Monitoring Gesetzessammlung

060U1046

IT - DPR

060U1046

Determinazione del prezzo speciale di vendita del sale comune per la stagione dei pesci, da prelevarsi presso gli stabilimenti di produzione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1046)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista, la legge 10 dicembre 1958, n. 1085 , sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato; Visto l' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 , quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 , 24 ottobre 1955, n. 1006 , 13 maggio 1957, n. 439 e 18 maggio 1959, n. 383, che determina i prezzi. speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge n. 907 sopracitata; Ritenuta la necessita' e la convenienza di fissare il prezzo speciale di vendita del sale comune per la stagione dei pesci per prelevamenti effettuati direttamente presso gli stabilimenti di produzione; Udito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico

All' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 , quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 , 24 ottobre 1955, n. 1006 , 13 maggio 1957, n. 439 e 18 maggio 1959, n. 383 , e' aggiunto il seguente sesto comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale comune per la stagione dei pesci e' stabilito in lire 900 per quintale quando e' reso alla rinfusa franco aie presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 5.000 quintali per ogni acquisto, ferme restando le cautele in atto, per evitare frodi, trattandosi di sale non sofisticato. Il prezzo di lire 900 al quintale spetta per intero all'Amministrazione dei monopoli per spese di produzione e di vendita".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 36. - VILLA
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