056U1187
056U1187
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 settembre 1956 n. 1187)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227 ; 4 settembre 1930, n. 1312 ; 1 ottobre 1931, n. 1778 ; 27 ottobre 1932, n. 2092 ; 6 dicembre 1934, n. 2394 ; 1 ottobre 1936, n. 2502 ; 12 maggio 1939, n. 1315 ; 5 ottobre 1939, n. 1644 ; 11 luglio 1941, n. 848 ; 18 luglio 1942, n. 928; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947 n. 694 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414 ; 30 luglio 1950, n. 1268 ; 31 ottobre 1950, n. 1307 ; 5 agosto 1951, n. 1311 ; 27 ottobre 1951, n. 1792 ; 3 ottobre 1952, n. 4541 ; 11 marzo 1953, n. 545 ; 12 maggio 1953, n. 547 ; 30 giugno 1954, n. 742 ; 30 giugno 1954, n. 755 ; 14 agosto 1954, n. 862 ; 14 settembre 1954, n. 1231 ; 29 ottobre 1954, n. 1319 ; 29 ottobre 1954, n. 1457 ; 1 marzo 1955, n. 222 ; 24 luglio 1955, n. 799 ; 21 settembre 1955, n. 956 , e 4 ottobre 1955, n. 961 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 43. E' abrogata la norma di cui al decimo comma, in base alla quale gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lettere: storia medioevale e storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra.
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "semeiotica chirurgica".
Art. 94. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria sono aggiunti quelli di:
50) "Elettronica";
51) "Psicotecnica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 106. - CARLOMAGNO