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060U1018

IT - DPR

060U1018

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1018)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra la confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Braccianti Salariati Agricoli, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana del Lavoro, l'Unione italiana Lavoratori della Terra, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della U.I.L. Terra; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Braccianti Salariati Operai Specializzati Agricoli, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 30 del 2 febbraio 1960, del patto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti agricoli avventizi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 51. - VILLA

Patto collettivo

PATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
15 FEBBRAIO 1957 PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI
Addi' 15 febbraio 1957, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 101,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Alfonso Gaetani, anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti; assistito dal dott. Antonio Zappi Recordati, Direttore generale, e dai sigg. dott. Michelangelo De Palma, dott. Mario Mancini, dott. Mario Benacchio, dott. Giuseppe Castellari, comm. Francesco Achilli, ingegnere Luigi Franchino, dott.
Aristodemo Cerea, signor G. B. Bachini, avv. Aldo Bonomi, geom. Carlo Ricci, m.se dott. Federico Pucci della Genga; Mattia Armenante, dott.
Alberto Pisinicca, avv. Piero Tola Sulis, dott. Flavio Podesta', comm. Pietro Uva, cav. Renato Pichi, cav. Vincenzo Malzani;
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente on.le dott. Paolo Bonomi, assistito dall'on.le Ferdinando Truzzi, dal dott. Luigi Anchisi, dall'avv. Odoardo Censi e dall'avv. Attilio Parlagreco;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE BRACCIANTI SALARIATI AGRICOLI, rappresentata dai Segretari nazionali Luciano Romagnoli, Otello Magnani, Vincenzo Galetti, Renato Tramontani, Carlo Fermariello; assistiti dai signori Oderso Montermini, Arnaldo Aldrovandi, Antonio Dore, Federico Montanari, Decimo Martelli, Domenico Di Pippo, Antonio Somma, Armando Chieregatti, Raffaele Ferrari, Salvatore Rindone, Luciano Pagnoni, Enrico Degli Angeli; presente il segretario della C.G.I.L. senatore Renato Bitossi:
la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE - F.I.S.B.A. aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario responsabile Angelo Formis e dai vice segretari Simonte Giovanni, Apostoli Piero, Meles Giuseppe e Spitalieri Onofrio; assistiti dai sigg. Romanini William, Bracchi Lino, Marconi Idolo, Sitta Arrigo, Mazzoli Giuseppe; presenti l'onorevole Giulio Pastore, Segretario generale della C.I.S.L.; dott. Bruno Storti, Segretario generale aggiunto della C.I.S.L.; l'on.le. Enrico Parri, Segretario confederale per il settore terra della C.I.S.L.;
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari nazionali Italo Viglianesi e Raffaele Tanni;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA TERRA, rappresentata dati Segretari nazionali Giordano Gattamorta e Amedeo Sommovigo;
il SINDACATO NAZIONALE SALARIATI E BRACCIANTI DELLA U.I.L. TERRA, rappresentato dal Segretario Paolo Tisselli;
si e' stipulato il presente Patto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Repubblica italiana.
Addi' 15 febbraio 1957, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 101,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Alfonso Gaetani, anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti; assistito dal dott. Antonio Zappi Recordati, Direttore generale, e dai sigg. dott. Michelangelo De Palma, dott. Mario Mancini, dott. Mario Benacchio, dott. Giuseppe Castellari; comm. Francesco Achilli, ingegnere Luigi Franchino, dott.
Aristodemo Cerea, signor G. B. Bachini, avv. Aldo Bonomi, geom. Carlo Ricci, m.se dott. Federico Pucci della Genga; comm. Mattia Armenante, dott. Alberto Pisinicca, avv. Pietro Tola Sulis, dott. Flavio Podesta', comm. Pietro Uva, cav. Renato Pichi, cav. Vincenzo Malzani;
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente on.le dott. Paolo Bonomi, assistito dall'on.le Ferdinando Truzzi, dal dottor Luigi Anchisi, dall'avv. Odoardo Censi e dall'avv. Attilio Parlagreco;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE BRACCIANTI SALARIATI OPERAI SPECIALIZZATI AGRICOLI, rappresentata dal Segretario reggente sig. Gennaro Romano, assistito dal dott. Diano Brocchi Segretario nazionale della C.I.S.N.A.L. TERRA e dall'avv. Nicola Fazio della Segreteria stessa; presente l'on. prof. Giuseppe Landi, Segretario generale della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
si e' stipulato il presente Patto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere la tutto il territorio della Repubblica italiana.
NORMA N. 1
Oggetto del patto
Il presente patto nazionale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.
Dette norme divengono operanti mediante il loro trasferimento nei contratti collettivi provinciali nei termini previsti nell'impegno a verbale annesso.
NORMA N. 2
Definizione braccianti avventizi
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.
NORMA N. 3
Assunzione
Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.
NORMA N. 4
Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi
Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non e' ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
NORMA N. 5
Orario di lavoro
I contratti collettivi provinciali stabiliranno l'orario ordinario giornaliero nei vari mesi dell'anno in relazione alle condizioni di ambiente e alle esigenze stagionali.
Tale orario non potra' eccedere le otto ore giornaliere salvo durante il solo periodo di piu' intensi lavori, per non piu' di tre mesi nell'anno, in cui potra' essere maggiorato di un'ora. Tale norme non si applica ai lavori di mietitura e di trebbiatura, in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Ove ne sia ravvisata la necessita', le Organizzazioni provinciali dipendenti hanno la facolta' di stipulare accordi speciali, in deroga alle disposizioni di cui sopra, nei seguenti casi:
a) qualora in qualche zona o comune della provincia venga constatata una preoccupante situazione di disoccupazione agricola, anche durante il periodo di piu' intensi lavori, l'orario ordinario giornaliero potra' essere limitato, per le stesse zone o gli stessi comuni, ad un massimo di otto ore;
b) qualora in qualche zona o comune dello provincia, venga constatata carenza di mano d'opera nello anzidetto periodo, l'orario ordinario giornaliero potra' essere portato per le stesse zone o gli stessi comuni, ad un limite massimo di dieci ore, per non oltre tre mesi.
Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.
NORMA N. 6
Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba. I limiti del lavoro notturno al coperto verranno stabiliti nei contratti provinciali;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma 7, nonche' la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potra' superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessita' e non dovranno avere percio' carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma della presente Norma.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:
- lavoro straordinario 16%;
- lavoro festivo 25%;
- lavoro notturno 30%.
in quelle province in cui i contratti collettivi vigenti contemplino le maggiorazioni per detti lavori calcolate solo sulla paga base, si procedera' alla necessaria conversione salve le condizioni di miglior favore.
Le maggiorazioni per il lavoro notturno-festivo e straordinario-festivo verranno stabilite nei contratti provinciali.
Non si fara' luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.
NORMA N. 7
Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il 1° dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
5) il giorno di lunedi dopo Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il giorno del Corpus Domini
8) il 1 maggio - Festa del Lavoro;
9) il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;
10) il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto - Giorno dell'Assunzione della B.
Vergine Maria;
12) il 1 novembre - Ognissanti;
13) il IV novembre - Giorno dell'Unita' Nazionale;
14) l'8 dicembre - Giorno dell'Immacolata Concezione;
15) il 25 dicembre - Giorno di Natale;
16) il 26 dicembre - S. Stefano;
17) la Festa del Patrono del luogo.
NORMA N. 8
Retribuzione del lavoratore avventizio
I contratti provinciali di lavoro debbono stabilire la retribuzione oraria, che dovra' essere concordata tra le Organizzazioni sindacali competenti per territorio.
Gli elementi che formano la retribuzione oraria del lavoratore avventizio sono:
- la paga base;
- l'indennita' di contingenza.
Al lavoratore compete inoltre una indennita', in luogo delle festivita' nazionali e infrasettimanali, nonche' di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non puo' beneficiare il bracciante avventizio, perche' propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
Tale indennita', che verra' corrisposta mediante una maggiorazione dell'11% sull'insieme della paga base e contingenza, dovra' essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennita' stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.
Restano ferme le condizioni di miglior favore riconosciute ai lavoratori, sia di istituti che di percentuali, nei contratti provinciali esistenti, intendendosi comunque che qualunque indennita' uguale o piu' alta dell'11% riferita ad uno o piu' titoli di cui sopra, si considera comprensiva di quella globale sopra indicata.
(vedi dichiarazione a verbale A)
NORMA N. 9
Classificazione e retribuzione delle categorie per eta' e sesso
La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi e' determinata, nel modo seguente, salve le condizioni di miglior favore contenute nei contratti collettivi vigenti:
UOMINI
dai 18 sino ai 65 anni compiuti 100%;
dai 17 ai 18 anni compiuti 80% della unita' piena uomo;
dai 16 ai 17 anni compiuti 75% della unita' piena uomo;
dai 15 ai 16 anni compiuti 60% della unita' piena uomo;
dai 14 ai 15 anni compiuti 50% della unita' piena uomo.
DONNE
dai 17 ai 55 anni compiuti 70% della unita' piena uomo;
dai 16 ai 17 anni compiuti 62% della unita' piena uomo;
dai 15 ai 16 anni compiuti 55% della unita' piena uomo;
dai 14 ai 15 anni compiuti 50% della unita' piena uomo.
(vedi dichiarazione a verbale B)
NORMA N. 10
Attrezzi di lavoro
Il lavoratore e' tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e rispondera' delle perdite e danni a lui imputabili.
NORMA N. 11
Previdenza, assistenza, assegni familiari
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.
NORMA N. 12
Tutela della maternita'
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.
NORMA N. 13
Zone malariche
Nelle province ove esistono zone riconosciute malariche a termine delle vigenti disposizioni, i contratti collettivi stabiliranno l'obbligo per i datori di lavoro della somministrazione gratuita del chinino a norma di legge, nonche' la corresponsione ai lavoratori, durante alcuni periodi dell'anno, di una particolare indennita' in aggiunta alla normale retribuzione.
La misura di tale indennita' nonche' la durata dei periodi suddetti verranno fissate nei contratti stessi.
NORMA N. 14
Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza, il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti collettivi provinciali di lavoro dovranno prevedere le infrazioni disciplinari, passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversia a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procedera' al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 15.
NORMA N. 15
Controversie individuali
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovra' essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovra' aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.
Le modalita' relative dovranno essere previste nei contratti collettivi provinciali.
NORMA N. 16
Controversie collettive
Le controversie collettive che dovessero sorgere per la applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.
NORMA N. 17
Condizione di miglior favore
Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori contenute nei contratti collettivi provinciali.
NORMA N. 18
Efficacia del patto
Le norme contenute nel presente patto hanno carattere tassativo agli effetti della stipulazione dei contratti collettivi provinciali e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti, sempre fermo restando il disposto della norma n. 17.
Le norme del presente Patto Collettivo Nazionale si intendono riferite e pienamente operanti anche nei riguardi degli eventuali contratti collettivi regionali.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.
NORMA N. 19
Durata del patto.
Il presente patto ha la durata iniziale di anni due a decorrere dal 15 febbraio 1957.
Esso si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.
La parte che avra' data disdetta dovra' comunicare alla contro-parte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.
La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avra' inizio un mese dopo la presentazione.
Il presente patto conservera' la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.
IMPEGNO A VERBALE
Per l'applicazione della norma n. 1 del Patto collettivo Nazionale di lavoro per i braccianti avventizi del 15 febbraio 1957 le parti contraenti convengono:
1) Le norme del Patto nazionale debbono essere trasferite nei contratti collettivi provinciali, entro due mesi dalla data della sua stipulazione, in tutte quelle province nelle quali i contratti collettivi risultino scaduti e regolarmente disdettati sempreche' non siano stati rinnovati alla data di stipulazione del Patto stesso;
2) Nelle rimanenti province le Norme dal Patto nazionale dovranno essere trasferite nei contratti collettivi provinciali alla data di inizio dell'annata agraria immediatamente successiva a quella in corso al momento della stipulazione del Patto stesso;
3) In tutte le province di cui ai precedenti punti 1 e 2 le disposizioni della norma n. 8 e relativa dichiarazione a verbale A) riguardanti l'aggiornamento del terzo elemento comprensivo della forfetizzazione delle feste infrasettimanali deve essere trasferita entro un mese dalla stipulazione del Patto stesso;
4) Le Norme del Patto Nazionale diverranno direttamente operanti nei confronti dei singoli datori di lavoro e lavoratori alla scadenza dei termini previsti ai punti 1), 2) e 3), nel caso che il trasferimento di esse nei contratti collettivi provinciali non sia avvenuto;
5) Le Organizzazioni Nazionali contraenti si impegnano di intervenire direttamente e congiuntamente in quelle province nelle quali alla scadenza dei termini di cui ai punti 1), 2) e 3) non abbia avuto luogo il trasferimento delle Norme Nazionali nei contratti provinciali.
DICHIARAZIONE A VERBALE A) SULLA NORMA N. 8
Le Delegazioni dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro al fine di agevolare l'applicazione della norma nazionale n. 8 ed in particolare per quanto si riferisce il terzo elemento, constatate le diverse situazioni esistenti nelle Province, ritengono opportuno stabilire quanto appresso:
1) Nelle Province nelle quali per contratto o per accordo oltre alla percentuale del terzo elemento, in misura inferiore all'11%, viene applicata letteralmente la legge n. 90 sulle festivita' infrasettimanali (nel senso che viene corrisposto ai lavoratori ogni qualvolta ricadono le condizioni previste dalla legge il trattamento che la stessa stabilisce), tale trattamento verra' automaticamente a cessare all'atto dell'applicazione della norma n. 8 in quanto esso viene forfetizzato e conglobato nell'll% della norma nazionale;
2) Nelle Province in cui in aggiunta al terzo elemento previsto dal Patto Nazionale del 1950 - o nella stessa misura o in misura superiore - e nelle quali ai fini dell'applicazione della legge n. 90 sia stato concordato un compenso in cifra finita, oraria o giornaliera, in aggiunta al terzo elemento a titolo di festivita' infrasettimanale, tale compenso va trasformato in percentuale in rapporto alla retribuzione ed aggiunto al terzo elemento previsto dal contratto. Se la conversione in percentuale risulta globalmente inferiore allo 11% va applicato l'11% previsto dalla norma nazionale, se invece risultasse superiore vanno mantenute le condizioni di miglior favore.
DICHIARAZIONE A VERBALE B) SULLA NORMA N. 9
Classificazione per eta' e sesso
Le parti sottoscritte riconoscono che la classificazione dei lavoratori per eta' e sesso stabilita dalla norma n. 9 ai fini della retribuzione vale ad ogni effetto inerente al rapporto di lavoro.
ACCORDO SULLA INDENNITA' DI PERCORSO
NELLE PROVINCE DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE
Considerato che l'indennita' di percorso e' prevista solo in alcuni contratti dell'Italia meridionale e delle Isole; premesso che il presente accordo non puo' creare precedente alcuno ne' di diritto ne' di fatto per le altre province, le Organizzazioni stipulanti convengono di regolamentare come appresso detta indennita' per le sole province dell'Italia meridionale e delle Isole nelle quali essa e' gia' in atto, o, non essendolo ancora, si riscontrino analoghe condizioni ambientali.
In relazione a quanto sopra qualora in dette province la distanza del luogo di lavoro dalla residenza del lavoratore superi i 4 chilometri, il percorso eccedente detta distanza sara' a carico del datore di lavoro nella misura di 1/4 d'ora di salario per ogni chilometro, sempre che questi non fornisca il mezzo di trasporto.
Restano ferme le condizioni di miglior favore.
Le Organizzazioni sindacali delle province sopra indicate in sede di stipulazione del contratti collettivi per gli avventizi, dovranno prevedere le modalita' relative all'applicazione dell'indennita' in parola.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI
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