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059U1386

IT - DPR

059U1386

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959 n. 1386)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cooperazione tra l'Italia e il Brasile nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare con scambi di Note, concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XI dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 205. - VILLA

Art. I

Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, nel
campo degli usi pacifici dell'energia nucleare e scambi di Note.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile desiderosi di collaborare fra loro, nel quadro degli organismi internazionali e degli accordi di cui ciascuno e' parte, allo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare nei rispettivi Paesi,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Per l'applicazione del presente Accordo sono stabilite le
definizioni seguenti:
a) "Materie tessili speciali" - questa designazione comprende: il
plutonio 239; l'uranio 233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233; qualsiasi materiale contenente una o piu' delle materie sopraccennate; qualsiasi materia fissile classificata in seguito come materia fissile speciale mediante convenzione fra le Parti Contraenti, in aggiunta al presente Accordo. L'espressione materia fissile speciale non e' pero' applicabile alle materie grezze;
b) "Uranio arricchito negli isotopi 235 o 233" - e' l'uranio che contiene l'isotopo 235, o l'isotopo 233, o l'uno e l'altro, in tale quantita' che il rapporto fra la somma delle quantita' di questi isotopi e la quantita' d'isotopo 238 sia superiore al rapporto fra la quantita' dell'isotopo 235 e quella dell'isotopo 238 che esiste nell'uranio naturale;
c) "Materie grezze" - sotto questa designazione si intende:
l'uranio naturale; l'uranio contenente un tenore in isotopo 235 inferiore a quello dell'uranio naturale; il torio; qualsiasi materiale sopraccennato nella forma di metallo, lega, composti chimici o concentrati;
qualsiasi materiale contenente una o piu' delle materie
sopraccennate in tenore convenuto fra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo; e qualsiasi altro materiale che sia in seguito considerato materia grezza per le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo;
d) "Minerale nucleare" - i minerali contenenti elemento od
elementi fertili e tessili in proporzioni e condizioni stabilite mediante convenzione fra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, e che possono essere utilizzate industrialmente per ottenere delle materie grezze.

Art. II

Articolo II
Le Parti Contraenti si scambieranno reciprocamente, nei limiti ed alle condizioni consentiti dai rispettivi impegni internazionali, le informazioni scientifiche e tecniche non classificate come segrete in loro possesso, relative all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare ed ai problemi sanitari e di sicurezza ad essa collegati.
La trasmissione di informazioni, aventi valore commerciale, sara' fatta nei modi e alle condizioni da concordarsi, tenendo conto dell'interesse delle persone dalle quali le informazioni provengono.
La Parte Contraente, che beneficia delle informazioni, avra' la
facolta':
a) di usarne liberamente ai suoi fini, salvo il rispetto degli
eventuali diritti di brevetto;
b) di comunicarle a terzi, salvo espressa indicazione contraria della Parte dalla quale le informazioni provengono e salvi comunque i diritti di quest'ultima, di persone soggette alla sua sovranita' e di terzi.
Ciascuna Parte Contraente avra' responsabilita' esclusiva in ordine
all'applicazione e all'uso delle informazioni che riceve. Resta pertanto esclusa ogni responsabilita' diretta o indiretta della Parte dalla quale le informazioni provengono, quanto all'esattezza, alla completezza e all'utilita' dei dati forniti.

Art. III

Articolo III
Le Parti Contraenti si presteranno, nei limiti consentiti dai
rispettivi impegni internazionali, reciproca assistenza nella ricerca scientifica e tecnica relativa alla utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici:
a) collaborando alla progettazione e all'esecuzione dei piani di ricerca scientifica e tecnica, intrapresi da ciascuna ed ai quali la partecipazione dell'altra si rivelasse opportuna;
b) progettando e realizzando insieme, nell'interesse di entrambe;
piani di ricerca scientifica e tecnica la cui attuazione in comune si rivelasse utile.

Art. IV

Articolo IV
Anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo precedente, le Parti Contraenti si scambieranno reciprocamente studiosi e tecnici per cicli di lezioni, conferenze e seminari, e ciascuna di esse assicurera' ospitalita' nei suoi centri di ricerca a studenti, tecnici, specialisti e docenti dell'altra Parte Contraente. Per la pratica attuazione di quanto previsto nel presente articolo, gli Enti citati all'articolo VIII del presente Accordo procederanno, di volta in volta, a mutue intese.

Art. V

Articolo V
Ciascuna Parte Contraente consentira', ogni qualvolta sara'
possibile, che tecnici, studiosi e specialisti dell'altra Parte partecipino, in qualita' di osservatori, agli studi e ai lavori di progettazione e alla realizzazione di impianti industriali e di laboratori per l'utilizzazione a scopi pacifici dell'energia nucleare, nonche' al funzionamento degli impianti stessi, allo scopo di agevolare l'altra Parte nella formazione del proprio personale specializzato.

Art. VI

Articolo VI
Compatibilmente con gli impegni attualmente in vigore fra gli Stati
Uniti del Brasile e terzi Stati, scienziati e tecnici italiani collaboreranno con scienziati e tecnici brasiliani nella prospezione e nella ricerca di giacimenti di uranio e di torio in territorio brasiliano.
I risultati di dette ricerche saranno presentati a entrambi i
Governi, ma non saranno divulgati dal Governo italiano se non previo accordo con il Governo brasiliano.
Nel caso che le prospezioni effettuate sul territorio brasiliano, in virtu' del presente Accordo, diano risultati positivi, il Governo italiano ed il Governo brasiliano si consulteranno per l'eventuale utilizzazione di detto materiale, nel quadro delle rispettive legislazioni e degli impegni internazionali da essi anteriormente assunti.

Art. VII

Articolo VII
Compatibilmente con la Legislazione italiana e con gli impegni
internazionali attualmente in vigore, il Governo italiano si dichiara pronto a negoziare con il Governo brasiliano accordi tendenti alla trasformazione di minerali, materie grezze nucleari e materie tessili speciali, per conto del Brasile, a condizione che se necessaria, sia ottenuta l'autorizzazione dell'Euratom.

Art. VIII

Articolo VIII
La concreta, attuazione dei programmi di collaborazione
scientifica, tecnica e industriale di cui al presente Accordo sara' affidata agli Enti, Organi e Autorita' competenti secondo la
legislazione di ciascuna
Parte Contraente e, in particolare, per il Brasile, alla "Commissao
Nacional de Energia Nuclear" (CNEN), e, per l'Italia, al "Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari" (CNRN).

Art. IX

Articolo IX
Le disposizioni del presente Accordo sono vincolanti per le Parti Contraenti solo nella misura in cui esse siano compatibili con l'ordinamento interno delle Parti stesse e con gli impegni anteriormente assunti da ciascuna parte verso altri Stati, o verso organizzazioni internazionali alle quali partecipano o potranno partecipare.
L'attivita' che le Parti Contraenti e le persone soggette alla loro
sovranita' svolgeranno in base al presente Accordo sara' strettamente limitata alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. Le Parti Contraenti, ogni qualvolta necessario, concorderanno le clausole relative ai controlli attinenti alle attivita' effettuate in base al presente Accordo.

Art. X

Articolo X
a) Il presente Accordo avra' la durata di tre anni, potendo essere rinnovato, tacitamente, per successivi periodi della stessa durata.
b) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a sei mesi dalla
data, in cui una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra la sua decisione di denunciarlo.
c) Nella eventualita' di denuncia dell'Accordo i contratti od
accordi conclusi nel quadro della sua applicazione rimarranno in vigore per i periodi in ciascuno di essi stabiliti, salvo contrarie intese fra le Parti Contraenti.

Art. XI

Articolo XI
Il presente Accordo sara' ratificato dalle Parti Contraenti in
conformita' alle rispettive norme costituzionali ed entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che sara' effettuato a Roma il piu' presto possibile.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.
Fatto a Rio de Janeiro il sei settembre millenovecentocinquantotto,
in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
FRANCISCO NEGRAO DE LIMA
GIUSEPPE MEDICI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo-Scambio di Lettere

N. 4034
Rio de Janeiro, 6 settembre 1958
Signor Ministro,
All'atto della firma dell'Accordo di cooperazione nucleare concluso
oggi fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti del Brasile, ho l'onore di farLe, a nome del mio Governo, la seguente comunicazione.
Mediante il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e entrato in vigore il 1 gennaio 1958, l'Italia, e' divenuta uno dei Paesi membri della Comunita' Europea dell'Energia Atomica. A tale Comunita' Europea gli Stati membri hanno riconosciuto certi diritti che investono anche il campo delle relazioni con altri Stati.
Correlativamente gli Stati membri sono soggetti a talune obbligazioni, su alcune delle quali desidero attirare l'attenzione del Governo brasiliano, dato che lo Accordo firmato in data odierna stabilisce al suo articolo IX che le sue disposizioni sono vincolanti solo nella misura in cui esse siano compatibili con gli impegni internazionali anteriormente assunti da ciascuna parte.
In virtu' dell'articolo 29 del Trattato di Euratom, una speciale
categoria di cognizioni scientifiche o industriali non puo' divenire oggetto di scambio con uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, se non in virtu' di un Accordo concluso dalla Commissione di Euratom, o da essa esplicitamente autorizzato. Nel caso che si riconoscesse l'opportunita' di addivenire a scambi di cognizioni di tale natura, il Governo italiano si dichiara fin da ora disposto a raccomandare alla Commissione della C. E. E. A. di concludere un accordo al riguardo col Governo brasiliano o di autorizzare il Governo italiano a concluderlo. Sono certo che, qualora venisse congiuntamente riconosciuta l'opportunita' di addivenire allo scambio di tali cognizioni, diverse da quelle previste all'articolo 2 dell'Accordo firmato in data odierna la Commissione di Euratom considererebbe con la massima attenzione la possibilita' di addivenire ad un accordo, o di autorizzare tale scambio.
In virtu' degli articoli da 77 a 85 del citato Trattato di Euratom,
la Comunita' Europea ha stabilito un sistema di controllo di sicurezza, basato sui principi dello Statuto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, il cui esercizio e' assicurato in maniera autonoma dalla Commissione di Euratom. Detto sistema di controllo estende la sua competenza su tutto il territorio della Comunita', ivi incluso il territorio della Repubblica italiana. Nel caso di applicazione del 3° capoverso dell'articolo IX dell'Accordo di Cooperazione firmato oggi, in virtu' del quale le due Parti devono congiuntamente concordare il controllo internazionale cui sottoporre talune attivita' che potrebbero derivare dall'Accordo stesso, il Governo italiano proporra' al Governo brasiliano di addivenire ad un accordo con Euratom (qualora cio' non sia gia' stato fatto a seguito della proposta della Commissione Atomica Europea che ho avuto l'onore di comunicare in data odierna) per regolare - cosi' come e' avvenuto in casi analoghi con altri Paesi - tali questioni.
Saro' grato a Vostra Eccellenza se vorra' comunicarmi che il Suo
Governo ha preso nota di quanto precede.
La presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza faranno
parte integrante dell'Accordo di Cooperazione Nucleare oggi firmato.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
MEDICI
A Sua Eccellenza
il Signor Ambasciatore Francisco NEGRAO de LIMA
Ministro degli Affari esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
MINISTRIO
DA RELACOES EXTERIORES
Parte di provvedimento in formato grafico
N. 4033.
Rio de Janeiro, 6 settembre 1958
Signor Ministro,
All'atto della firma dell'Accordo di Cooperazione Nucleare concluso
oggi fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti del Brasile, ho l'onore di farLe la seguente comunicazione.
L'Italia, come e' noto al Governo Brasiliano, fa parte della
Comunita' Europea dell'Energia Atomica istituita dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957. Tale Comunita' ha fra i suoi obiettivi fondamentali quello di promuovere lo sviluppo pacifico della Energia Nucleare in tutte le sue forme non solo negli Stati che ne fanno parte, ma associando alla sua opera e ai risultati di essa il piu' largo numero di altri Stati desiderosi di cooperare a tale sviluppo.
Animata da questo spirito, la Commissione della Comunita' Europea dell'Energia Atomica ha pregato il Governo italiano di portare a conoscenza del Governo Brasiliano, in questa circostanza, il suo desiderio di entrare in trattative non appena possibile col Governo Brasiliano al fine di stipulare un Accordo generale inteso a stabilire fra gli Stati Uniti del Brasile e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica una larga e reciprocamente proficua collaborazione in materia nucleare.
La Commissione Europea si augura che il Governo Brasiliano vorra' prendere nella piu' favorevole considerazione tale sua proposta.
Saro' grato a Vostra Eccellenza se vorra' cortesemente assicurarmi di aver raccomandato all'attenzione del Governo degli Stati Uniti del Brasile la, comunicazione che precede.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta,
considerazione.
MEDICI
A Sua Eccellenza il Signor
Ambasciatore Francisco NEGRAO de LIMA
Ministro degli Affari esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
MINISTRIO
DA RELACOES EXTERIORES
Parte di provvedimento in formato grafico
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