058U1167
058U1167
Disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958 n. 1167)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 , recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443 , e successive modificazioni; Visto il regolamento per il servizio degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e contabilita' dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898 ; Visto il regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, approvato con regio decreto 6 aprile 1923, n. 729 , e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882 , e successive modificazioni; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono stabilite con decreti del Ministro per la difesa.
Con decreti Ministeriali sara' altresi' indicata, quando del caso, la corrispondenza fra la classificazione e la denominazione attuale e quelle che saranno stabilite a termine del precedente comma.
Art. 2
Il servizio che per prim o adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone la identificazione e la classificazione all'organo di codificazione, specificandone la denominazione, le caratteristiche tecniche o funzionali, l'unita' di distribuzione o di misura e il relativo valore d'inventario.
L'organo di codificazione provvede a schedare ed a codificare il materiale proposto; se il materiale risulti gia' schedato l'organo predetto attribuisce ad esso i dati di codificazione gia' esistenti.
Con circolare a firma del Ministro o, per delega, del direttore generale, si provvede a disporre l'immissione del materiale schedato nell'Amministrazione indicandone i dati di codificazione.
Art. 3
La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, e' subordinata all'autorizzazione, di massima o per singola vendita, che sara' data dal Ministero stesso, indipendentemente dall'attuale classe di appartenenza dei materiali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - SEGNI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 5. - RELLEVA