060U1078
060U1078
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1078)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1948 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, stipulato tra l'Associazione italiana Pellicceria e la Federazione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, con la partecipazione della Federazione Unitaria Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, stipulato tra l'Associazione italiana Pellicceria e la Federazione italiana dei Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1948 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie e l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali, relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni pelliccerie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 76. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 7 OTTOBRE 1948
PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI
DI CONFEZIONI PELLICCERIE
Addi', 7 ottobre 1948 in Milano,
tra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA (A.I.P.) rappresentata dai signori Cohen Beniamino, Piazzi Italo, Gelosi Diva, Schettini Filippo, M. Sarti, Nino del Sommo, Dorina Ferrarese, Cordier rag.
Marcella, Tornielli Eliseo, Brivio comm. Riccardo, in rappresentanza dell'Associazione Industriale Lombarda, Matti Costanzo, Gelosi-Farina;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. Roma Savio, dal Segretario Orrigoni Benvenuto e dai sigg. Fantazzini Sirro e Tominez Omobono;
e' stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie;
a richiesta dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA ha partecipato alle trattative, quale parte contraente, la F.U.I.L.L.LA., rappresentata nelle persone dei signori Ascari Silvio e Giuseppe Fossati.
Art. 1.
ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO
Vale per l'assunzione la norma di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 sulla "costituzione e funzione delle commissioni interne".
L'assunzione verra' comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovra' specificare:
a) la data dell'assunzione;
b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa;
c) la localita' in cui il lavoro viene prestato.
Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda i seguenti documenti:
1) carta d'identita' o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso;
4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso.
Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti 3 e 4 e' tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilita' del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarita';
5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro;
6) certificato penale rilasciato da non piu' di tre mesi ove l'azienda lo richieda;
7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari.
Dei documenti che trattiene l'azienda rilascera' ricevuta all'interessato.
Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare alla azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti successivi.
La dilazione, nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere l'esistenza ed il contenuto del presente contratto di eventuali regolamenti interni.
I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta e' tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Art. 2
Art. 2.
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per le assunzioni al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonche' le disposizione contenute nel R. D. 7 agosto 1936, n. 1720 , relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi della applicazione della legge stessa.
Art. 3
Art. 3.
VISITA MEDICA
Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l'integrita' e l'idoneita' fisica dell'operaio, potra' essere disposta dalla Direzione dell'azienda che si varra' all'uopo di un medico di sua fiducia.
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di sei giornate lavorative. Entro questo limite, che potra' con atto scritto, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative, sia la direzione dell'azienda come l'operaio assunto avranno la facolta' di rescindere il rapporto di lavoro, senza preavviso e senza indennita' alcuna.
Scaduto il periodo di prova, l'operaio si intende assunto definitivamente.
Quando, prima o alla scadenza del periodo di prova, si prescinda il rapporto di lavoro, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto di lavoro vigente, compenso non inferiore, comunque, al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore.
Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra nel computo complessivo del servizio prestato a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 5
Art. 5.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
UOMINI
Lavoratori di Prima Categoria (specializzati).
Sono considerati di prima categoria i pellicciai tagliatori che eseguano lavorazioni a regola d'arte di qualsiasi tipo di pelliccia, guarnizioni, nonche' capaci di assortire qualsiasi tipo di pelle.
Lavoratori di Seconda Categoria (qualificati).
Sono gli operai addetti alla lavorazione di pelliccie di minore importanza con pelli comuni o coadiuvanti l'operaio di prima categoria.
Operai di Terza Categoria (comuni).
Sono coloro che eseguono esclusivamente lavori di carattere accessorio (bagnatura, raddrizzatura, chiodatura, schiodatura, sgrassatura).
DONNE
Tagliatrici in prima.
Sono considerate di prima categoria le pellicciaie che eseguono lavorazioni a regola d'arte di qualsiasi tipo di pellicce, guarnizioni, nonche' capaci di assortire qualsiasi tipo di pelli (paga del tagliatore di prima categoria ridotta del 10%).
Tagliatrici in seconda.
Sono le operaie addette alla lavorazione di pellicce di minore importanza con pelli comuni o coadiuvanti l'operaia di prima categoria (paga del lavorante di seconda categoria ridotta del 10%).
Lavorante di prima categoria.
Si intendono le lavoranti montatrici (confezioniste) che eseguono le cuciture a mano delle pelli o eseguono riparazioni o sappiano portare a termine qualsiasi lavoro di confezione o foderature; macchiniste capaci di eseguire tutti i lavori relativi alla loro specializzazione seguendo le direttive dell'avente responsabilita'.
Lavoranti di seconda categoria.
Si intendono le operaie montatrici (confezioniste) addette alle sole lavorazioni di pelliccie di minore importanza con pelli comuni o coadiuvanti l'operaia di prima categoria; macchiniste che sappiano cucire soltanto pelli comuni, sotto la guida dell'avente responsabilita'.
Le qualifiche, riferentesi sia agli uomini che alle donne, qui non comprese, rientrano nella sfera dei contratti impiegati o equiparati di Categoria.
APPRENDISTATO
UOMINI.
Apprendista di prima assunzione.
Assunti dai 14 ai 16 anni durata massima dell'apprendistato anni 5.
Assunti dai 16 ai 18 anni durata massima dell'apprendistato anni 4 1/2.
DONNE.
Apprendiste tagliatrici di prima assunzione.
Assunte dai 14 ai 16 anni - durata massima dell'apprendistato anni 5.
Assunte dai 16 ai 18 anni - durata massima dell'apprendistato anni 4 1/3.
Assunte dai 18 ai 20 anni - durata massima dell'apprendistato anni 3 1/2.
Apprendiste montatrici macchiniste di prima assunzione.
Assunte dai 14 ai 16 anni - durata massima dell'apprendistato anni 3.
Assunte dai 16 ai 18 anni - durata massima dell'apprendistato anni 2 1/3.
Assunte dai 18 ai 20 anni durata massima dell'apprendistato anni 2.
Indossatrici.
Indossatrici che si recano in viaggio all'estiro ed all'interno per le esposizioni ed eventualmente per le vendite: la categoria impiegatizia.
Indossatrici di negozio: 2ª categoria equiparati.
Indossatrici di laboratorio: 1ª categoria operaie tagliatrici.
Lavori ausiliari.
Meccanici, falegnami, elettricisti, ecc. addetti alla manutenzione (seguono le sorti della loro categoria) Fuochisti.
Lavori discontinui di semplice attesa o custodia.
Portinai, custodi, guardie notturne e diurne, fattorini.
Art. 6
Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONE
Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato od il miglior trattamento salariale attribuitogli.
Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento di cui al comma 1. Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa.
Tale norma potra' essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato dal fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o malati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative.
L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore ai tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito a mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
Art. 7
Art. 7.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
E' considerato "apprendista" il lavoratore che, assunto da un' azienda in eta' compresa fra i 14 ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati.
a) La durata massima del periodo di apprendistato e' quella fissata, per singolo settore, dall'art. 5 del presente contratto.
b) La durata massima di cui e' detto piu' sopra sara' ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attivita', che l'apprendista e' chiamato a svolgere; della meta' per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attivita' dell'apprendista.
c) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sara' interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purche' esista analogia di mansioni e non siano trascorsi piu' di 18 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo.
d) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessate e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dall'azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sara' interamente computato ai fini indicati dal capoverso a).
f) L'apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potra' essere adibito e lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, ne' impiegato in attivita' diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
g) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorarci ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovra' essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a).
h) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di eta' e trascorsa la meta' del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneita', sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi.
L'apprendista che chieda e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attivita' che esso svolge dovra' essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione.
i) Le retribuzioni iniziali (minimo di paga base) sono stabilite dagli accordi integrativi salariali nazionali.
Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Si conviene che l'entita' di ogni scatto si otterra' dividendo la differenza tra il minimo della paga base dell'operaio qualificato ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono il periodo di apprendistato.
Art. 8
Art. 8.
SCUOLE PROFESSIONALI
L'istituzione di corsi di istruzione professionale ed il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un pinto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.
Art. 9
Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale del lavoro settimanale e' determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella, indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovra' essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro e' determinato in 60 ore settimanali con un massimo di dieci ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
Art. 10
Art. 10.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovra' trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attivita'.
Sara' considerato ritardatario chi, al segnale di cui e' detto piu' sopra, risultera' non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezz'ora, sara' considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro.
Nessun operaio potra' cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalita' indicate dalla direzione dell'azienda, sara' fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all'art. 16 sara' considerata prestazione straordinaria.
Art. 11
Art. 11.
ORARIO SETTIMANALE (POMERIGGIO DEL SABATO)
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l'orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovra' protrarsi oltre le ore 14.
Per completare l'orario settimanale potra' farsi luogo al ricupero in normale regime di retribuzione, prolungando l'orario negli altri giorni della settimana.
Art. 12
Art. 12.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
La sospensione del lavoro, decisa dall'azienda, per un periodo superiore ai quindici giorni, ove tale termine non sia prolungato in seguito ad accordi eventuali tra le organizzazioni locali, dara' diritto all'operaio di considerarsi licenziato, col trattamento previsto per i licenziamenti, compreso il periodo di preavviso.
In caso di interruzione, per qualsiasi causa, comprese le cause di forza maggiore, si fara' luogo:
a) al pagamento della paga di fatto e della indennita' di contingenza per tutte le ore trascorse nello stabilimento, con la facolta' da parte dell'azienda di adibire gli operai a lavori diversi dagli abituali;
b) al pagamento della paga di fatto e della meta' della contingenza per la prima giornata di interruzione, nel caso che, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, gli operai non siano stati avvertiti in tempo utile, e cioe' almeno nel corso della giornata precedente, dell'interruzione.
Nulla compete all'operaio che della interruzione sia stato avvertito tempestivamente.
Ferme le norme relative ai rimborsi che potranno essere richiesti alla Cassa integrazioni salariali.
Sospensioni, interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianita' dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianita' derivano per legge o contrattualmente.
Art. 13
Art. 13.
RECUPERO DELLE ORE PERDUTE
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attivita' lavorativa convenute preventivamente, purche' il recupero avvenga nei trenta giorni susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
Art. 14
Art. 14.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade in domenica, come e' stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge citata, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuti in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
Art. 15
Art. 15.
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Sono considerati festivi i giorni seguenti:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festivita' nazionali indicate come tali dalle disposizioni vigenti o da quelle che saranno successivamente emanate dalle autorita' competenti (attualmente il 25 aprile; il 1 maggio; l'8 maggio; il 4 novembre);
c) le ricorrenze:
1) 1 gennaio (Capodanno); 2) Epifania (6 gennaio); 3) San Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Concezione (8 dicembre); 10) Natale (25 dicembre) 11) Giorno dell'Angelo (successivo alla Pasqua); 12) Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento.
Quest'ultima festivita' potra' essere sostituita d'accordo fra le organizzazioni.
Per le festivita' nazionali di cui al capoverso b) compete al lavoratore la retribuzione globale di fatto in ragione di otto ore giornaliere.
Per le festivita' infrasettimanali di cui al capoverso c) sara' corrisposta la retribuzione globale di fatto, secondo la durata del lavoro risultante dall'orario predeterminato in vigore nello stabilimento. In altri termini, il lavoratore dovra' ricevere quanto avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato, seguendo il predetto orario.
Ove uno o piu' lavoratori siano chiamati a prestare la loro opera in uno dei giorni compresi nelle festivita' infrasettimanali, oltre al trattamento economico indicato per le festivita' stesse, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto per il lavoro svolto effettivamente sia ad economia che a cottimo, come se si trattasse di giorno feriale.
Se la prestazione ha luogo in un giorno compreso nelle festivita' nazionali, oltre al trattamento economico indicato per le festivita' stesse, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto per il lavoro svolto effettivamente, sia ad economia che a cottimo, maggiorata pero' delle percentuali previste per il lavoro festivo.
Il trattamento economico di cui sopra per le festivita' nazionali ed infrasettimanali si intende esteso ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti di tempo in cui dura il rapporto di lavoro.
Art. 16
Art. 16.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
MAGGIORAZIONI
1) E' lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9, ossia oltre Le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le dieci ore, giornaliere o le sessanta ore settimanali per i lavoratori indicati nel secondo comma dell'articolo stesso.
2) E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festivita' nazionali completate nell'art. 15.
tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sara', a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso:
lavoro straordinario diurno................................. 20 %
lavoro straordinario notturno............................... 35 %
lavoro notturno............................................. 25 %
lavoro festivo.............................................. 35 %
lavoro festivo straord. (oltre le otto ore)................. 45 %
lavoro festivo notturno..................................... 50 % lavoro festivo notturno straordinario (oltre le 8 ore)...... 60 %
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate si calcoleranno:
a) sulla paga di fatto comprensiva dell'indennita' di contingenza per gli operai ad economia;
b) sulla paga base di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo piu' l'indennita' di contingenza, per i lavoratori e cottimo.
Dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, con cio' intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 17
Art. 17.
LAVORO A COTTIMO
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria maggiorato della percentuale del 20%.
Tale condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 20%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento del detto minimo.
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito ed il tempo impiegato.
Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche' essi possano sempre computare con facilita' ed esattezza la propria retribuzione.
Le tariffe doganali cosi' stabilite una volta superato il periodo di assestamento non potranno essere variate.
Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potra' procedere alle variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato.
Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente capoverso.
d) Il periodo di assestamento di cui sopra e, per i cottimi di lavorazione in serie, di un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi fra le parti - potra' avere la durata massima di 4 mesi, alla condizione che per il periodo oltre il secondo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie.
Per i cottimi di breve durata dovra', intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi.
Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale della prima introduzione.
e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio-orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1 del paragrafo b) - una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, le parti interessate ne accerteranno le cause.
Se risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto od in parte da cause non imputabili agli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra' venire reintegrata e la ditta dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.
Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del paragrafo precedente.
f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.
g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato dalla misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, allo operaio dovra' essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia non dovra', rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di latti determinanti la tariffa di cottimo e' rimessa all'esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni sindacali rappresentate e presieduto da un funzionario dell'Ispetrorato del Lavoro. Tale organo ha facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto Organo tecnico e' ammesso ricorso entro quindici giorni alle superiori organizzazioni.
Norma transitoria.
Le tariffe di lavorazione esistenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, saranno rivedute solo in quanto con l'applicazione del comma b) dell'articolo suddetto avessero, in confronto della paga-base, un margine di percentuale di guadagno inferiore al 20%.
Art. 18
Art. 18.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
CONTESTAZIONI E RECLAMI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE
Le retribuzioni saranno corrisposte settimanalmente, quindicinalmente o mensilmente, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando le retribuzioni siano pagate mensilmente, allo scadere della prima quindicina dovra' essere corrisposta al lavoratore, a titolo di acconto, una somma corrispondente, all'incirca, al novanta per cento di quanto egli avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese.
Ogni versamento di retribuzione a titolo definitivo sara' accompagnato dalla busta paga o da un documento che valga, a sostituire la busta paga, con l'indicazione del nome e cognome del lavoratore, della qualifica, del periodo di paga cui il versamento va riferito, nonche' dei vari elementi componenti la retribuzione (paga base, cottimo, contingenza, ecc.) e delle eventuali trattenute.
Al lavoratore dovra' essere dato il modo di controllare, nella quantita' e nella qualita', il danaro formante la sua retribuzione.
Controllato ch'egli l'abbia, perde il diritto di segnalare a posteriori eventuali differenze a suo danno, a meno che la direzione dell'azienda non abbia la possibilita' di accertare che la differenza effettivamente esisteva.
Ove abbiasi contestazione circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, al lavoratore sara' corrisposta la parte non contestata, in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente.
Lo stesso principio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta, nel corso dell'annata, in determinate occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Errori materiali di conteggio o di altra natura, dai quali risulti alterato, a danno del lavoratore o della azienda, l'importo della retribuzione, potranno essere reciprocamente segnalati, per il controllo ed il successivo conguaglio, entro un giorno a far tempo dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento.
Art. 19
Art. 19.
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattualmente prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la parita' di cui sopra si intendera' raggiunta con l'applicazione di una uguale tariffa.
Art. 20
Art. 20.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono destinati in zone riconosciute malariche compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
E' in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo', di per se' solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 21
Art. 21.
GRATIFICA NATALIZIA
In corrispondenza delle Feste Natalizie l'azienda corrispondera' ai lavoratori, a titolo di gratifica, un compenso la cui misura e' determinata dalle organizzazioni confederali.
Attualmente tale misura corrisponde a duecento ore di salario, in base all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore ad economia.
Per i cottimisti, si fara' riferimento alla media della retribuzione percepita nelle due quindicine o nelle quattro settimane immediatamente precedenti il Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica di cui sopra verra' corrisposta in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero trascorso alle dipendenze dell'azienda. Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni contano per un mese intero. Sono escluse dal computo le frazioni inferiori ai quindici giorni.
La retribuzione da prendere in esame e' quella complessiva che il lavoratore percepiva nel momento in cui cesso' il rapporto.
Per i cottimisti vale la media della quindicina o delle quattro settimane precedenti, nel modo indicato piu' sopra.
Art. 22
Art. 22.
FERIE
Il lavoratore che da almeno dodici mesi consecutivi ritrovi alle dipendenze di un'impresa, avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, la cui durata e' fissata in appresso, durante il quale egli percepira' la retribuzione globale di fatto.
a) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per tutti coloro che hanno una anzianita' non inferiore ad un anno e non superiore ad otto anni compiuti;
b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per tutti coloro che hanno una anzianita' superiore agli otto anni compiuti.
Quando le ferie siano contemporaneamente concesse a tutti i dipendenti dell'impresa od a scaglioni, a coloro che non avessero compiuto il prescritto anno di anzianita' sara' concesso un periodo di ferie ridotto, in ragione di un giorno (ore 81 per ogni mese di servizio prestato, e retribuito nel modo indicato nel primo capoverso.
Se il lavoratore presenti le sue dimissioni o sia, per qualsiasi causa, licenziato dall'impresa, senza aver goduto del periodo di ferie pure avendone maturato il diritto, avra' titolo al godimento delle ferie stesse che dovranno essere concesse avanti la rescissione del rapporto di lavoro, ove, nel momento delle dimissioni o del licenziamento, il lavoratore non abbia raggiunto l'anno di anzianita' o noti sia trascorso un anno dall'ultimo periodo di ferie, saranno concessi in godimento tanti giorni (otto ore) di ferie retribuite, quanti sono i mesi trascorsi dal giorno dell'assunzione oppure dall'ultimo periodo di ferie effettivamente goduto.
In ambedue i casi indicati al precedente comma, ove vi sia impedimento al godimento delle ferie, e' ammessa, a titolo di indennita' sostitutiva delle stesse, la corresponsione al lavoratore di quanto gli sarebbe spettato se effettivamente avesse goduto delle ferie, in ragione dell'anzianita' raggiunta e della paga globale giornaliera di fatto (nella misura di otto ore).
Normalmente l'intero periodo di ferie spettante al lavoratore dovra' essere concesso in una sola volta.
L'epoca sara' stabilita tenendo conto delle esigenze dell'azienda e delle necessita' dei lavoratori. A chi ne facesse richiesta, qualora l'azienda non disponga per tutti in tal senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovra' essere anticipato.
Il lavoratore non puo' rinunciare, ne' tacitamente ne' esplicitamente, al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed igienici per i quali esse furono istituite.
Parimenti l'impresa non potra' non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di una indennita' sostitutiva, all'infuori dei casi previsti dal comma quarto.
In caso di dimissioni o di licenziamento, il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Lo stesso periodo di preavviso si computa pero' agli effetti della maturazione delle ferie.
Cadendo una o piu' festivita' nazionali o infrasettimanali nel periodo delle ferie, in aggiunta alla retribuzione da corrispondersi per le ferie stesse, sara' riconosciuto al lavoratore quanto indicato per le festivita' nazionali e infrasettimanali dall'art. 15 "giorni festivi e trattamento economico".
Le festivita' nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie non comportano un prolungamento delle stesse.
Se, durante il periodo di ferie, il lavoratore sia richiamato in servizio da una localita' diversa dalla sua abituale residenza, l'azienda dovra' corrispondergli quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto sulle trasferte, sia per il viaggio da compiersi per rientrare in sede come per il viaggio di ritorno al luogo dove egli trascorreva le ferie.
Art. 23
Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
In base al contratto interconfederale 31 maggio 1941 (vedi allegato) e aggiornamenti successivi, ai quali e' fatto esplicito richiamo, compete al lavoratore che contragga matrimonio un permesso della durata di otto giorni consecutivi, anche non lavorativi.
L'assegno che, in tale occasione, sara' anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza non sia comunque inferiore a 56 ore di retribuzione globale di fatto.
Art. 24
Art. 24.
TRATTAMENTO NEI CASI DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
Ferme restando le norme di legge e contrattuali in vigore in materia di malattia ed infortunio, si conviene che all'operaio non in prova che debba lasciare il lavoro per infortunio, o malattia, sara' conservato il posto:
a) per un periodo di mesi sei se non abbia raggiunto nell'azienda una anzianita' di cinque anni compiuti;
b) per un periodo di mesi otto ove l'anzianita' predetta sia superiore ai cinque anni compiuti.
Trascorsi i termini anzidetti, ove l'azienda proceda, al licenziamento, dovra' corrispondere al lavoratore il trattamento previsto per i licenziamenti, compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Se il lavoratore, trascorsi i termini massimi indicati piu' sopra, non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o delle conseguenze di essa, esso potra' risolvere il rapporto di lavoro conservando il diritto alla indennita' di anzianita', quale gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso invece il preavviso.
Mancando tanto il licenziamento quanto le dimissioni il rapporto s'intendera' sospeso.
I periodi di assenza per la malattia od infortunio a gli eventuali periodi di sospensione indicati piu' sopra, si computano agli effetti dell'anzianita'.
Il lavoratore che al termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro, entro cinque giorni dal termine stesso, sara' considerato dimissionario.
Art. 25
Art. 25.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, il posto sara' conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assentano dal lavoro saranno corrisposti, per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto, i due terzi della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta, negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all'assenza, compresa l'indennita' di contingenza.
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali, di legge o contrattuali, quanto e' disposto dal presente articolo s'intendera' integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.
Art. 26
Art. 26.
SERVIZIO MILITARE
L'interruzione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del C.P.S.
13 settembre 1946, n. 303 , ecc. che considera il rapporto stesso come "sospeso" e riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto.
Agli effetti dell'indennita' di anzianita' il periodo di cui sopra entra nel computo del servizio prestato sempreche' il lavoratore, ripreso il posto nell'azienda, a servizio militare compiuto, non si dimetta avanti che siano scaduti sei mesi dalla riassunzione.
Il richiamo alle armi non per fatto di leva, non risolve il rapporto di lavoro. Oltre alla conservazione del posto, il lavoratore usufruira' del trattamento ed avra' diritto alle provvidenze che risulteranno in atto nel momento del richiamo.
Sia nel caso di chiamata alle armi per fatto di leva, come in caso di richiamo, il lavoratore che intenda riassumere il suo posto, dovra' presentarsi alla direzione dell'azienda entro un mese dal giorno in cui sara' stato dichiarato libero dall'autorita' militare.
Trascorso tale periodo l'operaio potra' essere ritenuto dimissionario, a meno che non giustifichi esaurientemente l'ulteriore periodo di assenza.
Art. 27
Art. 27.
DISCIPLINA E OBBLIGHI DISCIPLINARI
L'operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza e con diligenza e con assiduita' il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanita' e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.
Art. 28
Art. 28.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle commissioni interne o dei delegati di fabbrica, e' fatto richiamo alla disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 29
Art. 29.
REGOLAMENTO INTERNO
Laddove gia' esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potra' derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell'interno della fabbrica, dovra' essere rispettato dalle maestranze.
Art. 30
Art. 30.
PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA
Durante l'orario di lavoro l'operaio non potra' lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potra' uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessita'.
Non e' consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.
Art. 31
Art. 31.
ASSENZE
Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovra' essere presentata nel mattino successivo al primo giorno di assenza, ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato.
Assenze non giustificate sono possibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente contratto.
Trattandosi di assenza per malattia, il lavoratore dovra' darne partecipazione alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno, ove non ne sia impedito da legittima causa. La predetta direzione avra' la facolta' di far visitare l'operaio dichiaratosi ammalato da un medico di sua fiducia.
Art. 32
Art. 32.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Per il periodo di aspettativa non compete all'operaio compenso alcuno. Il periodo stesso entra nel computo del servizio prestato soltanto agli effetti dell'indennita' di anzianita'.
Art. 33
Art. 33.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori membri di organi direttivi della C.G.I.L., della Federazione Nazionale di categoria e dei sindacati provinciali e comunali saranno concessi, perche' possano esercitare le loro funzioni presso gli organi predetti, dei brevi permessi, quando cio' sia richiesto per iscritto a cura degli stessi enti e non esistano, per l'azienda, impedimenti di ordine tecnico.
L'appartenenza agli organi direttivi di cui sopra, la funzione esercitata e le variazioni successive dovranno essere comunicate alle aziende, per ogni lavoratore interessato, per tramite delle associazioni industriali territoriali.
Art. 34
Art. 34.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE,
DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovra' essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l'operaio dovra' disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potra' declinare la propria responsabilita', mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell'azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza l'operaio potra' essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli rispondera' dello smarrimento degli oggetti e il materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della consegna, in caso di dimissioni o licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovra' essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato, cucirino, aghi, spilli, ecc.).
Ove tale materiale, in tutto od in parte, fosse fornito dal prestatore d'opera, il datore di lavoro dovra' effettuarne il rimborso in base al prezzo di mercato.
Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione, lo operaio impieghi nell'interno della fabbrica strumenti di sua proprieta', egli dovra', richiedere un documento che, elencando il numero e la specie degli strumenti, gli consenta di asportarli quando non esistesse piu' la necessita' di impiegarli od egli lasciasse il suo posto.
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potra' fare uso diverso da quello che gli e' indicato per l'esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potra' asportarli dallo stabilimento, ne' assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
Espressamente vietati, salve le piu' gravi sanzioni previste dalle leggi, l'asportazione e l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni, anche in copia, ed anche se i diritti dell'azienda, non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.
Art. 35
Art. 35.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
Verificandosi agli impianti, alle macchine ed alle cose, danni imputabili a colpa o negligenza dell'operaio, il danno stesso dovra' essere contestato al responsabile con l'esatta indicazione dell'importo in cui si concreta il risarcimento.
Se l'operaio non riconoscesse la sua colpa o la riconoscesse solo parzialmente o contestasse la misura del risarcimento, sara' seguita la procedura stabilita per i reclami e le controversie individuali.
L'importo definitivamente accertato a carico del lavoratore, sara' trattenuto sulla normale retribuzione in tante rate quante ne occorrono perche' la retribuzione stessa, riferita ad ogni singolo periodo di paga, non risulti ridotta in misura, superiore al 12% del suo importo complessivo.
Art. 36
Art. 36.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Tanto l'azienda come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aereazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.
Art. 37
Art. 37.
ABITI DA LAVORO
Il lavoratore deve essere provvisto dei proprio indumento o abito di lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrera' in ragione del 40% della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Ove la direzione della azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovra' fornirlo gratuitamente la prima volta: successivamente, presentandosi la necessita' di rinnovarlo, il lavoratore concorrera' in ragione del 40% della spesa effettiva.
L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprieta' di essa, e non potra' essere usato fuori dello stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
Art. 38
Art. 38.
TRASFERTE
I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del Comune in cui ha sede lo stabilimento, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalita', oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti.
Art. 39
Art. 39.
TRASFERIMENTI
Il lavoratore che, per disposizioni dell'azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa localita', ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza, avra' diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobili, bagagli, ecc.) per se' ed i familiari a carico. Oltre al rimborso dianzi indicato, il lavoratore avra' diritto ad una indennita' di trasferimento pari a 200 ore di normale retribuzione se capo-famiglia, e di 100 ore di normale retribuzione se non debbano seguirlo nel trasferimento congiunti a carico.
Le predette indennita' saranno ridotte alla meta' quando l'azienda metta a disposizione del lavoratore, nella nuova localita', un alloggio in condizioni di abitabilita'.
Quando, per causa di trasferimento, il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purche' quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento e sia percio' licenziato o rassegni le dimissioni ha diritto al trattamento per i licenziamenti di cui all'art. 41.
Art. 40
Art. 40.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova potra', essere comunicato in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di sei giorni di durata normale (48 ore). La stessa norma sara' seguita per le dimissioni presentate dal lavoratore.
L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro per tutto o parte del periodo di preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione relativa al periodo stesso. Se l'operaio dimissionario non prestasse la sua opera per tutto o parte del periodo di preavviso, l'azienda potra' trattenere dalle sue spettanze, alla cessazione del rapporto, l'equivalente delle ore di lavoro mancanti a completare il preavviso stesso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere col periodo delle ferie annuali.
Il periodo di preavviso si comprende nel computo inteso a stabilire, a tutti gli effetti, l'anzianita' del lavoratore. Ove allo scadere del periodo di preavviso, lo operaio fosse temporaneamente trattenuto dall'azienda, egli avra' diritto ad un ulteriore preavviso di durata normale.
Art. 41
Art. 41.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 44 (licenziamento per mancanze) all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, e' dovuta una indennita' nella misura di:
5 giorni (ore 40) per ogni anno di anzianita', dal 1° al 5° anno compiuto;
7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianita' oltre il 5° e fino al 12° anno compiuto;
8 giorni (ore 64) per ogni anno di anzianita' oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto;
10 giorni (ore 80) per ogni anno di anzianita' oltre il 20° anno.
Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita' le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.
Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria, che possono dar luogo a prestazioni inferiori a un anno, all'operaio licenziato, ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', la indennita' verra' liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianita', qualora l'operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianita'.
Le misure dell'indennita' di cui al comma primo devono essere conteggiate per le anzianita' maturate a partire dal 1 luglio 1918, mentre per le anzianita' precedenti a tutto il 30 giugno 1948 saranno applicate le misure precedentemente in atto.
Le predette indennita' di cui al comma primo saranno conteggiate in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per l'anzianita' pregressa, e cioe' per ogni anno di anzianita' maturato a tutto il 30 giugno 1948, e' dovuta all'operaio una indennita' di anzianita' nella misura di:
a) 2 giorni (ore 16) per ogni anno di anzianita' dal 1° al 7° anno compiuto;
b) 3 giorni (ore 24) per ogni anno di anzianita' oltre il 7° anno.
L'indennita' predetta deve essere conteggiata:
a) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1942 al 30 giugno 1948, in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
b) per l'anzianita', maturata fino al 31 dicembre 1941, in base alla paga di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusa l'indennita' di contingenza.
Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto piu' l'indennita' di contingenza, piu' l'eventuale terzo elemento, piu' gli incentivi ed i premi di produzione.
Per la liquidazione degli operai normalmente retribuiti a cottimo si prende per base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'art. 17.
Art. 42
Art. 42.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Al lavoratore dimissionario, l'indennita' di anzianita' prevista dall'art. 41 sara' parzialmente od integralmente corrisposta a seconda dell'anzianita' raggiunta nella azienda, nel modo e nelle misure indicati in appresso.
a) 35% per l'anzianita' compresa fra i due anni ed i cionque anni compiuti;
b) 50% fra i cinque anni ed i dieci anni compiuti;
c) 75% fra idieci anni ed i dodici anni compiuti;
d) integrale dop i 12 anni compiuti.
L'anzidetta indennita' sara' integralmente corrisposta, indipendentemente dall'anzianita' di servizio, ai lavoratori ceh si dimettono per una delle cause sottoindicate:
1) per aver raggiunto il 60° anno se uomo ed il 55° anno se donna;
2) a seguito di subito inforunio sul lavoro o malattia professionale;
3) se donna, per contrarre matrimonio, per gravidanza e puerperio.
Il periodo di apprendistato entrera' nel computo dell'anzianita', agli effetti del trattamento sopra indicato, solo quando sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo stesso.
Art. 43
Art. 43.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Intervenendo la morte del lavoratore durante il rapporto di lavoro, tutte le indennita' che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso, i ratei maturati delle ferie annuali e della gratifica natalizia e di eventuali altre spettanze, saranno versate al coniuge, ai figli od ai parenti secondo le vigenti norme di legge.
Art. 44
Art. 44.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Quando la condotta del lavoratore, nell'interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno, in diversa misura, a seconda della gravita' della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono, soltanto una obbiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto piu' possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potra' avere, a seconda dei casi, carattere di appunto di rimprovero, interverra' quando nell'osservanza degli orari, nel conteggio verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volonta' di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avra' piu' specifico carattere ammonitorio, si ricorrera' quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, piu' gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennita' di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravita' o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entita' del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarita' nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteti i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario;
h) che contravvenga, al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
L'importo delle multe, ove non sia rivendicato dall'impresa a titolo di risarcimento per danni constatati, dovra' essere devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali dell'azienda o, in mancanza di queste, allo Istituto di Assicurazione Malattia Lavoratori.
3) La particolare gravita' o la recidivita' delle mancanze, potra', infine, determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non dell'indennita' di anzianita', e nei casi piu' gravi di ambedue le citate indennita'.
Si conviene che costituisca legittimo motivo di licenziamento con la perdita della indennita' di preavviso ma non dell'indennita' di anzianita', le mancanze di cui in appresso:
a) assenze ingiustificate per oltre cinque giorni consecutivi, oppure assenze ripetute per cinque volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie;
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravita' o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
d) condanna a pena detentiva, comminata con sentenza, passata in giudicato, per azione non connessa, col rapporto di lavoro;
e) in generale, la recidivita' ostinata nelle mancanze che abbiano gia' dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all'azienda.
Al licenziamento con perdita dell'indennita' di preavviso e di anzianita' si fara' luogo:
a) in caso di furto, di trafugamento di materiali.
di modelli, di disegni, purche' il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'autorita' giudiziaria.
Limitatamente ai modelli e ai disegni si terra' conto dell'elemento costituito dalla loro originalita';
b) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dello stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda;
c) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprieta', abbia, per il carattere continuativo di questa attivita' e per la estensione della stessa, recato rilevante documento all'azienda;
d) in caso di insubordinazione nei confronti della impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravita' degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell'insubordinato, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
e) in generale, quando la gravita' della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennita' di preavviso e di anzianita'.
Art. 45
Art. 45.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA
La trasformazione della forma costitutiva dell'azienda, la cessione, il trapasso ad altri proprietari, a qualsiasi titolo, il trasferimento in altra sede della stessa, non risolvono il rapporto di lavoro ne' mutano ne' modificano lo stato di diritto, disciplinato dalle leggi e dai vigenti contratti di lavoro, e dai concordati interconfederali, esistente fra il datore di lavoro ed i lavoratori alle sue dipendenze. Gli obblighi che incombono al primo si intendono trasferiti automaticamente al cessionario, ove la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo accordo non sia intervenuta in precedenza a cura degli aventi obblighi, fatte salve, comunque, le ragioni degli aventi diritto.
Ove la risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata da dissesto o fallimento o cessazione d'attivita' dell'azienda, il prestatore d'opera conserva integri i suoi diritti derivanti dal presente contratto e dalle disposizioni generali maturati nel momento della cessazione dell'attivita' aziendale, con i privilegi stabiliti dalla legge, e tutti gli obblighi del datore di lavoro si intendono trasferiti alle eventuali gestioni liquidatrici o al curatore del fallimento.
Al lavoratore competono tutte le indennita' del contratto, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Art. 46
Art. 46.
LAVORI DISCONTINUI
L'indennita' giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi provinciali e' ragguagliata, per gli operai addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia, ad un orario di dieci ore od a quel maggior orario previsto dal 3° comma dell'art.
9 (orario di lavoro).
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato oltre le 10 ore giornaliere per gli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.
Restano ferme le condizioni migliori in atto.
Art. 47
Art. 47.
LAVORO A DOMICILIO
Par. 1. - DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO.
E' da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione o in locali non appartenenti al datore di lavoro ne' sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o piu' datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sara' impegnato a non eseguire, per conto proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinino una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potra' assumere o comunque valersi di personale salariato o in altra forma retribuito.
Par. 2. - LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO.
Tutti i lavoratori a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
Parte 1ª Consegna del lavoro.
1) Data e ora dell'ordinazione;
2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al lavorante a domicilio;
3) specificazione e quantita' del lavoro da eseguire;
4) misura della retribuzione;
5) ammontare delle eventuali anticipazioni;
6) giorno e ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato;
7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavoratore a domicilio
Parte 2ª - Riconsegna del lavoro.
1) Giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito;
2) specie e quantita' del lavoro eseguito;
3) qualita' e quantita' dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio;
4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio;
5) indicazioni delle eventuali ritenute;
6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Par. 3. - RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO.
Con la sottoscrizione della parte 1ª (consegna del lavoro di cui all'art. 2), il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro, la responsabilita' di tutto il materiale che riceve in consegna, nonche' quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute.
Par. 4. - RETRIBUZIONE.
a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi;
b) il trattamento di cui sopra si concretera' in una tariffa di cottimo pieno e costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioe': paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennita' di contingenza, nella misura fissata per i lavoranti di eta' superiore a venti anni, eventuali terzi elementi e indennita' accessorie.
Indennita' di contingenza, eventuali terzi elementi ed indennita' accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere;
c) base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacita' per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risultera' cosi' dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato;
d) tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennita' accessorie e della indennita' di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c);
e) la compilazione e l'approvazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni.
Par. 5. - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE.
a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennita' sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festivita' nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 19% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato.
b) con le stesse modalita' ed in coincidenza con le ferie annuali oppure con la gratifica natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio che presti la sua opera ad un solo datore di lavoro una indennita' sostitutiva, dell'indennita' di licenziamento, nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
Par. 6. - LAVORO NOTTURNO O FESTIVO.
I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi al mattino seguente alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati la sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.
Par. 7. - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.
Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
Par. 8. - FORNITURA MATERIALE.
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
E' tuttavia riconosciuta alle parti la facolta' di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavorante per quella parte del materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
Par. 9. - NORME GENERALI.
Per tutto quanto non e' espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.
Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed alla assistenza di malattia.
Art. 48
Art. 48.
CERTIFICATO DI LAVORO
L'azienda rilascera' all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Art. 49
Art. 49.
RECLAMI E CONTROVERSIE
A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle commissioni interne o dei delegati d'impresa, previsti dagli accordi interconfederali, controversie individuali ed i reclami che conseguissero, da parte di uno o piu' lavoratori, saranno risolti nell'ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla direzione dell'azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sara' sottoposta all'esame delle rispettive associazioni territoriali per l'esperimento del tentativo di amichevole composizione.
Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa l'interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle organizzazioni sindacali in sede provinciale od in sede nazionale a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.
Art. 50
Art. 50.
NORME GENERALI
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro, ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali piu' favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza, essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Art. 51
Art. 51.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra in vigore a decorrere da 1 luglio 1918 ed avra' validita' per due anni e cioe' fino al 1 luglio 1950.
Si intendera' automaticamente rinnovato, dopo la sua scadenza, di anno in anno, qualora una delle parti noi lo abbia disdetto con lettera raccomandata e ricevuti di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Art. 1
ACCORDO 7 OTTOBRE 1948 PER LE MENSE AZIENDALI PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI CONFEZIONI
PELLICCERIE
Addi' 7 ottobre 1948 in Milano.
tra
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO;
si e' stipulato il seguente accordo:
Art. 1.
Le aziende, ovunque sia possibile utilizzare convenientemente le assegnazioni degli enti preposti all'alimentazione, istituiranno ed organizzeranno delle mense per la somministrazione di un piatto caldo nei giorni di effettivo lavoro.
Art. 2
Art. 2.
Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sara' corrisposta limitatamente ai giorni od alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennita' sostitutiva la cui entita' sara' fissata, dalle Organizzazioni territoriali di ogni provincia.
Art. 3
Art. 3.
L'indennita' di cui sopra e' dovuta anche ai lavoratori di quelle aziende che, avendo costituita la mensa, si trovassero nella provvisoria impossibilita' di farla funzionare, ed a quei lavoratori che non possono usufruire della mensa per esigenze di lavoro.
Art. 4
Art. 4.
Nessuna indennita' e' dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove e' regolarmente costituita e funzionante.
Art. 5
Art. 5.
Ove esistano condizioni piu' vantaggiose a favore dei lavoratori queste dovranno essere mantenute.
Art. 6
Art. 6.
Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata; da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.
Art. 7
Art. 7.
Il presente accordo decorrera' dal 1 ottobre 1948 e scadra' il 31 dicembre 1948. Successivamente e qualora una delle parti non abbia dato disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, l'accordo si intendera' confermato per un uguale periodo di tempo.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO