058U0651
058U0651
Istituzione della pretura nel comune di Cantu'. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 giugno 1958 n. 651)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 77, primo comma , e 87, primo comma, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , con la quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari; Vista la deliberazione in data 14 maggio 1958, con la quale la Commissione consultiva istituita con l'art. 5 della predetta legge ha espresso parere favorevole alla istituzione della pretura nel comune di Cantu'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nel comune di Cantu' e' istituita la pretura, con giurisdizione sui comuni di Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantu', Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo e Mariano Comense.
Art. 2
Nella pretura di Como sono soppressi un posto di pretore e un posto di cancelliere in sottordine.
E' soppresso altresi' un posto di ufficiale giudiziario nell'ufficio unico presso il Tribunale di Como.
Alla pretura di Cantu' sono assegnati un posto di pretore, uno di cancelliere di 1ª classe e un posto di ufficiale giudiziario.
Art. 3
Il contributo dello Stato al comune di Cantu' per le spese relative ai locali e ai mobili della pretura, di cui all' art. 2, comma primo, della legge 24 aprile 1941, n. 392 , e all' art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , e' elevato a lire 300 mila annue, mediante corrispondente riduzione del contributo assegnato al comune di Como.
Art. 4
La pretura di Cantu' comincera' a funzionare il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il presente decreto sara' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Como alla data predetta - fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento - se provenienti dal territorio dei Comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione della pretura di Cantu'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° giugno 1958 GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 21. - RELLEVA