50% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 2 fino a 4 anni compiuti;
2) 75% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 4 e fino a 10 anni compiuti;
3) 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti.
L'intera indennita' di licenziamento e' dovuta anche nel caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', per gli uomini e il 55° per le donne, o per infortunio o malattia o postumi consecutivi determinanti invalidita' dopo trascorso il periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 19 del presente contratto, nonche' alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Per gli apprendisti il compimento del 2° anno di servizio agli effetti del trattamento di cui al punto 1°, deve essere computato dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.

Art. 44

Art. 44.
TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE
PER IL CASO DI INVALIDITA' E VECCHIAIA
Ove l'operaio divenga comunque invalido (il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° per le donne, costituisce presunzione di invalidita) avra' diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro provocato anche da dimissioni, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Art. 45

Art. 45.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio l'indennita' di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado o in difetto ai testamentari.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite, secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell' art. 2122 C. C.
In riferimento alla preesistente situazione contrattuale della categoria, resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifica natalizia o le frazioni di essa, ed ogni altra competenza che sarebbe spettata all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.

Art. 46

Art. 46.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'operaio, che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Nel caso in cui l'Azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.

Art. 47

Art. 47.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati di impresa, si fa riferimento al vigente accordo interconfederale ed eventuali successivi accordi in materia.

Art. 48

Art. 48.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

Art. 49

Art. 49.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli operai che sono membri di Organi direttivi confederali, della Federazione Nazionale di categoria e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda da cui l'operaio dipende.

Art. 50

Art. 50.
NORME AZIENDALI
Gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme aziendali, sempreche' non comportino modifiche al presente contratto e non siano con esse in contrasto.

Art. 51

Art. 51.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere conclusa esclusivamente fra le Organizzazioni sindacali centrali degli Industriali e dei Lavoratori.

Art. 52

Art. 52
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' d'intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 53

Art. 53.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'operaio.

Art. 54

Art. 54.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate:
Operai addetti alla produzione di lampade elettriche, valvole termojoniche e tubi fluorescenti
UOMINI
Operai specializzati
Si intendono gli operai che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacita' tecnico pratica che si acquista solo altra verso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che compiono a regola d'arte i lavori ad essi affidati inerenti alla loro specialita'.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: Utensilisti, attrezzisti, calibristi, fresatori, modellisti meccanici in legno e metallo, tracciatori meccanici, montatori di macchine, di apparecchi e di complessi e loro parti, stampisti, elettricisti montatori, aggiustatori meccanici, tornitori, rettificatori trafile, alesatori, conduttori di generatori di vapore per i quali e' richiesta la patente di secondo grado generale oppure di secondo grado particolare, forgiatori, saldatori a gas o ad elettricita', tubisti idraulici, lattonieri, operai addetti alla attrezzatura, alla messa a punto e al funzionamento di piu' macchine automatiche ed operatrici, collaudatori di valvole trasmittenti, ecc.
Operai qualificati
Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica, capacita' pratica di mestiere.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: Calderai, muratori, fabbri, falegnami, imballatori, elettricisti comuni, addetti alla verniciatura a spruzzo ed imbianchini, fuochisti, conduttori di generatori di vapore per i quali e' richiesta la patente di terzo grado generale o particolare, trafilatori, addetti alle presse e bilancieri, addetti all'attrezzatura, alla messa a punto e al funzionamento di macchine semplici, preparatori chimici, addetti ai trattamenti termici valvole, ecc.
Si considerano inoltre qualificati i fresatori, aggiustatori meccanici, tornitori, ecc. addetti a lavori di minore importanza - per complessita' e precisione - rispetto a quelli eseguiti dagli operai specializzati.
Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una breve e generica preparazione pratica.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti al lavaggio palloncini, addetti alla distribuzione di materiali, addetti alle preparazioni chimiche, imballatori per imballi predisposti o di serie, addetti alle presse e bilanceri per lavorazioni semplici o di serie, addetti ai gasogeni ingrassatori, aiutanti fuochisti, sabbiatori, pulitori e addetti al recupero, addetti a macchine automatiche o semi-automatiche gia' attrezzate, ecc.
Si intendono gli operai addettl a lavori di pulizia, ai trasporti a mano ed altri simili lavori.
DONNE
1ª Categoria
Si intendono tali le donne che compiono lavori richiedenti un non breve periodo di tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: Addette al montaggio a mano dell'armatura lampade, addette al montaggio a mano e a macchina dell'armatura (pacchetto) valvole, addette alla preparazione polveri fluorescenti, addette alla preparazione carbonato per catodi, addette alla spolveraratura tubi, addette alla stabilizzazione tubi, addette alla spruzzatura a mano catodi e filamenti valvole e lampade, chiusura a mano e semiautomatica valvole e lampade (escluse le lampade senza supporto) addette alle chiusure non automatiche con centratura supporto, addete alla centratura virole per lampade con apparecchi di proiezione, controllo supporto valvole, addette al fotometro, montaggio a mano di filamenti e spirali (escluso quello delle lampade senza supporto), collaudo tecnico di lampade e valvole, avvolgitura griglie a mano, perlinatura a mano, gancettaggio a mano, controllo filamenti e spirali, foratura e rettifica trafile addette al "getteraggio" spirali, addetto alla saldatura codotte sulle pompe, saldatrici di filamenti e spirali, saldatrici di parti metalliche complesse, argentatura lampade, addette alle macchine tipografiche, addette alle macchine semiautomatiche per piedini o supporti compresa regolazione fiamma, addette alle macchine spiralizzatrici con responsabilita' della qualita', addette allo scioglimento del mandrino, saldatura a mano di elettrodi, zoccolatura valvole e lampade con responsabilita' della centratura, pesaturafili o spirali, correzione griglie, addette al laboratorio chimico, operazioni che comportino pesatura, dosaggi ed altre misure, saldatura al banco di vetri duri, orletti a mano, addette alla preparazione schermi per tubi a raggi catodici, addette alla vuotatura automatica o semiautomatica valvole, addette al bagno di smerigliatura.
Le seguenti lavorazioni vengono aggiunte alla prima categoria in considerazione del disagio o della faticosita' in esse insiti in relazione al sesso: addette al gruppo automatico chiusura e pompa, chiusura automatica, preparazioni per l'esecuzione della metallizzazione e metallizzazione.
2ª Categoria
Si intendono tali le donne che eseguono lavori richiedenti un breve periodo di tirocinio.
A titolo di esempio sono da ascriversi a questa categoria le seguenti operaie: Addette alla sagomatura tubi, addette ai forni cottura tubi polverati, addette a banche di trafilatura, e bobinatura, pesatura, calibratura e taglio vetro, spruzzatura automatica supporti lampade, controllo di semplice accensione lampade, addette al rifornimento materiali nei reparti, saldatrici automatica o semiautomatica lampade, collaudo valvole; invecchiamento, prova per corti circuiti e prova rumorosita' collaudo automatico valvole predisposte, addette zoccolatura e stagnatura valvole e lampade, metallizzazione griglie costruzione con macchine automatiche o semiautomatiche, calibratura a macchina griglie, smistamento, classifica e pulitura valvole, addette alle macchine automatiche o semiautomatiche per lavorazione supporti e piedi, catodo: tutte ic operazioni, elettrodi: tutte le operazioni, tranceria: tutte le operazioni, purificazione parti metalliche, rivestimento catodi per spruzzatura, con le draghe e per cataforesi, purificazione spruzzatura mica, addette alla spiralizzazione, gancettaggio automatico o semiautomatico, addette alla fabbricazione orletti a macchina,applicazione mastice alle virole e zoccoli, addette alla lavorazione mica, addette al reparto di smerigliatura, addette alla coloritura, calibratura e timbratura bulbi per valvole e lampade, pulizia virole, idrogenazione (carburazione), perlinatura a macchina, ricupero virole, incartatura a mano e a macchina e imballo, lavaggio, canrbonatura, ecc.
3ª Categoria
Si intendono tali le donne che compiono lavori di pulizia, di trasporto a mano di natura molto leggera ed altri lavori leggeri e semplici.
A maggiore chiarimento per una piu' esatta applicazione delle qualifiche sopra elencate, riferite alle tre categorie donne, si precisa:
- la classificazione delle donne addette alla lavorazione dei tubi e quella corrispondente alla analoga lavorazione delle lampade elettriche;
- sia nella produzione delle lampade, dei tubi e delle valvole le lavorazioni svolte con macchine completamente automatiche sono da classificare tutte nella seconda categoria.
Soffiatori al cannello addetti alla produzione di lampade
elettriche e valvole termojoniche
UOMINI
Soffiatori specializzati
Sono coloro che eseguono qualsiasi lavorazione speciale e con qualsiasi tipo o qualita' di vetro.
Soffiatori qualificati
Sono coloro che eseguono lavori relativamente complessi per i quali non occorre la particolare preparazione tecnica richiesta per i soffiatori specializzati.
Soffiatori comuni
Sono coloro che eseguono lavori preparatori di natura semplice.
DONNE
Soffiatrici specializzate
Sono coloro che eseguono lavori relativamente complessi per i quali occorre una semplice preparazioni tecnica.
Soffiatrici qualificate
Sono coloro che eseguono lavori preparatori di natura semplice.
Operai addetti alla produzione di tubi fluorescenti
UOMINI
Operai specializzati
Si intendono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali occorre una capacita' tecnica pratica che si acquista solo attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che compiono a regola d'arte i lavori ad essi affidati inerenti alla loro specialita'.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: elettricisti montatori, meccanici, addetti alla manutenzione ed al funzionamento di macchine e di impianti, saldatori a gas o ad elettricita', lattonieri, forgiatori, addetti alla verniciatura a nano, attrezzisti, inontatori di insegne luminose ed impianti illuminanti, ecc.
Operai qualificati
Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica capacita' pratica di mestiere.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: elettricisti comuni, fabbri, falegnami, imballatori, addetti alla verniciatura a spruzzo, addetti alle presse e bilancieri, addetti alla manutenzione di macchine semplici, lattonieri che eseguono lavori di minore importanza per complessita' e precisione rispetto a quelli eseguiti dagli operai specializzati.
Operai comuni (manovali specializzati)
Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una breve generica preparazione pratica.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti al lavaggio palloni e tubi, addetti alla preparazione chimica, imballatori per imballi prediposti o di serie, addetti alle presse e bilancieri per lavorazioni semplici o di serie, ecc.
Manovali comuni
Addetti ai lavori di pulizia, addetti ai trasporti a mano ed altri simili lavori.
DONNE
1ª Categoria
Si intendono tali le donne che compiono lavori richiedenti un breve periodo di tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette al collaudo tecnico dei tubi prima della vuotatura, addette alla saldatura dei tubi sulle pompe, addette alla polveratura dei tubi, addette alla cottura dei tubi, addette alla sagomatura meccanica dei tubi, ecc.
2ª Categoria
Si intendono tali le donne che eseguono lavori richiedenti un breve periodo di tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: saldatrici di parti metalliche, addette alla applicazione dei terminali degli elettrodi; elettrodi, tutte le operazioni meccaniche; tranceria; tutte le operazioni; addette al lavaggio, calibratura e timbratura tubi, ecc.
3ª Categoria
Si intendono tali le donne che compiono lavori di pulizia, trasporto a mano di natura molto leggera ed altri lavori leggieri e semplici.
Norma speciale - Agli operai elettricisti; montatori che facciano uso di scale aeree e di ponti mobili viene riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del 10% sulla paga effettivamente percepita (esclusa la contingenza), limitatamente alle ore di lavoro durante le quali essi fanno uso dei mezzi di cui sopra.
Operai addetti alla soffiatura e vuotatura di tubi luminescenti
UOMINI - DONNE
Soffiatori specializzati
Sono coloro che eseguono qualsiasi lavorazione speciale e con qualsiasi tipo o qualita' di vetro.
Sono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non occorre la particolare preparazione tecnica richiesta per i soffiatori specializzati.
Soffiatori comuni
Sono coloro che eseguono lavori semplici di tubi luminosi rettilinei o centrati.
Vuotatori specializzati
Sono coloro che hanno la capacita' di effettuare qualsiasi lavorazione di vuotatura.
Vuotatori qualificati
Sono coloro che eseguono le lavorazioni semplici di vuotatura per cui non occorre la particolare preparazione tecnica richiesta per i vuotatori specializzati.
Donne (soffiatrici).
Specializzate
Sono le adette alla preparazione ed alla applicazione degli elettrodi ai tubi luminescenti.
Qualificate
Sono le addette alla costruzione di elettrodi semplici.
Operai addetti alla produzione di bottiglie isolanti
UOMINI
Operai specializzati
Si intendono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali occorre una capacita' tecnico pratica che si acquista solo atttraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che compiono a regola d'arte i lavori ad essi affidati inerenti alla loro specialita'.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: elettricisti montatori, meccanici addetti alla manutenzione ed al funzionamento di macchine e di impianti, attrezzisti, tornitori, fresatori e tornitori in lastre, ecc.
Operai qualificati
Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica capacita' pratica di mestiere.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: Elettricisti comuni, falegnami, imballatori, addetti alla manutenzione di macchine semplici, tornitori in lastre, ecc.
Operai comuni (manovali specializzati)
Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una breve generica preparazione pratica.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: Imballatori per imballi predisposti o di serie, ecc.
Manovali comuni
Addetti ai lavori di pulizia, addetti ai trasporti a mano ed altri simili lavori.
1ª Categoria
Soffiatrici di fondi e addette alle pompe.
2ª Categoria
Soffiatrici di colli - riparazioni.
3ª Categoria
Addette ai capillari, alla argentatura e alla pulitura gambette.
4ª Categoria
Addette alla montatura amianto, alla asciugatura e al collaudo.
5ª Categoria
Confezionatrici in genere.

Art. 55

Art. 55.
TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO
La paga base oraria minima afferente a ciascuna Categoria di lavoratore e' riportata in allegato alla presente regolamentazione.

Art. 56

Art. 56.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avra' una validita' di tre anni con decorrenza dal 1 novembre 1958 e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-Retribuzioni

Retribuzioni minime orarie per gli Operai addetti alla produzione di Lampade elettriche, Valvole termojoniche, Tubi fluorescenti e luminescenti, Bottiglie isolanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Retribuzioni minime orarie per le Operaie addette alla produzione di Lampade elettriche, Valvole termojoniche, Tubi fluorescenti e luminescenti
Parte di provvedimento in formato grafico
Retribuzioni minime orarie per i Soffiatori al cannello dipendenti dalle Aziende produttrici di lampade elettriche e Valvole termojoniche
Parte di provvedimento in formato grafico
Retribuzioni minime orarie per gli Operai addetti alla lavorazione di soffiatura e vuotatura di Tubi luminescenti
Parte di provvedimento in formato grafico
Retribuzioni minime orarie per le Operaie addette alla Lavorazione di soffiatura e vuotatura di Tubi luminescenti
Parte di provvedimento in formato grafico
Retribuzioni minime orarie per le Operaie addette alla produzione di bottiglie isolanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Retribuzioni minime giornaliere (8 ore) per gli Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dipendenti dalle Aziende produttrici di Lampade elettriche, Valvole telmojoniche, Tubi fluorescenti e luminescenti, Bottiglie isolanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Retribuzioni minime giornaliere (8 ore) per le operaie addette a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dipendenti dalle Aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi fluorescenti e luminescenti, bottiglie isolanti.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

REGOLAMENTAZIONE CATEGORIE SPECIALI
Art. 1.
SFERA DI APPLICABILITA' DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) per gli appartenenti alle categorie speciali (gia' equiparati), da esse dipendenti.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione dei lavoratori ai quali si riferisce la presente regolamentazione avverra' a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
All'interessato, con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato, verra' comunicato anche il relativo trattamento economico.

Art. 3

Art. 3.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiego, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma, i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreche' non partecipino con ininterrotta continuita' al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili gia' regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4

Art. 4.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE
I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie.
Appartengono alla 1ª categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comportino il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Appartengono alla 2ª categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla categoria speciale.

Art. 5

Art. 5.
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova e' fissato in 15 giorni, prorogabili a 30 di comune accordo. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione, compreso il trattamento economico previsto per la categoria nella quale viene prestato il servizio.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.
Il lavoro prestato nel periodo di prova, qualora sia eseguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.

Art. 6

Art. 6.
ALLA CATEGORIA SPECIALE
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA
In caso di passaggio dell'operaio alle categorie speciali nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti della indennita' di anzianita', del trattamento di malattia e di dimissioni di una maggiore anzianita' convenzionale da computarsi nella misura prevista dall'art. 19 pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.

Art. 7

Art. 7.
MUTAMENTO DI MANSIONI
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico che non sia incompatibile con la sua qualifica.
Al lavoratore che sia destinato per inrarico della Direzione o di chi per essa a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni, il lavoratore sara' senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, eco.

Art. 8

Art. 8.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'art. 6 (regolamentazione operaia), ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
E' lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festivita' di cui all'art. 9.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro straordinario diurno (feriale):
prime due ore.......................................... 22%
ore successive......................................... 30%
- lavoro straordinario notturno (feriale)................ 50%
avvicendati............................................ 30%
- lavoro in giorni festivi............................... 50%
lavoro straordinario festivo........................... 60%
- lavoro domenicale con riposo compensativo.............. 10%
lavoro compreso in turni avvicendati:
turni diurni........................................... 4%
turni notturni......................................... 15%
Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le percentuali suddette vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 10 in essa compresa l'indennita' di contingenza.

Art. 9

Art. 9.
FESTIVITA'
Sono considerate festivita':
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile;
la festa del lavoro: 1 maggio;
la fondazione della Repubblica: 2 giugno;
il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre;
c) Capo d'anno: 1 gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedi di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 1 novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
4) La ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).

Art. 10

Art. 10.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione del lavoratore e' costituita dai seguenti elementi:
a) paga mensile (minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianita' eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza;
c) eventuali indennita' continuative o di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della paga mensile di cui ai punti a) e c), si divide la paga stessa per 25 (venticinque) e per 180 (centottanta).
Ai fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.

Art. 11

Art. 11.
TRATTAMENTO IN CASO Dl SOSPENSIONE
O RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subira' riduzioni.

Art. 12

Art. 12.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa. azienda, avra' diritto - indipendentemente da qualsiasi aumento di merito - ad una maggiorazione sulla paga mensile minima contrattuale nella misura del 5%.
Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria di appartenenza, del lavoratore; per l'anzianita' maturata dopo tale data, invece, l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale della categoria di appartenenza del lavoratore, anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 10 bienni.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga contrattuali in atto alle singole scadenze mensili.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio alla categoria superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nella categoria di provenienza.
Sempre nel caso di passaggio alla categoria superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianiti nella nuova categoria.
Le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' maturati antecedentemente il 14 giugno 1952 che, ai sensi dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sono state aumentate del 4%, saranno elevate - con decorrenza dal 1 novembre 1958 - alle seguenti nuove misure globali:
UOMINI DONNE
1ª categoria L. 530 - L. 480 - 2ª categoria L. 450 - L. 410 -
Norme transitorie all'art. 12
Per i lavoratori che prima della data di applicazione degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e del 23 maggio 1946 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per la assegnazione alle categorie speciali (gia' equiparati) si terra' conto del periodo di servizio prestato per le anzidette mansioni successivamente al 1 gennaio 1939.
La norma di cui al comma precedente si applica anche nella ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione dell'indennita' di anzianita'.

Art. 13

Art. 13.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia, di cui ai vigenti accordi interconfederali, verra' corrisposta nella misura di una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepiti dal lavoratore.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.

Art. 14

Art. 14.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore, ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio secondo i termini indicati:
- giorni 14 lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 18 lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
- giorni 22 lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti;
- giorni 27 lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 20 anni compiuti.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale ex categorie intermedie), di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entita'.
La scelta dell'epoca delle ferie sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostituitiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento, il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso.
Sempre in caso di licenziamento il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto sempre che non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta previsto dall'art. 10 della regolamentazione "Operai".

Art. 15

Art. 15.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali.
Il congedo matrimoniale e' altresi' dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio e che faccia richiesta del congedo almeno 6 giorni prima della data di dimissioni, fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
Il congedo matrimoniale non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.

Art. 16

Art. 16.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla Legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia, si applicano le norme di cui all'art. 17 del presente contratto, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreche' dette norme risultino piu' favorevoli per la operaia.

Art. 17

Art. 17.
MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di servizio fino a 5 anni: di otto mesi oltre i 5 anni e di dieci mesi oltre i 12 anni, percependo, nel primo caso l'intera retribuzione per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro, l'intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi quattro mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel terzo caso.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto dall'azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia.
Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato, e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto su richiesta del lavoratore, con la corresponsione dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 19. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Al lavoratore gia' operaio e passato alla categoria speciale, saranno riconosciute, agli effetti del presente articolo, le eventuali condizioni di miglior favore maturate, in base all'anzianita' di servizio, come operaio.

Art. 18

Art. 18.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
Anzianita di servizio Periodo di preavviso
1ª categoria 2ª categoria
- per coloro che avendo
superato il periodo di
prova, abbiano un'an-
zianita di servizio
fino a 2 anni compiuti 1/2 mese 1/2 mese
- per coloro che abbiano
un'anzianita di servi-
zio oltre 2 anni e fi-
no a 5 anni compiuti.. 1 mese e 1/2 1 mese
- per coloro che abbiano
un'anzianita di servi-
zio oltre 5 anni e fi-
no a 15 anni compiuti. 2 mesi 1 mese e 1/2 - per coloro che abbiano
un'anzianita di servi-
zio oltre 15 anni com-
piuti................. 2 mesi e 1/2 2 mesi
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale ed alle ex categorie intermedie di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro-sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza all'altra un'indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione, la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dai datori di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Art. 19

Art. 19.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 40 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete:
a) per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla categoria speciale (gia' equiparati) ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle province dell'Italia Settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle province dell'Italia Centro-Meridionale, un'indennita' pari a 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' maturata, presso l'azienda;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1954, l'indennita' d'anzianita' verra' liquidata nella misura di 20/30 della retribuzione mensile, per ogni anno d'anzianita';
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1955 l'indennita' d'anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno d'anzianita'.
La liquidazione dell'indennita' verra' fatta silla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.

Art. 20

Art. 20.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate dell'indennita' d'anzianita' prevista dall'art. 19 della presente regolamentazione:
il 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
il 100% per anzianita' di servizio superiore ai 5 anni.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale od alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro-sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo sempreche' il lavoratore non sia stato liquidato all'atto del passaggio dalla qualifica di operaio a quella speciale (gia' equiparati); nel qual caso varra' l'anzianita' convenzionale di cui all'art. 6.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per causa di malattia o di infortunio ed alle donne in caso di matrimonio o di gravidanza.
Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini, gli anni 60 e se donne, gli anni 55.

Art. 21

Art. 21.
DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contemplate nella regolamentazione per gli operai, ad accezione delle norme relative agli art. 13, 14, 26, 31, 35.

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
La retribuzione minima mensile contrattuale afferente a ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori appartenenti alla categoria speciale, e' riportata in allegato alla presente regolamentazione.

Art. 23

Art. 23.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avra' una validita' di tre anni con decorrenza dal 1 novembre 1958 e si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-Retribuzioni

Retribuzioni minime mensili per gli appartenenti alle categorie speciali dipendenti dalle Aziende produttrici di Lampade elettriche, Valvole tearmojoniche,
Tubi fluorescenti e lumimescenti, Bottiglie isolanti
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

REGOLAMENTAZIONE IMPIEGATI
Art. 1.
SFERA DI APPLICABILITA' DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per gli impiegati da esse dipendenti.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria alla quale l'impiegato viene assegnato, a norma dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico relativo;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda ed offerta di lavoro relative agli impiegati.
All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identita' o documento equivalente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia in possesso;
4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni;
5) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel piu' breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso altre aziende.

Art. 3

Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con professione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 37 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore ai 3 anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche al contratto a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed all'indennita' di licenziamento.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 4

Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate:
1ª Categoria, tecnici-amministrativi: Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª Categoria, tecnici-amministrativi: Appartengono alla seconda categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª Categoria, tecnici amministrativi:
Gruppo A - Appartengono al gruppo A gli impiegati con mansioni d'ordine;
Gruppo B - Appartengono al gruppo B gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Il laureato e il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato a categoria inferiore alla seconda.
Chiarimenti aggiuntivi all'art. 4.
L'assegnazione alla 2ª Categoria impiegati per i diplomati di nuova assunzione di cui all'art. 4, e' subordinata ad un periodo di tirocinio di mesi 18, compreso il periodo di prova.
Tale condizione non e' richiesta per gli impiegati provenienti da altre aziende ove abbiano gia' superato un eguale periodo di tirocinio.
All'atto dell'assunzione i diplomati dovranno presentare il certificato di studio comprovante il conseguimento del diploma.

Art. 5

Art. 5.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova - ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 2 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego puo' avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo dell'indennita' di licenziamento.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali pero' dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª o 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del, mese stesso.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di 1ª categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla 1ª categoria e di mesi 8 per il passaggio alle altre categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie servizio militare, aspettativa, ecc. non da luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comune destinato a compiere mansioni inerenti la categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza. tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

Art. 7

Art. 7.
CUMULO DI MANSIONI
Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi, sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza e almeno carattere di equivalenza di tempo.

Art. 8

Art. 8.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita' e delle ferie, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni quattro anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.

Art. 9

Art. 9.
ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
PASSAGGIO DALLA CATEGORIA SPECIALE
In caso di passaggio dalla categoria speciale alla categoria impiegatizia, nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la categoria speciale.
Agli effetti dell'istituto delle ferie e della malattia, il lavoratore conservera' l'eventuale trattamento piu' favorevole spettantegli per la sua anzianita' di appartenente alla categoria speciale.

Art. 10

Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestate, oltre 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 29 del presente contratto.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purche' non si superino le 9 ore giornaliere o le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla, Direzione con l'osservanza delle norme degli accordi interconfederali circa le funzioni delle Commissioni Interne.
Per l'impiegato la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, puo' essere adottata, fermo restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 11

Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO
ED A TURNI - MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 10.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 13.
Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
- lavoro straordinario diurno (feriale) . . . . . . . . . . . 25%
- lavoro straordinario notturno (feriale) . . . . . . . . . . 50%
- lavoro notturno non compreso in turni avvicendati . . . . . 30%
- lavoro in giorni festivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
- lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . 60% - lavoro domenicale con riposo conpensativo . . . . . . . . . 10%
lavoro a turni avvicendati:
- turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% - turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'articolo 29 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo, all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

Art. 12

Art. 12.
RIPOSO SETTIMANALE
L'impiegato ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe disposte dalla legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita. nell'art. 11 per il lavoro festivo, sempreche' non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.

Art. 13

Art. 13.
FESTIVITA'
Sono considerate festivita':
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile;
la festa del lavoro: 1 maggio;
la fondazione della Repubblica: 2 giugno;
il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre;
c) Capo d'Anno: 1 gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedi di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 1 novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai puniti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).

Art. 14

Art. 14.
SOSPENSIONE DI LAVORO
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti del presente contratto.

Art. 15

Art. 15.
TRATTAMENTO IN CASO Di SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DEL LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 10 del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile di fatto e la contingenza non subiranno riduzioni.

Art. 16

Art. 16.
TRASFERIMENTI
All'impiegato che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto, l'importo previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra', corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilita', di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza).
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora, in relazione al trasferimento, l'impiegato, per l'effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di anzianita' al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita': diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario.
All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita', non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 17

Art. 17.
TRASFERTA
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate;
d) una indennita' di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza).
L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 30%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 18

Art. 18.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di tra-sporto che colleghino la localita', stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 19

Art. 19.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la' risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso l'impiegato conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, ecc,) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 20

Art. 20.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianita'. Ai fini del computo dell'indennita' di anzianita' e dell'anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso, sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennita' competentigli a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Per il trattamento in caso di richiamo alle armi si riporta in calce l'art. 1 della vigente legge 10 giugno 1940. (1)

Art. 21

Art. 21.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare alla azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) sei mesi per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti;
b) nove mesi per anzianita' di servizio oltre tre anni e fino a sei anni compiuti;
c) dieci mesi per anzianita' di servizio oltre i sei anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianita' di cui al punto a):
intera retribuzione globale per i primi due mesi; meta' retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto b):
intera retribuzione globale per i primi tre mesi meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto c):
intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi.
L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avra' diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennita' per inabilita' temporanea prevista dalla legge;
2) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto Assicuratore.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente quelli di cui ai punti a), b), c), l'impiegato percepira' il normale trattamento assicurativo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento In caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si fara' luogo al cumulo tra. il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo. riconoscendo in ogni caso all'impiegato il trattamento piu' favorevole.
Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza, per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianita' di servizio a tutti gli effetti indennita' di anzianita', per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita' ecc.).

Art. 22

Art. 22.
TUTELA DELLA MATERNITA'
In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1959, n. 830 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Il trattamento economico sara'. il seguente: intera retribuzione per i primi quattro mesi di assenza; meta retribuzione per il 5° e 6° di assenza.
L'azienda avra' diritto di dedurre dal trattamento economico spettante all'impiegata quante l'impiegata stessa abbia percepite per atti di previdenza compiuti dall'azienda, allo stesso titolo.
Qualora durante lo stato di gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata.
La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.

Art. 23

Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli impiegati che contraggono matrimonio sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione.
Il congedo matrimoniale, e' altresi' dovuto all'impiegata che si dimetta per contra ree matrimonio, fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
Tale permesso non sara' computato quale periodo di ferie annuali ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.

Art. 24

Art. 24.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere giustificate ai piu' tarde entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il.
caso di impedimento giustificato.
Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.
Chiarimento a verbale
La formulazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facolta' di non corrispondere la retribuzione.
Tale facolta' e' data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.

Art. 25

Art. 25.
FERIE
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza, della retribuzione mensile non inferiore a:
- giorni 14 lavorativi in caso di anzianita' da 1 a 2 anni;
- giorni 19 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 2 anni e sino a 8 anni;
- giorni 24 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 8 anni e sino a 18 anni;
- giorni 28 lavorativi in caso di anzianita' oltre i 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo a non potra' avere inizio in giorno festivo.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dell'impiegato.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante i periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento previsto dall'art. 17 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra', computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo da' diritto al compenso per le ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'annata, l'impiegato non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazioni del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 26

Art. 26.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occesione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo raggugliato alla intera, retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto d'impiego, durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda.
Il periodo di 'prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 27

Art. 27.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'impiegato, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, avra' diritto - indipendentemente da qualsiasi aumento di merito - ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%.
Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato: per l'anzianita' maturata dopo tale data, invece, l'aliquota. stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato, anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria, per gli impiegati assunti successivamente al 1 giugno 1950 e, per quelli assunti antecedentemente a tale data, un massimo di 12 bienni sempreche' non intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, passaggio a categoria superiore.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni, della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Resta acquisito per gli impiegati attualmente in servizio il riconoscimento, agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
In caso di passaggio dell'impiegato a categoria, superiore, la cifra corrispendente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici, nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dal riporto del 50% degli scatti di cui al comma precedente.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
Le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' maturati antecedentemente il 14 giugno 1952 che, ai sensi dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sono state aumentate del 4%, saranno elevate - con decorrenza dal 1 novembre 1958 - alle seguenti nuove misure globali:
UOMINI DONNE
1ª Categoria.................. L. 640 - L. 640 -
2ª Categoria.................. " 540 - " 490 -
3ª Categoria A................ " 460 - " 410 -
3ª Categoria B................ " 430 - " 400 -
Chiarimento a verbaleLe parti convengono che la cifra corrispendente al 50% degli aumenti periodici gia' maturati da riportare in caso di passaggio di categoria degli impiegati, sara' assorbita in occasione della maturazione degli ultimi scatti di anzianita' in modo che l'importo di dieci scatti biennali non venga ad essere superiore al 50% del minimo di stipendio della categoria.

Art. 28

Art. 28.
INDUMENTI DI LAVORO
L'azienda dovra' fornire gratuitamente agli impiegati tecnici, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornira' tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la necessita' di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.

Art. 29

Art. 29.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza;
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
L'impiegato puo' anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella, localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'eta' dell'impiegato, nonche' nel grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui al punto a), b) e c), del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi Costitutivi della retribuzione di cui ai puliti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile di cui al punti a) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 175 (centosettantacinque).
Chiarimento a verbale
Al fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.

Art. 30

Art. 30.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi della stessa.
In caso che l'azienda, ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso l'impiegato avra' anche la facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennita' di anzianita' e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potra' mai superare il 10%, della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Art. 31

Art. 31.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito; presso un Istituto di Credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 32

Art. 32.
MENSA
Tenendo conto della varieta' delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennita' sostitutive finora corrisposte agli impiegati salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 33

Art. 33.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tener un contegno rispondente al doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore a sua volta non potra' con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la dei limiti segnati nel precedente comma.
4) avere cura dei locali, molili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34

Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennita' di anzianita' ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo, da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio, non si presenti al lavoro come previsto all'art. 33 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli; ritardi l'inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; ecc.).
Nei provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera fl.
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento e' inoltre indipendente e dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 35

Art. 35.
BENEMERENZE NAZIONALI
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra..... 1 anno
2) ex combattenti che abbiano prestato
servizio, almeno per 6 mesi presso repar-
ti mobilitati in zona di operazioni o ad
essi parificati a norma di legge ........ 6 mesi
3) decorati al valore, decorati all'ex
ordine militare di Savoia (secondo la de-
nominazione odierna) promossi per merito
di guerra, feriti di guerra.............. 6 mesi
Le predette anzianita' sono cumulabili.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve, a norma dell'art. 2 del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorita' Militare, nonche' integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Art. 36

Art. 36.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato:
Anni di servizio 1ª categ. 2ª categ. 3ª categ.
fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese
oltre i 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto d'impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda, concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda:
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita'.

Art. 37

Art. 37.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 34 si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme della R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 , oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti ai 1 luglio 1937 e portate da lisi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1945 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella, disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti dai regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1928, n. 583 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della leggle stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae" per i quali varra' la norma dall'art. 39 del presente contratto;
c) per l'anzianita' maturata, successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta, sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre Le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la. tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi produzione e compartecipazioni agli utili questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuti tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quella degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di anzianita', le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 39 del presente contratto.

Art. 38

Art. 38.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 37:
- 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni.
L'intera indennita' di anzianita' e' pure dovuta ai dimissionari per malattia o infortunio ed agli impiegati che diano le dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomini e del 55° anno di eta' se donne, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Art. 39

Art. 39.
PREVIDENZA
Per la previdenza a favore degl'impiegati dell'industria di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 21 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, ci si atterra' alle norme dei citati contratti e delle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 40

Art. 40.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato spettera' al coniuge od ai congiunti oltre il 4° grado viventi a suo carico o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennita' di licenziamento e di preavviso) a termine degli articoli 37 e 36 fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza previste dall'art. 39 del presente contratto.
Il datore di lavoro potra' chiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorieta', a norma di legge.
In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del D. L. L. 1 agosto 1945 n. 708 , ed eventuali successive modificazioni.

Art. 41

Art. 41.
E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO CERTIFICATO DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'impiegato che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice Civile l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.

Art. 42

Art. 42.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei Delegati di impresa, si fa riferimento al vigente accordo interconfederale ed eventuali successivi accordi in materia.

Art. 43

Art. 43.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACATI
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

Art. 44

Art. 44.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di Organi Direttivi Confederali della Federazione Nazionale di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimento di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.

Art. 45

Art. 45.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente fra le Organizzazioni Sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Art. 46

Art. 46.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali Territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 47

Art. 47.
NORME GENERALI E SPECIALI
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sara' consegnata a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.

Art. 48

Art. 48.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di anzianita' anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.

Art. 49

Art. 49.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'impiegato.

Art. 50

Art. 50.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
Lo stipendio minimo contrattuale, afferente a ciascuna categoria di impiegati, e' riportato in allegato alla presente regolamentazione.

Art. 51

Art. 51.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avra' una validita' di tre anni con decorrenza dal 1 novembre 1958 e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-Retribuzioni

Retribuzioni minime mensili per gli impiegati (uomini) dipendenti dalle Aziende produttrici di Lampade elettriche, Valvole termojoniche,
Tubi fluorescenti e luminescenti, bottiglie isolanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Retribuzioni minime mensili per gli Impiegati (donne) dipendenti dalle Aziende produttrici di Lampade elettriche, Valvole termojoniche,
Tubi fluorescenti e luminescenti, Bottiglie isolanti
Parte di provvedimento in formato grafico
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