Monitoring Gesetzessammlung

060U0564

IT - DPR

060U0564

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1960 n. 564)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 145 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1931, n. 582 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675 ; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le voci n. 1 e n. 2 della tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 , concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
1. Lettere:
per i primi 20 grammi....................................... L. 30 per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione........... " 20 lettere a tariffa ridotta:
per i primi 20 grammi..................................... " 15 per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione......... " 10
2. Biglietti postali (messi in vendita dall'Amministrazione
delle pp. e tt.):
per i primi 20 grammi....................................... " 35 per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione........... " 20

Art. 2

Il presente decreto avra' effetto dal 1 luglio 1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 maggio 1960 GRONCHI TAMBRONI - MANNA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 75. - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht