060U1030
060U1030
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1030)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimti di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 novembre 1957 per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso, stipulato tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); la Federazione Nazionale Edili ed Affini (F.E.N.E.A.), con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro (U.I.L.); nonche' tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Caico e dei Gesso e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.); Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 dell'11 gennaio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo agli operai addetti a stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso, del 22 novembre 1957, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio 38. VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 NOVEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA STABILIMENTI ESERCENTI LA PRODUZIONE DELLA CALCE E DEL GESSO
Addi' 22 novembre 1957,
tra
l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario avv. Paolo Armani e dal dottor Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei sigg.:
dott. Luigi De Niederhausern e dott. Angelo Zanon e di rappresentanti di varie Associazioni Territoriali e con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana in persona del dott.
Torquato Bardoscia;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (FILCA) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale aggiunto sig. Paolo Bellandi e dai Segretari nazionali sigg.: Alfredo Messere e Alberto Abbiati; con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Dionigi Coppo Segretario Confederale e dei sigg.:
Ettore Francesco Azzais e Mario Pinna;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL, LEGNO, DELLA EDILIZIA E' DELLE INDUSTRIE AFFINI (FILLEA) rappresentata dal Segretario Generale sig. Rinaldo Scheda, dai Segretari dott. Elio Capodaglio, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione del sig. Edoardo Picollo e con l'assistenza della CGIL nelle persone dei Segretari on. Fernando Santi e dott. Luciano Lama, e del dott. Eugenio Giambarba;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILi E AFFINI (FENEA) rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giordano Gattamorta e dai Vice Segretari dott. Natale Petitti e rag. Giuliano Sommi con la partecipazione del signor Paolo Mutti e con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro (UIL) nella persona del dott. Raffaele Vanni, segretario Confederale;
Addi' 22 novembre 1957,
tra
l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, rappresentata dal suo Presidente dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Paolo Armani e dal dott. Gaetano Mancini con la partecipazione di una Delegazione di rappresentanti delle Aziende nelle persone dei Sigg.: Luigi Niederhausern e dott. Angelo Zanon e di rappresentanti di varie Associazioni territoriali e con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana in persona del dott. Torquato Bardoscia;
e
la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal suo Reggente sig. Tommaso Sanesi, assistito dai sigg.: Sperello Berardinelli e Carlo Angelini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.) nella persona del sig. Varledo Guidi,
e' stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Gli operai dovranno essere regolarmente assunti tramite gli Uffici di Collocamento secondo le norme di legge e secondo le particolari norme contrattuali che potranno essere concordate tra le Confederazioni.
Qualora l'azienda si trovi nella necessita' di assumere nuovo personale, essa procurera' di dare la preferenza a quegli operai disoccupati che gia' siano stati in precedenza alle dipendenze dell'azienda stessa e non licenziati per motivi disciplinari, che abbiano i requisiti richiesti per il lavoro a cui debbono essere adibiti.
Art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E FANCIULLI
Per l'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 15 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si evitera' di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Art. 3
Art. 3.
DOCUMENTI
All'atto dell'assunzione, l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identita' od altri documenti equivalenti;
2) il libretto di lavoro;
3) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie;
4) il libretto dell'assistenza malattia;
5) lo stato di famiglia, per gli operai capi famiglia, agli effetti degli assegni familiari;
6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge.
E' in facolta' dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio dovra' dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge od il contratto prevedano determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, l'azienda provvedera' agli adempimenti stessi.
Art. 4
Art. 4.
VISITA MEDICA
Quando se ne presenti la necessita' e l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda, sin prima dell'assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.
Art. 5
Art. 5.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di sei giorni che potra' prolungarsi, d'accordo tra le due parti, non oltre, in ogni caso, due settimane.
Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso, ne' di indennita'.
L'operaio che non venga confermato che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascera' senz'altro lo stabilimento ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.
L'operaio che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Nel caso di assunzione di operai che siano gia' stati alle dipendenze della stessa azienda, secondo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1, non sara' richiesto il periodo di prova all'operaio che venga adibito alle medesime mansioni gia' in precedenza esplicate.
Art. 6
Art. 6.
CLASSIFICA OPERAI
SPECIALIZZATI: sono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali e' necessaria una capacita' tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso lungo tirocinio e mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono, a regola d'arte, tutti i lavori inerenti alla loro specialita', che vengono ad essi affidati.
Esemplificazione:
a) conduttori patentati di caldaie a vapore aventi superficie superiore a 25 mq. o addetti a piu' caldaie di superficie interiore;
b) conduttori di turbo alternatori o di turbine;
c) conduttori patentati di locomotive e locomotori;
d) minatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno provetti, ossia gli operai cui e' affidato il compito di adoperare gli esplosivi, di fissare la posizione dei fori da mina, la carica ed il brillamento della medesima, e di disporre ed eseguire l'armamento:
e) meccanici provetti; tornitori provetti; fresatori provetti; saldatori provetti; fabbri, forgiatori e calderari provetti; fonditori provetti; aggiustatori provetti; attrezzisti provetti; montatori di macchine provetti; elettricisti e bobinatori provetti: tubisti-idraulici provetti; muratori, carpentieri in legno o ferro e ferraioli provetti; modellisti e falegnami provetti, ecc. Sono equiparati agli effetti salariali, agli operai specializzati i seguenti:
f) conducenti-mneccanici patentati di automezzi;
g) infermieri patentati;
h) cuochi provetti.
QUALIFICATI: sono gli operai che eseguono lavori per i quali e' richiesta una buona capacita' e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio.
Esemplificazione:
a) fornaciai;
b) mugnai e mugnai-idratatori;
c) manovratori di escavatori meccanici, di draghe natanti, gruisti e barcaioli che curino altresi' la normale manutenzione dei mezzi loro affidati:
d) miniatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno, cioe' gli operai che svolgono i lavori inerenti all'impiego di mine ed i lavori di armamento sotto la sorveglianza di specializzati o superiori. I medesimi potranno considerarsi specializzati quando, dopo un tirocinio di un anno, svolgano in modo completamente autonomo tutte le mansioni dei minatori ed armatori provetti;
e) aiutanti alle prove di laboratorio;
f) binaristi-montatori;
g) conduttori di caldaie a vapore fino a 25 mq.;
h) conduttori di locomotori per i quali non sia richiesta la patente, che carino anche la normale manutenzione della macchina;
i) tutti gli operai non provetti aventi le mansioni di cui alla lettera, e) degli specializzati:
l) insaccatori addetti a macchine insaccatrici che abbiano compiuto con esito favorevole un tirocinio di sei mesi nelle mansioni:
m) cuochi.
Sono equiparati, agli effetti salariali, agli operai qualificati i seguenti:
guardie giurate, portieri con mansioni di custodia e controllo ma non contabili, guardiani diurni e notturni, conducenti patentati di automezzi.
MANOVALI SPECIALIZZATI: sono coloro che eseguono lavori, per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un periodo di pratica.
Esemplificazione:
a) dosatori molini e aiutanti mugnai;
b) aiutanti fornaciai e sfornaciatori;
c) addetti a: essiccatoi, frantoi, laminatoi e cilindraie, elevatori, estrattori ad eliche, montacarichi, argani trasportatori pneumatici e meccanici, nodulizzatori, impastatrici, macchine dosatrici in genere, compressori, omogeneizzatori, filtri ed elettrofiltri, teleferiche, pompe, ecc. ecc.;
d) oliatori ed ingrassatori;
e) manovratori e frenatori di vagoni a trazione meccanica, a mano, ed animale;
f) cucinieri;
g) confezionatori di conci a mano ed a macchina;
h) carrettieri e cavallanti;
i) battimazza;
l) inservienti di laboratorio;
m) insaccatori durante il periodo di tirocinio di sei mesi;
n) aiutanti minatori all'interno ed all'esterno, aiutanti ariatori;
o) addetti al carico, al trasporto ed alla manovra dei vagoni nelle gallerie di raccolta e di carreggio;
p) addetti alla rimozione del materiale sui frontoni di cava.
Chiarimento a verbale.
Per gli operai di cui alle lettere c) e d), le parti concordano quanto segue:
Nel caso in cui l'operaio svolga anche mansioni pertinenti ad una qualifica superiore, secondo quanto definito nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 10 (mansioni promiscue).
MANOVALI COMUNI: sono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere.
Esemplificazione:
a) caricatori e scaricatori di stabilimento, piani caricatori e trasbordo, piazzali ecc. di qualsiasi materiale;
b) personale di fatica in genere, cariolanti, badilanti, addetti alla pulizia dei locali e piazzali, inservienti;
c) addetti al carico ed allo scarico all'esterno delle miniere o nelle cave a cielo aperto;
ecc. ecc.
DONNE:
1ª Categoria (corrispondente agli operai qualificati).
2ª Categoria (corrispondente ai manovali specializzati):
a) cuciniere;
b) rammendatrici sacchi e tele.
3ª Categoria (corrispondente ai manovali comuni):
a) inservienti in genere;
b) addette a lavori di pulizia in genere;
c) addette a lavori di manovalanza in genere.
Art. 7
Art. 7.
PASSAGGIO DI MANSIONI
L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario.
All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di due mesi consecutivi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, richiamo alle armi ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
In caso di temporaneo passaggio a mansioni che comportino una, diminuzione di salario, all'operaio verra', ancora, corrisposto il suo normale salario.
Qualora il passaggio alla categoria inferiore si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avra' diritto di richiedere la risoluzione del rapporto e di percepire una indennita' pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento non per motivi disciplinari.
Tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolare registrazione sui libretti di lavoro con l'indicazione della decorrenza.
Chiarimento a verbale.
Ferino restando che le indennita' di cui all'art. 23 competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esiste la consuetudine di mantenere temporaneamente le indennita' in questione quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di maggior favore sara' conservato in conformita' a quanto previsto dall'art. 51.
Art. 8
Art. 8.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
Qualora l'operaio sia stato chiamato dall'azienda a svolgere, da almeno sei mesi, continuativamente ed ininterrottamente mansioni proprie delle categorie impiegatizie, egli avra' diritto al riconoscimento della qualifica impiegatizia ed il trattamento relativo sara' disciplinato dall'art. 6 del contratto collettivo 5 agosto 1937 e successive modificazioni.
Art. 9
Art. 9.
PASSAGGIO DA OPERAIO A INTERMEDIO
Il passaggio dalla categoria operaia a quella speciale o intermedia non costituisce di per se' risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 10
Art. 10.
MANSIONI PROMISCUE
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuita' a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore e ne percepira' la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attivita' svolta dall'operaio.
Art. 11
Art. 11.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali ripartite in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
Art. 12
Art. 12.
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
L'entrata nello stabilimento degli operai sara' regolata come segue:
a) il primo segnale sara' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto il cancello;
b) il secondo sagnale sara' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
c) il terzo segnale sara' dato all'ora fissata per lo inizio del lavoro; a questo segnale sara' chiuso il cancello e ogni operaio dovra' iniziare il lavoro.
La tolleranza sull'entrata sara' di cinque minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.
La cessazione del lavoro e' indicata dal segnale dato all'ora della cessazione stessa.
Nelle cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo o discenderia, salvo che non sia richiesto all'operaio di presentarsi all'ora di inizio del lavoro in altro luogo.
L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento.
Art. 13
Art. 13.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Il personale per il quale e' ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale, godra' del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamera' giorno di riposo compensativo.
Art. 14
Art. 14.
SOSPENSIONE DI LAVORO
La sospensione di lavoro, i permessi, le assenze per malattia o infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - e le assenze giustificate, non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti del presente contratto.
Art. 15
Art. 15.
INTERRUZIONE DI LAVORO
In caso di interruzioni di breve durata dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Il lavoratore che si presenti allo stabilimento e che per cause indipendenti dalla sua volonta' non possa iniziare il lavoro o comunque nel corso della lavorazione dovesse sospenderlo, avra' diritto alla corresponsione della intera retribuzione limitatamente alla prima giornata, ferma restando alla ditta la facolta' di adibirlo ad altri lavori.
Per le giornate successive, la ditta corrispondera' in via anticipata le integrazioni salariali previste dalle disposizioni vigenti sulla Cassa di integrazione.
Art. 16
Art. 16.
RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di riduzione di lavoro, la ditta procurera', compatibilmente con le esigenze tecniche, di provvedere alla riduzione dell'orario di lavoro ed alla formazione di turni, prima di diminuire il personale.
Art. 17
Art. 17.
RICUPERI
E' ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.
Art. 18
Art. 18.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell'art. 13 del presente contratto;
b) le seguenti festivita' previste dagli articoli 1 e 2 della legge 27 marzo 1949, n. 260 :
- le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre);
- le seguenti tredici festivita':
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Lunedi successivo alla Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione della B.V.M. (15 agosto);
9) Ognissanti (1 novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) S. Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede lo stabilimento.
Per le festivita' di cui al punto b) il trattamento economico e' quello previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 .
Art. 19
Art. 19.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
Entro i limiti consentiti dalla legge, l'operaio non puo' rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non e' riconosciuto ne' compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell'azienda.
Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di eta' inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 11.
E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 18 al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni di festivo di cui appresso.
Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla paga base sono stabilite come segue:
lavoro straordinario..................... 15 %
lavoro notturno, non compreso in turni
avvicendati........................... 21 %
lavoro straordinario notturno............ 24 %
lavoro in giorni festivi non compreso in
turni avvicendati..................... 26 %
lavoro straordinario festivo............. 28 %
lavoro straord. festivo notturno......... 29 %
lavoro ordinario festivo notturno........ 28 %
La percentuale di lavoro festivo non compete all'operaio che lavori di domenica e goda di riposo compensativo in altro giorno della settimana (art. 13).
Tutte le percentuali indicate nel presente articolo si applicano per i cottimisti sulla paga base maggiorata del minimo contrattuale di cottimo.
All'operaio che, per la sua specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli ha abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sara' corrisposta, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la maggiorazione di straordinario o notturno, l'importo di due ore di paga base a regime normale, se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22) e di tre ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).
Art. 20
Art. 20.
MAGGIORAZIONI LAVORO A TURNO
La Direzione potra' stabilire nelle 24 ore piu' turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall'art. 19. Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, silla paga base degli stessi sara' applicata una maggiorazione del:
5% per le ore lavorate di notte;
1% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni).
Queste percentuali assorbono fino alla concorrenza ogni altro trattamento che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turno.
Le percentuali indicate nel presente articolo si applicano, per i cottimisti, sulla paga base maggiorata del minimo contrattuale di cottimo.
Art. 21
Art. 21.
INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO E MINIMI DI PAGA BASE
Le industrie esercenti la produzione della calce e del gesso sono incasellate nel gruppo merceologico B.
I minimi di paga base oraria, con decorrenza 1 dicembre 1957 sono i seguenti:
TABELLA
MINIMI DI PAGA ORARIA PER GLI UOMINI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA
MINIMI DI PAGA ORARIA PER LE DONNE
Parte di provvedimento in formato grafico
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia valgono le disposizioni generali contenute negli accordi interconfederali.
Art. 22
Art. 22.
COTTIMI
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo Che individuale, secondo le possibilita' tecniche egli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.
Il guadagno minimo del complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare inferiore al 7 per cento, oltre i minimi di paga di cui al presente contratto.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Quando un operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterale le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
E' proibito alle aziende di servirsi nel ciclo lavorativo di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa, di cottimo, e' rimessa all'esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali interessate e presiedito da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse. Tale organo ha facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto organo tecnico e' ammesso ricorso entro 15 giorni alle Associazioni Nazionali di categoria.
Art. 23
Art. 23.
LAVORI PESANTI, DISAGIATI E PERICOLOSI
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti, disagiati e pericolosi quelli di cui all'elenco che segue.
Per il solo loro tempo di esecuzione, verranno applicate sulla paga base contrattuale le indennita' sottoindicate:
a) pulizia interna camere filtri......... 10 %
b) pulizia eseguita internamente in cal-
daie e tubazioni...................... 10 %
c) recupero materiali interno silos...... 16 %
d) riparazioni all'interno dei forni in
ambiente eccezionalmente polveroso.... 6 %
e) insaccatori addetti a macchine insac-
catrici............................... 6 %
f) lavori eseguiti su teleferiche o su
ponti mobili o su scale tipo Porta, in
condizioni disospensione che implicano
particolare pericolosita'.............. 5 %
g) lavori in sospensione in condizioni di
particolare pericolo ad altezza eleva-
ta di frontoni di cava................ 8 %
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si ef-
fettuano in condizioni di particolare
disagio, come presenza di gas tossici,
soggezione eccezionale di acqua e pro-
fondita notevole, l'indennita e fissa-
ta in ragione del..................... 9 %
2) nel caso in cui le condizioni di
disagio non siano quelle sopradescrit-
te, l'indennita', a partire dal 5 %
della paga base, verra fissata dalle
Associazioni locali con l'intervento
dello Ispettorato del lavoro dal...... 5 %
al massimo... 9 %
i) trasporto del cotto in uscita dai
forni in galleria o locali chiusi in
condizioni di elevata temperatura o
notevolmente polverosi................ 4 %
Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una, indennita' e' condizionata alle disposizioni di legge la misura di essa, in quanto dovuta, verra' fissata con accordi locali.
Chiarimento a verbale.
Si precisa che l'indennita' dell'8% prevista dal comma g) del presente articolo verra' applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pure poggiando i piedi su gradini del frontone di cava il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui e' sospeso.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, la' dove esistano, permangono le condizioni di maggior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.
Art. 24
Art. 24.
CONTEGGIO DELLA PAGA
La paga sara' effettuata secondo le consuetudini aziendali settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente, mediante buste od altri stampati individuali, su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono e le eventuali ritenute che la gravano.
Nel caso in cui la paga venga effettuata a quattordicina, quindicina o mese, su richiesta dei singoli lavoratori potranno essere corrisposti adeguati acconti.
La paga sara' corrisposta, immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera.
Le aziende esamineranno la possibilita' di rendere il sistema di pagamento dei salari il piu' sollecito possibile.
Nel caso in cui la paga si faccia in localita' diversa dallo stabilimento o cava, ove la direzione non provveda ad effettuare il pagamento dei salari sul luogo di lavoro, si concedera' all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la distribuzione delle paghe, al momento stabilito per la cessazione del lavoro.
La paga dovra' essere materialmente liquidata ai singoli operai al piu' presto e comunque non oltre 9 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui ci riferisce. Tale termine potra' essere portato a 10 giorni nel caso in cui il nono giorno coincida con una festivita'.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento delle eventuali differenze.
Trascorso lale periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno regolate con la paga del periodo successivo.
Art. 25
Art. 25.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione delle feste di Natale sara' corrisposta agli operai una gratifica natalizia nella misura prevista dall'accordo interconfederale vigente o da quelli eventualmente da stipularsi tra le Confederazioni.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno concesse tante frazioni di dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, e cio' a termini del citato accordo interconfederale.
Art. 26
Art. 26.
PREMIO DI ANZIANITA'
All'operaio che abbia compiuto presso la stessa, azienda 25 anni di servizio, sara' corrisposto un premio di anzianita' pari a 160 ore della retribuzione. Il predetto premio assorbe ogni altra provvidenza similare gia' in atto, compreso il premio "fedeli alla miniera".
Art. 27
Art. 27.
TRASFERTE
All'operaio in servizio comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, nel limite massimo di un percorso di sette chilometri su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della paga a regime normale anche per le ore impiegate nel percorso.
Qualora la detta distanza superi i sette chilometri, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso lino a un massimo di otto ore giornaliere, si corrispondera' il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali nonche' una indennita' di L. 120 in caso di pernottamento e di L. 60 in caso contrario.
La suddetta indennita' non e' dovuta qualora l'operaio, per effetto del temporaneo spostamento, sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale.
L'operaio che percepisce l'indennita' di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.
All'operaio inviato in trasferta l'azienda corrispondera' un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa.
Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.
Nel caso di sospensione del lavoro che si verifichi nello stabilimento ove l'operaio e' in trasferta, l'azienda gli corrispondera' la differenza fra il trattamento di integrazione a carico della Cassa integrazione guadagni e la normale retribuzione.
La comunicazione dell'invio in trasferta sara' fatta all'operaio con un preavviso di 48 ore, salvo casi di assoluta urgenza.
Accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di recarsi in trasferta non possono dar luogo a licenziamento.
Art. 28
Art. 28.
TRASFERIMENTI
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', e sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie.
Gli verra' inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' giornaliera, di L. 500 nel caso che il viaggio comporti pernottamento e di L. 200 in caso contrario.
Oltre a quanto sopra previsto, gli verra' corrisposta, se non capo famiglia, una indennita' di trasferimento commisurata a 10 giorni della retribuzione globale giornaliera che andra' a percepire nella nuova residenza.
Se capo famiglia, detta indennita' sara' commisurata a 30 giorni di retribuzione. Tale indennita' di trasferimento sara' ridotta a giorni 5 per gli operai non capi famiglia e a giorni 10 per i capi famiglia, qualora la azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilita' dell'alloggio nel luogo di destinazione.
L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto.
L'operaio che non accetti il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alla normale indennita' di liquidazione prevista dal presente contratto.
Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di trasferirsi in detta zona non possono dar luogo a licenziamento.
Art. 29
Art. 29.
ENTRATA ED USCITA DALLO STABILIMENTO
L'entrata e l'uscita dei lavoratori dallo stabilimento e' disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro, nessun operaio puo' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non puo' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale, permesso del proprio capo, non e' consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
Salvo casi eccezionali il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.
Art. 30
Art. 30.
PERMESSI
Potranno essere accordati brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facolta' per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro allorche' il permesso superi i 15 minuti.
Art. 31
Art. 31.
ASSENZE
Tutte le assenze devono essere giustificate entro le 48 ore successive ai momento dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi d'impedimento.
Ogni assenza ingiustificata sara' punita con una multa non superiore al 15% della paga che l'operaio avrebbe percepito lavorando durante l'assenza.
In caso di malattia, l'operaio dovra', entro 48 ore dall'inizio dell'infermita', salvo giustificato motivo di Impedimento, avvertire la ditta la quale ha facolta' di controllo mediante visita da parte di un medico di fiducia.
Art. 32
Art. 32.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941.
In base a tale accordo l'operaio ha diritto, in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo retribuito della durata di otto giorni consecutivi.
L'assegno di cui sopra sara' corrisposto dalla Ditta all'inizio del periodo di congedo per conto dell'INPS.
Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla azienda dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale, l'azienda stessa concedera' a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a 10 ore lavorative da computarsi in rapporto dell'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto Istituto.
Le norme di cui sopra si considereranno senz'altro integrate o sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.
Art. 33
Art. 33.
FERIE
L'operaio che abbia una anzianita' di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa, azienda, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali, con decorrenza della retribuzione globale nella seguente misura:
- per anzianita' di servizio da 1 anno e fino a 5 anni:
12 giorni lavorativi (ore 96)
- per anzianita' di servizio oltre 5 anni e fino a 10 anni:
14 giorni lavorativi (ore 112)
- per anzianita' di servizio oltre 10 anni e fino a 15 anni:
16 giorni lavorativi (ore 128)
- per anzianita' di servizio oltre i 15 anni:
giorni 18 lavorativi (ore 144).
Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la facolta' dell'azienda di suddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie gli operai nel periodo di tempo compreso fra il 1 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, per scaglioni o individualmente, tenuto conto del desiderio degli operai.
Agli operai che, entro il periodo suddetto, non abbiano ancora maturato un anno di anzianita' sara' consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda in caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avra' diritto al pagamento delle stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli verra' corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianita'.
A richiesta dell'operaio, il pagamento delle ferie potra' essere anticipato all'inizio di esse.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Per tutto quanto non compreso nel presente articolo valgono le disposizioni dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie.
Art. 34
Art. 34.
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303 .
All'operaio ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sara' riconosciuta l'anzianita' relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370 .
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Art. 35
Art. 35.
L TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In caso di malattia od infortunio, l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi senza interruzione di anzianita'.
Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della infermita' o delle sue conseguenze, il rapporto di lavoro sara' risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 42.
Per il trattamento di malattia od infortunio, valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Art. 36
Art. 36.
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per quanto riguarda la gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri.
Art. 37
Art. 37.
PREVIDENZE SOCIALI
L'azienda provvedera' alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai nonche' a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
Art. 38
Art. 38.
IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si la riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell'operaio, l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e doccie, la installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 26, 36, 38, 40 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato, in appendice al presente contratto.
Art. 39
Art. 39.
PRONTO SOCCORSO
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attivita' lavorativa, l'operaio dovra' immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvedera' a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sara' dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all'occorrenza, sara' incaricato di prestare il pronto soccorso.
Al medesimo sara' fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.
Art. 40
Art. 40.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
a) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di paga;
b) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell'articolo 42.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimenti di danno dovranno essere versati all'INAM.
Art. 41
Art. 41.
MULTE E SOSPENSIONI
Le multe saranno inflitte all'operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni per disattenzione al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravita' o recidiva, la Direzione potra' infliggere la sospensione.
Art. 42
Art. 42.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
L'azienda potra' procedere al licenziamento senza preavviso, ne' indennita' nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza, che abbia dato luogo a piu' sospensioni nell'anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilita' delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumita' del personale e del pubblico;
6) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprieta' dell'azienda;
7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardia no o custode dello stabilimento;
9) assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi ai festivo il periodo di un anno.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, l'operaio sara' tenuto al risarcimento o dei danni.
Art. 43
Art. 43.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 42 e le dimissioni dell'operaio non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
6 giornate lavorative in caso di anzianita' presso l'azienda fino a 5 anni;
10 giornate lavorative in caso di anzianita' oltre i 5 anni e fino a 10;
12 giornate lavorative in caso di anzianita' oltre i 10 anni e lino ai 15;
15 giornate lavorative in caso di anzianiti oltre i 15 anni.
A tutti gli effetti del presente contratto, il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nella anzianita'.
L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la retribuzione per le ore lavorative inancanti al compimento del preavviso.
Art. 44
Art. 44
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 42 sara' corrisposta all'operaio una indennita' di licenziamento nella misura seguente:
- dal 1° anno al 5° anno di anzianita' compiuto: giorni 5 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- dal 6° anno al 100 anno di anzianita' compiuto: giorni 6 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- dall'11° anno al 15° anno di anzianita' compiuto: giorni 10 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- per l'anzianita' oltre il 15° anno: giorni 13 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione.
Le maggiori indennita' di cui sopra non verranno corrisposte per l'anzianita' gia' maturata al 31 dicembre 1946.
Per detta anzianita', l'indennita' di licenziamento sara' corrisposta nella misura seguente:
- dal 1° al 4° anno di anzianita' compiuto: giorni 2 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- dal 5° al 10° anno di anzianita' compiuto: giorni 4 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- dall'11° al 15° anno di anzianita' compiuto: giorni 5 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- per l'anzianita' oltre il 15° anno: giorni 7 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione.
Per il computo della retribuzione agli effetti della indennita' di licenziamento si fa riferimento all' art. 2121 del codice civile .
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati dai commi 1 e 3 ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo.
Con l'adozione delle misure progressive attribuita ai singoli scaglioni si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall' art. 2120 del Codice civile mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.
Art. 45
Art. 45.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, saranno corrisposte al lavoratore che abbia compiuto due anni di anzianita' ininterrotta di servizio, le seguenti aliquote della indennita' di licenziamento calcolata secondo le norme del precedente articolo 44:
50% in caso di anzianita' fino a 5 anni;
75% in caso di anzianita' dal 6° fino al 10° anno compreso;
100% dopo l'11° anno di anzianita'.
Agli operai che si dimettano per aver raggiunto i 55 anni di eta' se uomini e i 50 anni di eta' se donne, sara' corrisposta una indennita' in misura pari a quella che sarebbe loro spettata in caso di licenziamento.
Art. 46
Art. 46.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA
In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone sopra indicate, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
In caso di morte non dovuta ad infortunio, dell'operaio che si trovi in trasferta, l'azienda assumera' a suo carico le spese di trasporto della salma nel comune di residenza.
Art. 47
Art. 47.
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono il contratto di lavoro e l'operaio conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione, per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avra' diritto, oltre al normale preavviso, alla indennita' di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 48
Art. 48.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ferme restando le annotazioni sul libretto di lavoro prescritte dalla legge, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda rilascera' all'operaio, all'atto dell'abbandono del servizio, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nell'azienda e le mansioni disimpegnate.
Art. 49
Art. 49.
CONSERVAZIONE UTENSILI
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione; senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti, e qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro dara' diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di licenziamento, deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
L'operaio rispondera' - e la ditta potra' rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreche l'operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
In caso di dissenso sulla responsabilita' e valutazione del danno, la questione sara' sottoposta ad arbitrato.
Le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera provvederanno, con accordi integrativi del presente contratto nazionale, a stabilire un adeguato compenso per il deterioramento degli utensili di proprieta' degli operai nel caso in cui questi siano autorizzati ad usarli.
Art. 50
Art. 50.
VISITE D'INVENTARIO
Nessun operaio potra' rifiutarsi a qualsiasi visita di inventario che, per ordine della ditta, venisse fatta agli oggetti affidatigli e neppure ad eventuali visite personali anche all'uscita dallo stabilimento.
Art. 51
Art. 51.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MAGGIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlative e inscindibili fra loro.
Ferma tale inscindibilita' le Associazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli che siano praticate all'operaio.
Art. 52
Art. 52.
L'indennita' sostitutiva della mensa e' fissata nella misura di L. 30 per ogni giornata di presenza.
Nello stabilimento ove sia istituita la mensa, il concorso degli operai alla spesa della stessa non dovra' essere superiore ad un sesto dell'indennita' sostitutiva. di cui sopra.
L'indennita' sostitutiva non compete quando, esistendo la mensa, l'operaio non partecipi alla medesima per cause non dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute.
Per quanto concerne l'istituzione di refettori e cucine, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Chiarimento a verbale.
In relazione a quanto stabilito dal precedente contratto di lavoro, l'indennita' sostitutiva della mensa si intende riferita agli stabilimenti con piu' di 100 operai. Sara' peraltro continuata la corresponsione della indennita' nella suddetta misura anche in quegli stabilimenti con meno di 100 operai nei quali l'indennita' e' gia' di fatto corrisposta all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 53
Art. 53.
COMMISSIONI INTERNE
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.
Art. 54
Art. 54.
ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Qualora le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le loro organizzazioni territoriali dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate all'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, Amianto-cemento, Calce e Gesso.
Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dall'Associazione Industria italiana, del Cemento, Amianto-cemento, Calce e Gesso alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Art. 55
Art. 55.
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga diversamente.
Art. 56
Art. 56.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga, controversia, questa dovra' essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
Art. 57
Art. 57.
DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente contratto entra in vigore il 1 dicembre 1957 e durera' fino al 30 aprile 1960.
Esso si intendera' automaticamente prorogato, di anno in anno se non sara' disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza. In tal caso la parte che da' la disdetta, dovra' presentare all'altra parte lo schema del nuovo contratto almeno due mesi prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale