056U1147
056U1147
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 settembre 1956 n. 1147)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225 ; 20 settembre 1928, n. 2251 ; 31 ottobre 1929, n. 2473 ; 30 ottobre 1930, n. 1916 ; 22 ottobre 1931, n. 1339 ; 27 ottobre 1932, n. 2098 ; 13 dicembre 1934, n. 2408 ; 1 ottobre 1936, n. 2462 ; 27 ottobre 1937, n. 2170 ; 9 maggio 1939, n. 1314 ; 5 ottobre 1939, n. 1744 ; 26 ottobre 1940, n. 2071 ; 27 aprile 1942, n. 469 ; 24 ottobre 1942, n. 1652; e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97 ; 30 ottobre 1949, n. 1169 ; 31 ottobre 1950, n. 1309 ; 11 aprile 1951, n. 566 ; 27 ottobre 1951, n. 1801 ; 25 marzo 1952, n. 872 ; 25 luglio 1952, n. 1351 ; 12 settembre 1952, n. 386 ; 30 ottobre 1952, n. 4558 ; 11 marzo 1953, n. 546 ; 11 marzo 1953, n. 756 ; 6 ottobre 1953, n. 1089 ; 23 marzo 1954, n. 743 ; 10 aprile 1954, n. 737 ; 26 ottobre 1954, n. 1294 ; 11 aprile 1955, n. 625 ; 2 agosto 1955, n. 909 e 4 ottobre 1955, n. 1085 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 31. - Il secondo comma e' abrogato.
Art. 33. - E' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio direttivo del seminario e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta' giuridica; esso elegge, nel proprio seno, un direttore con facolta' di conferma".
Art. 38. - Il secondo comma e' cosi' modificato:
"Gli Istituti sono retti dal Consiglio dei rispettivi professori di ruolo e non di ruolo, con un direttore nominato ogni anno dal rettore su proposta del Consiglio della Facolta' di giurisprudenza".
Art. 89. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "chimica farmaceutica applicata".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 46. - CARLOMAGNO