058U0374
058U0374
Modificazione della misura del contributo, dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958 n. 374)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1917, n. 1378 ; Visti gli articoli 17, comma secondo , e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Visto l' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' stabilito nella misura del 2,30 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 40. - RELLEVA