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060U1052

IT - DPR

060U1052

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1052)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1952, e relative tabelle, per gli addetti alla industria delle budella e della trippa, stipulato tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti industrie Alimentari, la Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari; Visti: - l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per la attribuzione della qualifica impiegatizia; - l'accordo 9 agosto 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti alle industrie delle budella e della trippa; - l'accordo 30 luglio 1955, per il conglobamento e riassetto zonale per i dipendenti delle industrie delle budella e della trippa, allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1952, relativo ai lavoratori addetti alle industrie delle budella e della trippa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate e allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle budella e della trippa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addi' 9 settembre 1960 Atti del Governo registro n. 129, foglio n 47 - VILLA

Art. 1

CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO
DEL 6 DICEMBRE 1952 PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE
DELLE BUDELLA E DELLA TRIPPA
Addi' 6 dicembre 1952, in Roma,
tra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dai co-presidenti sig. Giuseppe Fedele, comm. Giovanni Locatelli, comm. dott. Giuseppe Polli e altresi' dai sigg. ing.
Innocente Cova, rag. Leonida Malarasi, dott. Ernesto Piletti, rag.
Ugo Romoli e sig. Angelo Bentivoglio, sig. Luigi Ronca e, per delega, dal direttore dott. Francesco Massa, assistito dal vicedirettore
dott. Girolamo Gianni e dai dott. Goffredo di Liberto
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario generale, on.le Gaetano Invernizzi, dai Segretari nazionali sig. Peppino Dall'Aglio e dott. Vincenzo Piga, assistiti dal sig. Gaetano Sgarbi.
e
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI. rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dal sig. Giuseppe Motta,
e
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani, assistito dai sigg. Attilio Corroni, Rigo Bruno - Bellucci e Carlo Scarmigliati,
Addi' 6 dicembre 1952, in Roma,
tra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dal co-presidenti sig. Giuseppe Fedele, comm. Giovanni Locatelli, comm. dott. Giuseppe Polli e altresi' dai sigg. in.
Innocente Cova, rag. Leonida Malavasi, dott. Ernesto Piletti, rag.
Ugo Romoli sig. Angelo Bentivoglio, sig. Litigi Ronca e, per delega., dal direttore dott. Francesco Massa, assistito dal vicedirettore
dott. Girolamo Gianni e dal dott. Goffredo di Liberto
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dai sig. Ernesto Russo assistito dal signori Giovanni Erpele, Giovanni Celentano;
e' stato stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l'attivita' industriale delle budella e della trippa;
Il contratto nazionale normativo di che trattasi si applica ai lavoratori addetti alle industrie sopra elencate, con la sola eccezione che laddove esistono ditte che per tradizione, consuetudine, particolare configurazione aziendale, patti espressi, ecc. hanno preponderante fisionomia commerciale, ai lavoratori occupati presso tali ditte verranno applicati gli specifici accordi normativi regolanti gli addetti alle aziende commerciali.
Il presente contratto sostituisce l'Accordo 29 luglio 1948 e relativo contratto collettivo nazionale di, voro 12 marzo 1949.
Art. 1.
AFFISSIONE DEL CONTRATTO
Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.

Art. 3

Art. 3.
DOCUMENTI
Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:
1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della Parte
IV, Comune
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto;
4) stato di famiglia, se capo famiglia.
Inoltre e' di facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre Resi.
L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza Impegnandosi a segnalare al datore da lavoro gli eventuali cambiamenti.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione ai lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso, dodici giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennita'.
L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto.
L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.

Art. 5

Art. 5.
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio:
1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli;
3) il trattamento economico.
Analoga comunicazione sara' fatta agli operai gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle dalla stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 6

Art. 6.
VISITA MEDICA
L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica, da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.

Art. 7

Art. 7.
PRECEDENZE
Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla legge in vigore, alla moglie o ai tigli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' famigliari e sempreche' questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.

Art. 8

Art. 8.
DONNE E FANCIULLI
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle deposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell' art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito:
TRASPORTI E SOLLEVAMENTO DI PESI
"I carichi di cui possono essere gravati a fanciulli, ai minori degli anni 17 e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia od a spalla:
maschi sotto i 15 anni, chilogrammi 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
femmine sotto i 15 anni, chilogrammi 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;
b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo.
"Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dell'art. 13 della legge sulla tutela della, maternita' delle lavoratrici".

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 10

Art. 10.
RIPOSO PER I PASTI
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti.
Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

Art. 11

Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 12

Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra', superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1).
Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 5).
Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successiva alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6).
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n.
2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
Tabella delle maggiorazioni;
1) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . 25%
2) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo - compensativo) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
3) lavoro straordinario festivo oltre le ore otto . . . . . . 50%
4) lavoro eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . . . 40%
5) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . 35%
6) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 40%
7) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
8) lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza).
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumutabili, la maggiore assorbe la minore.

Art. 13

Art 13.
GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI
Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche oppure giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12;
b) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1) Capodanno 1 gennaio
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Lunedi di Pasqua (mobile);
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ogni Santi (1 novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) Natale (25 dicembre);
12) Santo Stefano (26 dicembre);
13) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale.
Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b), qualora essa coincide con la domenica, o con altra giornata festiva le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei lavoratori determineranno, di comune accordo entro il mese di gennaio di ciascun anno la sua sostituzione con altra giornata.
In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al secondo comma, l'intera paga di fatto (paga base piu' (eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in un giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo).
Nel solo caso di assenza dovuto a malattia o infortunio nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato o infortunato.

Art. 14

Art. 14.
FESTIVITA' NAZIONALI
Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.

Art. 15

Art. 15.
SOSPENSIONE DEL LAVORO
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita' quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita) a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.

Art. 16

Art. 16.
INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino, nei loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.

Art. 17

Art. 17.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.

Art. 18

Art. 18.
DETERMINAZIONE CATEGORIE
Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai le Associazioni stipulanti si riservano di provvedere alla relativa regolamentazione.

Art. 19

Art. 19.
APPRENDISTATO
Le Associazioni stipulanti si riservano di provvedere alla eventuele regolamentazione dell'apprendistato mediante successivo accordo.

Art. 20

Art. 20.
PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI
L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso il periodo di sei settimane lavorative e continuative nei disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Nei caso in cui la ditta ritenga necessario procedere a paesaggi di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le 6 settimane di cui al comma precedente, costituira', a parita' di meriti, titolo di (precedenza.
L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla, quale appartiene.
L'operaio che esplichi con carattere di continuita', piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.

Art. 21

Art. 21.
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parita' di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

Art. 22

Art. 22.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai all'atto del compimento del decimo e del ventesimo anno di anzianita' e di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1944, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio, di anzianita' nelle seguenti misure:
- al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale;
- al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale.
L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
Ai fini del computo delle anzianita' pregresse al 1 gennaio 1944, agli effetti della maturazione dei premi di cui al presente articolo in armonia con quanto previsto dal precedente C.C N. 12 marzo 1949, si stabilisce che le anzianita' comunque risultanti residue alla data del 31 dicembre 1943 (intendendo come tali quelle che per non aver raggiunto i termini previsti per la maturazione dei premi non sono state liquidate) saranno computate nella misura del 50% e si aggiungeranno alle anzianita' che maturano successivamente al 1 gennaio 1944. (Vedi prontuario per il pagamento dei premi di anzianita', allegato n. 2).
Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo e di quelli di cui al terzo comma dell'art. 22 del Contratto Nazionale 12 marzo 1949 non potra' superare per ogni operaio le 375 ore.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti danno atto che l'anzianita' valida agli effetti del diritto al premio di anzianita' non deve essere stata interrotta da risoluzioni del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda, con riconoscimento di anzianita' pregressa.

Art. 23

Art. 23.
MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato secondo le consuetudini dell'azienda mediante buste o altri stampati Individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono.
Di eventuale cambiamento delle modalita' consuetudinarie di pagamento l'azienda dara' congruo preavviso.
Nel caso che il pagamento non avvenga settimanalmente, gli operai potranno richiedere un acconto settimanale corrispondente a circa il 90% della retribuzione maturata.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento.
Gli eventuali errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinche' il competente Ufficio possa provvedere all'immediato conguaglio delle di differenze. Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo.
In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio dovra' essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 24

Art. 24.
FERIE
L'operaio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad in periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base, piu' aumenti di merito, piu' contingenza) nella misura di:
dal 1° al 7° anno di anzianita': 12 giorni (96 ore);
dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita' 14 giorni (112 ore); dal 16° anno compiuto di anzianita' in poi 16 giorni (128 ore).
Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro.
Il periodo feriale deve avere normalmente il carattere continuativo ed il relativo pagamento sara' effettuato in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie.
In caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio non avra' maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati.

Art. 25

Art. 25.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza.
Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' la indennita' di contingenza; per gli operai retribuiti ad incentive al fara' riferimento al guadagno medio dell'ultimo trimestre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiori a 15 giorni.

Art. 26

Art. 26.
TRASFERTE
Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalita', liquidato in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore;
Le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, di cui all'art. 9, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio al fine della trasferta.
DOCUMENTAZIONE A VERBALE
Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto ai trasporti e alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sara' concordato in sede aziendale.

Art. 27

Art. 27
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa Ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza, o stabile dimora, verra' corrisposto l' importo - previamente concordato con l'azienda - della spesa per mezzi di trasporto per se' e' famigliari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta: se capo-famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto sempre che questo sia stata regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di licenziamento, al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, alle ferie ed alla gratifica natalizia maturate.

Art. 28

Art. 28.
INDENNITA' DI BICICLETTA
Il datore di lavoro corrispondera' all'operalo che, su richiesta dell'azienda usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

Art. 29

Art. 29.
PRESTITI
Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso.
Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il prestito precedente.

Art. 30

Art. 30.
PERMESSI
Il datore di lavoro potra' concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianita'.
Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.

Art. 31

Art. 31.
CONGEDO MATRIMONIALI
In caso di matrimonio gli operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge.
Il congedo matrimoniale, retribuito in virtu' di tali disposizioni, sara' prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e sempreche' le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.

Art. 32

Art. 32.
MATERNITA'
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 .

Art. 33

Art. 33.
MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico di prima visita, L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia.
Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura e per la durata prevista dal competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari, avra' il diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianita' relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di:
mesi 6 per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 5 anni compiuti;
mesi 8 per gli operai con anzianita' ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti;
mesi 11 per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni compiuti.
Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della infermita' o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potra' essere risolto con la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso).
L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si ripresenta al lavoro, sara' considerato dimissionario.
CHIARIMENTO A VERBALE
La conservazione del posto per gli operai stagionali e' limitata al periodo massimo di quattro mesi.
Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.

Art. 34

Art. 34.
INFORTUNI SUL LAVORO
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera affinche sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per i periodi previsti dall'art.
33 (Malattia ed infortuni non sul lavoro).
Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto sara' esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore.
L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non al ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare la sue normali mansioni, l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti ti servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero dagli invalidi del lavora da assumere a norma di legge,
CHIARIMENTO A VERBALE
La conservazione del posto per gli operai stagionali eventualmente infortunati sul lavoro e' limitata al periodo di quattro mesi.
Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.

Art. 35

Art. 35.
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, per l'operaio che abbia almeno tre mesi di anzianita', e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per rinvio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'operaio, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'operaio si intendera' dimissionario dalla data della chiamata, o del richiamo alle armi.

Art. 36

Art. 36.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 44 e le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a quattro anni compiuti;
giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini, deve corrispondere alla altra una indennita' pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'.
L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga, normale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.

Art. 37

Art. 37.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall'art. 44, da' diritto all'operaio di percepire una indennita' - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto;
c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;
d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto.
L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente al 31 dicembre 1947; l'anzianita' gia' maturata a tale data verra', peraltro, calcolata agli effetto della applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.
Per l'anzianita' maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungera' al numero di giorni previsti dai contratti precedenti a quello del 12 marzo 1949, mezza giornata per ogni anno di anzianita' per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione.
L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese.

Art. 38

Art. 38.
DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma;
2) il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti;
3) il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti.
Per poter aver diritto alle competenze di cui al punto 1) l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

Art. 39

Art. 39.
CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovra' corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2122 ) quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.

Art. 40

Art. 40.
REGOLAMENTO DI FABBRICA
La disciplina del lavoro sara' regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica), che dovra' essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potra' contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 41

Art. 41.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessita'.

Art. 42

Art. 42.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 44.

Art. 43

Art. 43.
AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggior gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio:
1°- che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla;
2° - che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3° - che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4° - che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita' dell'andamento del macchinario stesso;
5° - che sia trovato addormentato;
6° - che fumi nei locali ove e' fatto espresso divieto;
7° - che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8° - che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato;
9° - che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreche' il litigio non assuma carattere di rissa;
10° - che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreche' si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
11°- che occulti scarti di lavorazione;
12° - che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda;
13° - che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreche' gli atti relativi non debbono essere puniti con punizione piu' grave in relazione alla entita' o alla gravita' o alla abituale recidivita' dell'infrazione.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

Art. 44

Art. 44.
LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto, per le mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
A) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di licenziamento:
1° - rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2° - assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti i festivi o alle ferie;
3° - gravi offese verso i compagni di lavoro;
4° - lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
5° - movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;
6° - recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'art. 43; 7° - recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti.
B) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento:
1° - furto;
2° - abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
3° - danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
4° - trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
5° - danneggiamento volontario o messa fuori opera, di dispositivi antinfortunistici;
6° - atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
7° - alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
8° - concorrenza sleale;
9° - inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persona o alle cose;
10° - insubordinazione grave verso i superiori.
CHIARIMENTO A VERBALE
Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 43 e al punto 6 dell'art. 44, lettera A), riguardano la consumazione di prodotti o merci nei locali di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente, che commetta la mancanza, e' addetto.
L'asportazione dei prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata, la lavorazione, la confezione o la custodia dei prodotti stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 1° dell'art. 44, lettera B).

Art. 45

Art. 45.
TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 46

Art. 46.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le Organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come una dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 47

Art. 47.
UTENSILI DA LAVORO
L'operaio ricevera' dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizione di poterli conservare.
Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, ricevera' una indennita' da concordarsi direttamente fra le parti.

Art. 48

Art. 48.
SPOGLIATOI
Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettono, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.

Art. 49

Art. 49.
VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI
Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento.
Le visite personali devono essere effettuate da personale a cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.

Art. 50

Art. 50.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli, che dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi aziendali o locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Tabella dei minimi salariali orari a valere dal 1 giugno 1947, aggiornata in armonia con le norme del Concordato Interconfederale 30 maggio 1947:
QUALIFICHE 1ª Zona 2ª Zona 3ª Zona 4ª Zona
Minimi salariali per gli operai addetti ai lavori discontinui di semplice attesa e di custodia, dal 1 giugno 1917:
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2
PREMI DI ANZIANITA' OPERAI
TABELLA DELLE SCADENZE
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Art. 1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, 1° e 2° comma del concordato 23 ottobre 1946 per l'Italia centro-meridionale e art. 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle provincie dell'Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - gia' chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.

Art. 3

Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine.
Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 16 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure il riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo non e' protraibile ne' rinnovabile.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere richiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.

Art. 5

Art. 5.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI
DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi alla regolamentazione degli operai:
affissione contratto; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale giorni festivi e festivita' infrasettimanali; festivita' nazionali: recuperi; passaggi di categoria e cumulo di mansioni donne adibite a lavori maschili; trasferte;trasferimenti; indennita' di bicicletta; prestiti; permessi, maternita'; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione, multa, sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori;utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d'inventario e visite personali; inscindibilita' delle disposizioni del contratto.

Art. 6

Art. 6.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
Per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza) si fa riferimento all'art.
15 della parte impiegati.

Art. 7

Art. 7.
TABELLE DEI MINIMI DI PAGA MENSILE PER APPARTENENTI ALLE CATEGORIE INTERMEDIE RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
INTERCONFEDERALE 8 DICEMBRE 1950 (in vigore dal 1 novembre 1950).
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 8

Art. 8.
FERIE
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
in caso di anzianita' di servizio:
fino a 5 anni: giorni 13 lavorativi;
da oltre 5 fino a 14 anni: giorni 16 lavorativi;
da oltre 14 anni e fino a 20 anni: giorni 18 lavorativi;
oltre i 20 anni: giorni 22 lavorativi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio nei giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 9

Art. 9.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO
In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avra' diritto all'indennita' di licenziamento che gli compete in base alle norme della allegata regolamentazione operaia e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione, che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennita' di anzianita' per la quale e' prevista apposita regolamentazione), all'intermedio sara' computata una maggiore anzianita' convenzionale pari al 33% del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio.
Il passaggio si considerera' anche iniziato ex novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianita'.
Per gli operai che, successivamente al 1 marzo 1949 vengano passati alla qualifica di intermedio, e nei cui confronti si interrompa quindi il decorso del primo o del secondo decennio di continuato servizio come operaio, necessario per la concessione del primo o del secondo premio di anzianita', a norma dell'art. 22 dell'allegata regolamentazione per gli operai, ma che abbia compiuto, rispettivamente almeno 5 anni di anzianita' quale operaio (agli effetti del primo premio) e 15 anni (per il secondo premio) si procedera' come segue:
a) si determinera' l'entita' del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita alla data dell'anzidetto passaggio e in relazione agli anni di servizio prestato fino a tale data;
b) l'ammontare come sopra determinato sara' pero' liquidato - in relazione alla natura specifica dell'istituto del premio di anzianita' agli operai - al compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' di servizio complessivo nell'azienda sia in qualita' di operaio che in quella di intermedio.
Norma transitoria per l'applicazione del presente articolo. - Ai lavoratori che al 1 marzo 1949 sia gia' attribuita la qualifica di intermedio qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianita' di servizio in qualita' di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianita' previsto dall'art. 22 della regolamentazione operaia, l'anzianita' stessa, sara' calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalita' avanti stabilite per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 marzo 1949.
Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianita' di servizio ai fini della concessione del premio di anzianita', l'anzianita' di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianita' previsti dall'art. 22 della regolamentazione operaia.
Chiarimento a verbale. - Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' l'indennita' di cui sopra non dovra' essere corrisposta non essendosi maturata l'anzianita' necessaria per il diritto al premio.

Art. 10

Art. 10.
PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianita' maturata presso l'azienda;
b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianita' convenzionale pari al 50% dell'anzianita' maturata come intermedio.

Art. 11

Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell'art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione (sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato art. 12 della regolamentazione operaia) che verra' effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga utensile e contingenza).

Art. 12

Art. 12.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli intermedi per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito individuale, ad una maggioranza della paga mensile nella misura del:
a) 4% per il 1° e 2° biennio di anzianita';
b) 5% per i bienni dal 3° all'8°.
Tali aliquote, per l'anzianita' maturata fino al 14 giugno 1952 sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'intermedio; per l'anzianita' maturata dopo tale data invece l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio dell'intermedio di seconda categoria o grado alla prima categoria o grado (passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto) la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati nella precedente categoria o grado sara' riportata nella misura del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria o grado.
Per quanto riguarda le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' precedentemente al 1 giugno 1952 si fa riferimento all'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si incontreranno ancora per completare il coordinamento della particolare disciplina di categoria concernente gli aumenti periodici di anzianita' con le norme di cui all'art. 2 dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952.

Art. 13

Art. 13.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzioni mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra', normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 14

Art. 14.
MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto al seguente trattamento:
a) in caso di anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 3 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per il primo mese e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi;
b) in caso di anzianita' di servizio da oltre 3 anni fino a 6: conservazione del posto per un periodo massimo di 4 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per un mese e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi e mezzo;
c) in caso di anzianita' di servizio da oltre 6 anni e fino a 12 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 2 mesi e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 4 mesi;
d) in caso di anzianita' di servizio oltre i 12 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi con la intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 2 mesi e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 5 mesi e mezzo.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia da medici di sua fiducia.
Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 16 della presente regolamentazione. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante 12 mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti alle lettere a), h), c) e d).
L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33%.

Art. 15

Art. 15.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
- 20 giorni di calendario per i lavoratori di prima categoria intermedi;
- 15 giorni di calendario per i lavoratori di seconda categoria intermedi;
b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti:
- 45 giorni di calendario per i lavoratori di prima categoria intermedi;
- 30 giorni di calendario per i lavoratori di seconda categoria intermedi;
c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio:
- 60 giorni di calendario per i lavoratori di prima categoria intermedi;
- 45 giorni di calendario per i lavoratori di seconda categoria intermedi.
L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta a sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia dall'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla azienda in rapporto alle esigenze della stessa,.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Art. 16

Art. 16.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 44 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quella stabilita dagli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia settentrionale e l'Italia centro-meridionale), una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda.
Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile.
La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento all' articolo 2121 C. C.

Art. 17

Art. 17.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte ai lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 16:
- fino a 5 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%;
- oltre i 5 e fino a 10 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%;
- oltre i 10 anni di anzianita. . . . . . . . . . . . . . . . . 100%.
Verra' corrisposta la intera indennita' di cui all'art. 16 nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'art. 3 della parte IV del presente contratto.

Art. 18

Art. 18.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6, per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore), contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 31, 1° comma e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia) centro-meridionale.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita';
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempreche' questi abbiano l'idoneita' e i requisiti necessari.

Art. 2

Art. 2.
VISITA MEDICA
L'azienda potra' in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia, dell'azienda stessa.

Art. 3

Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia, saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 32, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative ai preavviso e alla indennita' di licenziamento.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 4

Art. 4.
CATEGORIE
Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti:
1. categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi).
Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima;
2. categoria: impiegati di congedo (tecnici, amministrativi).
Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto;
3. categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici, amministrativi).
Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio.
Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica d'ufficio.
Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti l' attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinato dalle norme previste dallo annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 5

Art. 5.
LAUREATI E DIPLOMATI
I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti all'industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2ª, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione.
Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 6

Art. 6.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie.
Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse ne' la protrazione, ne la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di seconda e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Per gli impiegati amministrativi di seconda e terza categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.

Art. 7

Art. 7.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di la categoria o di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni a tutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla prima categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.

Art. 8

Art. 8.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria% corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.

Art. 9

Art. 9.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex-novo con la nuova qualifica, con riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni 3 anni di anzianita' di servizio compiuta in qualita' di operaio.

Art. 10

Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' all'impiegato stesso in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento) che verra' determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell'azienda.
Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvata con R. D. 10 settembre 1923, n. 1957 e successivi) il compenso previsto dal comma 4° del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.

Art. 11

Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12.
Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno 40%;
b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 65%;
c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) 90%;
d) lavoro festivo eseguito nelle festivita' infrasettimanali 35%;
e) lavoro festivo eseguito nelle festivita' nazionali 65%;
f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 58%;
h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) 100%;
i) lavoro a turni notturni 12%.
Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), piu' la contingenza.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Art. 12

Art. 12.
FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI,
RIPOSO SETTIMANALE
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.
Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alla norma Interconfederali e legislative.
Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sara' sostituita con la giornata, che allo stesso titolo, verra' stabilita per la categoria operaia.
Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo eccezioni di legge.
Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello
stabilimento, vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento.
In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella, fissata per il lavoro festivo.

Art. 13

Art. 13.
FERIE
L'impiegato la diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a:
- 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni;
- 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni fino a 13 anni;
- 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni;
- 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di sei vizio oltre 29 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze dei servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione a merci di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 14

Art. 14.
PERMESSI CONGEDI MATRIMONIALI
Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati sara' concesso un permesso di 15 giorni, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato, nel periodo delle ferie annuali.

Art. 15

Art. 15.
RETRIBUZIONE
Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% della retribuzione mensile, salvo the non intervenga la risoluzione del rapporto.

Art. 16

Art. 16.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%.
Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato; per l'anzianita' maturata dopo tale data invece l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, anche sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati in servizio dal 1 gennaio 1948 verra' riconosciuto, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e le anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non sostituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
Per quanto riguarda le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' precedentemente al 1 giugno 1952 si fa riferimento all'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si incontreranno ancora per completare il coordinamento della particolare disciplina di categoria concernente gli aumenti periodici di anzianita' con le norme di cui all'art. 2 dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952.

Art. 17

Art. 17.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7 per cento del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno esser depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di Credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 18

Art. 18.
INDENNITA' DI BICICLETTA
Il datore di lavoro corrispondera' all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

Art. 19

Art. 19.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le Associazioni Nazionali potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

Art. 20

Art. 20.
PRESTITI
Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra', con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso, essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate.
Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il debito precedente.

Art. 21

Art. 21.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dallo impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Art. 22

Art. 22.
TRASFERTE
All'impiegato in missione per esigenze, di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di un trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Le ore di viaggio eccedenti le otto saranno retribuite con il 60% della quota oraria di stipendio e di contingenza, calcolata con le modalita' di cui al comma sette dell'art. 11 della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all'art. 10, tali prestazioni saranno retribuite come straordinarie.

Art. 23

Art. 23.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella, nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli Impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta" trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario.
Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso.
All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre un'indennita' pari a 1/2 mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tali indennizzi.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 24

Art. 24.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita', stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 25

Art. 25.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Ferme restando le disposizioni di legge sulla, tutela delle lavorazioni durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto alla impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento.
L'azienda corrispondera' all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e meta' retribuzione per i successivi 3 mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
Qualora durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente regolamentazione, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.

Art. 26

Art. 26.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle ore 24 salvo i casi di giustificato impedimento.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara' riservato il seguente trattamento:
Anni di ininterrotta anzianita presso l'Azienda senza risoluzione Conserva- zione del posto (in mesi) Correspon- sione della retribuzione mensile fino a mesi Correspon- sione di mezza retribu- zione men- sile per altri mesi
Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora, l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera e) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d), anche in caso di diverse malattie.
Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini sopraindicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi famigliari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.

Art. 27

Art. 27.
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'.
Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore, di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data dello chiamata o del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali.
Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.

Art. 28

Art. 28.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartire dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825 ;
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29

Art. 29.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottate nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria, del rapporto d'impiego.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONI
O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

Art. 31

Art. 31.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i quattro anni di servizio:
1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª Categoria;
2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i dieci:
1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:
1) mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi due per gli impiegati di 2ª categoria;
3) giorni 45 per gli impiegati di 3ª categoria.
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto gia' da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' "ad personam" l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente dalla legge 3 aprile 1926 n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione all'anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga, a percepire per l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

Art. 32

Art. 32.
INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'art. 29 si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825 (quindici trentesimi di retribuzione mensile, compresa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 o portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivati da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 numero 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1941 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, compresa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuita personae, per i quali la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituiti un unico istituto;
c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1942 al 31 dicembre 1947, l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di venticinque trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita', di contingenza;
d) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita' di contingenza.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc., di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media dell'ultimo anno.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 35 della presente regolamentazione.

Art. 33

Art. 33.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente:
50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni.compiuti.
L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', per gli uomini, e del 55° anno di eta' per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 26, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

Art. 34

Art. 34.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'articolo 35 del presente contratto.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ( art. 2122 del Codice civile ).
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

Art. 35

Art. 35.
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del comitato collettivo nazionali di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 36

Art. 36.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche unico istituto.

Art. 37

Art. 37.
SOSTITUZIONE DEGLI USI
La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall'art. 32 per l'indennita' di licenziamento relativa all'anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso all'art. 31, sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

Art. 38

Art. 38.
NORME SPECIALI
Oltre che al presente contratto collettivo di lavora l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni del diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.

Art. 39

Art. 39.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 37 della presente regolamentazione.

Art. 40

Art. 40.
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE DEGLI IMPIEGATI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 3 DICEMBRE 1950 (in vigore dal 1 novembre 1950)
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

ALLEGATO 3
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
Art. 1.
Le divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.

Art. 2

Art. 2.
In ogni provincia, nella quale si rende necessaria l'istituzione e del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' in persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.

Art. 3

Art. 3.
L'intervento del Collegio Tecnico sara' richiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.
L'Associazione che richiede l'intervento, ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta, a far parte del Collegio Tecnico.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando, a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.

Art. 4

Art. 4.
Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e delle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'.
Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio compia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di di ritorno e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria, competenti.

Art. 5

Art. 5.
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al presente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'articolo 4, ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo,

Art. 6

Art. 6.
Le Associazioni degli industriali alimentari e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 7

Art. 7.
L'intervento del Collegio Tecnico Interfederale sara' richiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.
L'Associazione che richieda l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al presente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravante ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre i quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'articolo 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.

Art. 8

Art. 8.
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'.
Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.

Art. 9

Art. 9.
Il presente accordo, che e' considerato parte Integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'alimentazione del quale seguira', la sorti, entrera' in vigore nel giorno stesso della sua Letto, confermato e sottoscritto.

Art. 1

Art. 1.
INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI
Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita' debba risiedere, per necessita' di lavoro, in localita' dove non esistono scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere dei pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotranviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro corrispondera' al 50 per cento della spesa dell'abbonamento normale.
Il trattamento di cui al precedenti comma, cessa in ogni caso col compimento del 14° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che cio' sia dipeso da causa di malattia.
Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.

Art. 2

Art. 2.
PERMESSI SINDACALI
Ai lavoratori che in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.

Art. 3

Art. 3.
ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.

Art. 4

Art. 4.
MENSE AZIENDALI
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

Art. 5

Art. 5.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tale caso il personale conserva nel confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.

Art. 6

Art. 6.
CERTIFICATO DI LAVORO
Il datore di lavoro all'atto di cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella, quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.

Art. 7

Art. 7.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente articolo 6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.

Art. 8

Art. 8.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora nell'interpretazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta, per esperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso ti mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 9

Art. 9.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell'azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 10

Art. 10.
NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Art. 11

Art. 11.
INDENNITA' SPECIALE
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione ed a rendimento, le parti, dopo aver tenuti presenti, d'altro canto, le particolari caratteristiche del settore convengono la istituzione di una indennita' speciale annua nelle seguenti misure:
TABELLA OPERAI
Uomini:
Superiori ai 20 anni:
Operaio specializzato . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 29.050 Operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 26.050 Manovale specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.650 Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.150 Dai 18 ai 20 anni:
Manovale specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.000 Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 21.200 Dai 16 ai 18 anni:
Manovale specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17.750 Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.500 Inferiori ai 16 anni:
Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.400
Donne:
Superiori ai 18 anni:
Operaia specializzata . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.450 Operaia qualificata . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.450 Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.350 Dai 16 ai 18 anni:
Manovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.400 Inferiori ai 16 anni:
Manovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.150
TABELLA EQUIPARATI
Uomo Donna
1° grado - superiori a 21 anni L. 40.500 33.000 2° grado - superiori a 21 anni " 30.050 23.300
TABELLA IMPIEGATI
Uomo Donna
Categoria 1. superiore ai 21 anni L. 57.600 57.600 " 2. superiore ai 21 anni " 43.350 36.700 " 2. inferiore ai 21 anni " 37.600 31.850 " 3. A superiore ai 21 anni " 32.250 27.500 " 3. A dai 19 ai 21 anni " 30.550 25.900 " 3. A dai 18 ai 19 anni " 27.050 21.450 " 3. A dai 17 ai 18 anni " 23.300 19.650 " 3. A inferiore ai 17 anni " 21.500 18.200 " 3. B superiore ai 21 anni " 27.300 23.300 " 3. B dai 19 ai 21 anni " 26.050 22.150 " 3. B dai 18 ai 19 anni " 23.450 18.250 " 3. B dai 17 ai 18 anni " 19.750 16.650 " 3. B inferiore ai 17 anni " 18.600 15.750
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda, arrotondando ad, un mese le frazioni superiori ai quindici L'indennita' in parola verra' corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticipera' degli acconti sulla parte di indennita' gia' maturata.
Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le quattordici giornate per gli operai e le sedici per gli impiegati, sara' dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.
L'importo da detrarre sara' calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei.
Detta indennita' non e' suscettibile di alcuna variazione in piu' o in meno degli elementi costituenti la retribuzione.
Tale indennita' speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione.
Gli anticipi, gli aumenti concessi dalle aziende, attraverso accordi scritti o di fatto, verranno assorbiti lino alla concorrenza dei miglioramenti apportati con il presente istituto, nei casi in cui tali anticipi o aumenti siano stati concessi in riferimento al rinnovo del presente Contratto Nazionale di Lavoro.
Le somme eventualmente eccedenti saranno mantenute per il futuro come condizioni individuali di miglior favore.
NORMA TRANSITORIA
Per il corrente anno 1952 l'indennita' speciale verra' corrisposta in relazione ai 37/313 dell'importo globale delle indennita' annuali sopra riportate.

Art. 12

Art. 12.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra in vigore a partire dal 19 novembre 1952 ed avra' la durata di due anni, con scadenza al 19 novembre 1954.
Sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R. R.
In caso di disdetta restera' ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

Art. 1

Art. 1.
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'.
Comunque per tali mansioni o per quella di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692 .
Qualora, con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o quarantotto settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto.
Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la Corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario.
Per gli autisti ed i carrettieri, nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico, verra' a determinarsi fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia gia' stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.
Le indennita' di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 4 del presente articolo.

Art. 2

Art. 2.
COTTIMO
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti, direttamente interessate.
Nel caso si adottassero sistemi di lavoro a cottimo si applichera' la seguente disciplina:
Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare inferiore al 25% della paga contrattuale.
Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma, ed al lavoratore saranno con cessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.

Art. 3

Art. 3.
DECORRENZA
Il presente accordo, aggiuntivo al contratto nazionale normativo di lavoro per gli operai addetti alle industrie alimentari varie, entra in vigore a partire dal 19 novembre 1952 ed avra' la durata di due anni, con scadenza al 19 novembre 1954.
Sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R. R.
In caso di disdetta restera' ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

Art. 1

ALLEGATO 4
ACCORDO DEL 9 AGOSTO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E
RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI PER GLI ADDETTI
ALLE INDUSTRIE DELLE BUDELLA E DELLA TRIPPA
Addi' 9 agosto 1954, in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo presidente, dott. Angelo Costa, dal vice presidente, dott. senatore Borletti e dall'ingegnere Emilio Zacchi, assistiti dal vice segretario generale, avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti; con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dal suo direttore, dott. Francesco
Massa, e dal suo vice direttore, dottor Girolamo Gianni
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale on. Giulio Pastore e dai segretari confederali dott. Bruno Storti, dottor Paolo Cavezzali, dott. Dionigi Coppo, assistiti dal professore Salvatore Papa; con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI rappresentate dal suo segretario, sig. Claudio Cruciani;
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi e dal dott. Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare; con intervento della UNIONE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal segretario sig. Ferruccio Bigi.
Addi' 9 agosto 1954, in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo presidente, dott. Angelo Costa, dal vice presidente, dott. senatore Borletti e dall'ingegnere Emilio Zacchi, assistiti da] vice segretario generale, avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti; con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dal suo direttore, dott. Francesco Massa, e dal suo vice direttore, dottor Girolamo Gianni;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale dottor Giuseppe Landi, assistito dai signori Enrico Bruni, Orfeo Sellani, Francesco Bloise e Giordano Bruno Censi; con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal segretario signor Ernesto Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano;
ai fini dell'attuazione, nei riguardi del settore industrie delle budella e della trippa, dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale, si e' convenuto quanto segue:
Art. 1.
RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE
Le nuove retribuzioni minime unificate per gli impiegati, gli intermedi e gli operai sono quelle risultanti dalle annesse tabelle.

Art. 2

Art. 2.
DECORRENZA
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 dell'Accordo 12 giugno 1934, le tabelle di cui al precedente art. 1 hanno la decorrenza stessa del predetto accordo, e cioe', dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954.

Art. 3

Art 3.
RIPROPORZIONAMENTO ALIQUOTE CONTRATTUALI
In conformita' a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo 12 giugno 1954 le aliquote previste dai sottonotati artt. del C.N.N.L. 6 dicembre 1952 vengono modificate come segue:
PARTE TERZA
IMPIEGATI
Art. 10.
Comma quarto
Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 settimanali verra' corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata.
L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al presente accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia; tali importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
PARTE QUINTA
ACCORDO AGGIUNTIVO
Art. 6.
Comma secondo
La percentuale minima di cottimo e' riproporzionata all'8 per cento.

Art. 4

Art. 4.
Ai fini dell'applicazione delle nuove aliquote di cui al precedente art. 3, nonche' ai fini di tutti gli altri istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolati in diverso modo, le retribuzioni minime contrattuali sono quelle di cui al precedente n. 1.

Art. 5

Art. 5.
Il presente accordo forma parte integrante del C.N.N.L. 6 dicembre 1982, per i lavoratori addetti alle Industrie delle budella e della trippa ed esteso con successivo accordo 28 settembre 1953 anche ai lavoratori addetti all'industria degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini, e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 Accordo-Tabelle

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI MINIME CONGLOBATE A VALERE DAL 12 GIUGNO 1954
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

ALLEGATO 5
ACCORDO DEL 30 LUGLIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO E
RIASSETTO ZONALE PER I DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE
DELLE BUDELLA E DELLA TRIPPA
Addi' 30 luglio 1955 in Roma.
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal vice segretario generale avv. Rosario Toscani, assistito dal dott.
Danilo Pucci; con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dal suo direttore dottore Francesco Massa e dal suo vice direttore dott. Girolamo Gianni;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale, on. Giulio Pastore e dai segretari confederali dott. Bruno Storti, dottore Paolo Cavezzali, dott Dionigi Coppo, assistiti dal professore Salvatore Papa; con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI, rappresentata dal suo segretario, sig. Ugo Zino;
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi e dal dott. Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare; con l'intervento della UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal segretario, sig. Ferruccio Bigi;
Addi' 30 luglio 1955, in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA.rappresentata dal suo presidente, dott. Angelo Costa dal vice presidente, dott. senatore Borletti e dall'ingegnere Emilio Zacchi, assistiti dal vice segretario generale, avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti. con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALE DELLE CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, rappresentata dal suo direttore dott. Remigio Barbieri, e dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dal suo direttore, dott. Francesco Massa, e dal suo vice direttore dott, Girolamo Gianni;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale dottore Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig.
Ernesto Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano. ai fini dell'attuazione nel riguardi del settore industriale delle budella e della trippa dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale a completamento del precedente accordo del 9 agosto 1954, si e' convenuto quanto segue:
Art. 1.
RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE
PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI
Le nuove retribuzioni minime unificate per gli operai addetti ai lavori discontinui di cui alle tabelle allegate al contratto 6 dicembre 1952, sono quella risultanti dalle annesse tabelle.

Art. 2

Art. 2.
Il presente accordo forma parte integrante del precedente accordo di conglobamento del settore del 9 agosto 1954.

CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 5 Accordo-Tabelle

TABELLE STIPENDI MINIMI
Parte di provvedimento in formato grafico
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