061U0443
061U0443
Convenzione istituzione un posto di assistente di ruolo Università Genova (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 marzo 1961 n. 443)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 23 novembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub- art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, in base al decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1172 e successive modificazioni.
Art. 3
L'Universita' di Genova versera', allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'Ente finanziatore a norma degli articoli 3 e 4 della convenzione nonche' le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.
Art. 4
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui ai precedente art. 2 verra' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Art. 5
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 190. - VILLA
Art. 1
Repertorio n. 113
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di "Igiene" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova.
L'anno millenovecentosessanta, a questo di 23 del mese di novembre in Genova, in una sala di Palazzo Tursi, via Garibaldi, n. 9,
innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti della Universita' stessa,
giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:
prof. avv. Carlo Cereti, nato a Genova il 21 ottobre 1896, nella sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di Genova,
espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della
predetta Universita', alla stipula del presente atto con delibera in data 4 febbraio 1960;
dott. Nicio Giuliani, nato a Castel del Monte (L'Aquila) l'11
maggio 1908, nella sua qualita' di commissario straordinario al
comune di Genova, autorizzato alla stipulazione deli predetto atto con delibera del 28 ottobre 1960;
i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,
Premesso
a) che per la rilevazione di dati e per studi, osservazioni e
ricerche sull'inquinamento atmosferico nell'ambito del territorio del comune di Genova, e' necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente alla cattedra, di Igiene;
b) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di
Genova, con le rispettive deliberazioni in data 29 e 26 ottobre
1960, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di
accettare, con il piu' vivo compiacimento, l'offerta del comune di Genova ed hanno approvato all'unanimita' lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti; tutto cio'
premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena
capacita' giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti su indicate, la seguente convenzione:
Art. 1.
Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Genova sara' istituito, ai sensi dell' art. 13-bis della
legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente, in aggiunta a
quelli assegnati alla predetta Facolta', da destinarsi alla cattedra di Igiene.
Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di
quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sara'
quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 , riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.
Art. 2
Art. 2.
L'Universita' degli studi di Genova - cattedra di Igiene della
Facolta' di medicina e chirurgia - assume l'obbligo di utilizzare il titolare del citato posto di assistente per la rilevazione di
dati e per studi, osservazioni e ricerche sull'inquinamento atmosferico nell'ambito del territorio dei comune di Genova.
L'Universita' di Genova assume altresi' l'obbligo - tramite
l'Istituto di igiene - di comunicare periodicamente al comune di
Genova i dati circa le rilevazioni effettuate ed i risultati degli studi e ricerche eseguiti.
Art. 3
Art. 3.
Il comune di Genova assume l'obbligazione di corrispondere
all'Universita' di Genova, per il finanziamento del posto di
assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti
fissi spettanti ai titolare del posto stesso, compresi gli oneri
fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del
predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del
Tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo del titolare. Le somme, da versare in quattro rate trimestrali anticipate, sono
determinate in lire 1.600.000 (un milioneseicentomila) per
l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno
speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.
Art. 4
Art. 4.
Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del
personale assistente disposto dallo Stato la somma di cui al
precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Universita'
di Genova e' tenuto a versare allo Stato, il comune di Genova,
versera', annualmente, all'Universita', la somma occorrente per
integrare la differenza suddetta, fermo restando che l'inadempienza
a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della
convenzione; il posto di cui trattasi sara' soppresso e il titolare cessera' dal servizio.
Art. 5
Art. 5.
La presente convenzione si intendera', inoltre, decaduta:
a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive
scadenze di cui al successivo art. 6;
b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi
momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.
In tutti i casi suddetti il posto d'assistente si intendera'
senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio
Art. 6
Art. 6.
L'Universita' degli studi di Genova, si obbliga, in esecuzione della presente convenzione:
a) a versare allo Stato annualmente l'ammontare complessivo degli
emolumenti dovuti all'assistente che verra' assegnato
all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto
assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;.
b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le
eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento
allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera a).
Art. 7
Art. 7.
La presente convenzione avra' la durata di anni dieci, con
decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intendera' tacitamente rinnovata per un
ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Art. 8
Art. 8.
La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse del
l'Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di
registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il decreto che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di ruolo.
Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto, ufficiale rogante, e redatto in numero di 5 facciate e 23 righe da persona di mia
fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perche'
conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.
Dopodiche viene cosi firmato:
F.to: prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualita'
F.to: dott. Nicio Giuliani
F.to: dott. Mario Alburno, rogante
Registrato a Genova, Ufficio registro atti pubblici il
24 novembre 1960, vol. 83;, n. 010919, con lire: gratis.