Monitoring Gesetzessammlung

058U0797

IT - DPR

058U0797

Riordinamento delle Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 maggio 1958 n. 797)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 ; Visto il regio decreto 2 marzo 1931, n. 600 , con cui fu istituita in ciascun capoluogo di Provincia una Commissione locale per la pesca fluviale e lacuale; Visto l' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396 , con il quale furono devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni in materia di pesca, gia' spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad esclusione di quelle relative alle acque interne; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600 , assumono la denominazione di "Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci".

Art. 2

Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Fanno parte di ciascuna Commissione:
a) il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio;
b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
d) il capo dell'Ufficio del Genio civile;
e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;
f) il presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;
g) due membri designati, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni nazionali piu' rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.
I membri di cui alla lettera g) del presente articolo durano in carica tre anni.

Art. 3

La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti piu' province.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1958 GRONCHI ZOLI - COLOMBO - TAMBRONI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 157. - DI PRETORO
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