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052U4434

IT - DPR

052U4434

Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1952 n. 4434)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda con la quale si chiede l'erezione in ente morale della "Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio", costituita con rogito in data 8 marzo 1952 per notar Vittorio Gaudiani di Roma, registrato presso l'Ufficio atti pubblici di Roma addi' 11 marzo 1952, vol. 68, n. 16479; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

E' attribuita la personalita' giuridica alla "Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio", con sede in Roma, che assume la denominazione di "Cassa mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio".

Art. 2

E' approvato l'annesso statuto della Cassa Mutua predetta, composto di 56 articoli e firmato, d'ordine, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1952 EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 132. - PALLA

Art. 1

Statuto della Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio
Art. 1.
E' costituita fra i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio una Cassa Mutua di previdenza che assume il titolo di Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, titolo che nel presente Statuto sara' piu' brevemente indicato col. nome di "Mutua".
Possono far parte della "Mutua": il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, in quanto presti servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica in Roma ed il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Camere di commercio che presti servizio presso l'Amministrazione centrale.
Per il personale che presta servizio presso il Ministero e non rientri nelle sopradette categorie e' data facolta' al Comitato amministrativo di accettare o respingere con giudizio insindacabile l'eventuale domanda.
Il socio della "Mutua" che cessa di prestare servizio presso l'Amministrazione centrale o periferica in Roma conserva la qualita' di socio purche' non interrompa il rapporto di impiego col Ministero dell'industria e del commercio e sempre che assicuri il versamento delle quote di cui all'art. 31.
La sede della "Mutua" e' in Roma nel locali del Ministero.

Art. 2

Art. 2.
La "Mutua" ha scopi puramente assistenziali e di mutualita'. A tal fine essa si propone di:
a) costituire un fondo di previdenza destinato a concedere sovvenzioni ai soci ordinari in caso di decesso od all'atto della cessazione del rapporto di impiego con l'Amministrazione;
b) costituire un conto Individuale di anzianita' destinato a concedere una sovvenzione di anzianita' ai soci ordinari all'atto della cessazione di appartenenza alla "Mutua";
c) procurare ai soci ordinari il credito con il mezzo della mutualita'.

Art. 3

Art. 3.
Il patrimonio della "Mutua" e' costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da donazioni, lasciti e da ogni altra entrata eccezionale o straordinaria;
c) da proventi vari.

Art. 4

Art. 4.
Il patrimonio sociale della "Mutua" dovro', essere investito in prestiti ai soci o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in altri modi da determinarsi dal Consiglio generale dei soci delegati su proposta del Comitato amministrativo.

Art. 5

Art. 5.
I soci sono onorari, benemeriti, fondatori ed ordinari.
Sono soci onorari il Ministro per l'industria e il commercio ed i Sottosegretari di Stato.
Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche che in tutti i modi favoriscano l'incremento ed il potenziamento economico e morale della "Mutua". La qualita' di socio benemerito viene deliberata dal Comitato amministrativo.
Sono fondatori i soci ordinari che all'atto della loro ammissione versano a favore del fondo di previdenza previsto dagli articoli 21 e 22 una somma non inferiore a lire diecimila.
Sono soci ordinari le persone di cui all'art. 1.

Art. 6

Art. 6.
La qualita' di socio ordinario si acquista dopo l'accettazione della domanda da parte del Comitato amministrativo.
Nella domanda il richiedente dovra' esplicitamente impegnarsi al versamento della quota sociale di lire mille e della quota mensile di cui all'art. 31. La quota sociale non da diritto ad alcun utile ed e' restituita all'atto in cui il socio cessa di far parte della "Mutua".

Art. 7

Art. 7.
Il versamento della quota sociale che puo' aver luogo in un'unica soluzione od in due rate e della quota mensile di cui all'art. 31 deve essere fatto, di regola, mediante ritenuta sullo stipendio o retribuzione. All'uopo il socio deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale autorizza il cassiere del Ministero ad eseguire le ritenuto sullo stipendio o retribuzione.
Qualora la ritenuta della somma dovuta non possa aver luogo tramite il cassiere del Ministero, l'interessato e' obbligato a provvedervi direttamente non oltre quarantotto ore dalla riscossione dello stipendio o retribuzione.

Art. 8

Art. 8.
L'interessato, al quale viene comunicata la mancata ammissione a socio, ha diritto di avanzare ricorso al Collegio dei probiviri entro otto giorni dalla data della lettera di comunicazione.

Art. 9

Art. 9.
Il socio deve:
a) osservare le disposizioni dello statuto, le deliberazioni del Consiglio generale dei soci delegati e del Comitato amministrativo;
b) adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua";
c) portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" di aver perduto, per qualsiasi causa, i requisiti in base ai quali egli ha acquistato la qualita' di socio ordinario ed ogni altra notizia relativa al cambiamento di residenza;
d) estinguere l'eventuale prestito nel termine e nei modi stabiliti;
e) non danneggiare moralmente e materialmente la "Mutua" ne' fomentare dissidi e disordine fra i soci.

Art. 10

Art. 10.
Il socio ha diritto:
a) di chiedere la concessione di prestiti;
b) di presentare proposte per la modifica dello Statuto;
c) di presentare reclami motivati nel caso che si ritenga leso nei propri diritti;
d) alle sovvenzioni per decesso, per buonuscita e per anzianita'.

Art. 11

Art. 11.
Si perde la qualita' di socio:
1) per dimissioni accettate;
2) per morosita';
3) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione;
4) per espulsione;
5) per morte;
6) per revoca della dichiarazione di cui all'art. 32;
7) per mancato invio entro trenta giorni della quota di cui al penultimo comma dell'art. 1 da parte del socio che non presti piu' servizio presso gli uffici di Roma.
La morosita' e' pronunciata dal Comitato amministrativo quando il socio non ha corrisposto alla "Mutua" le rate del prestito nei termini e con le modalita' prescritte. Il socio dichiarato moroso puo' appellarsi al Collegio dei probiviri.
L'espulsione, per fatti ed azioni che ledono gli interessi ed il prestigio della "Mutua" deve essere sottoposta alla ratifica dei Consiglio generale dei soci delegati su relazione del Comitato amministrativo sentito l'interessato, che puo' rivolgersi a:
Consiglio generale per essere interpellato.

Art. 12

Art. 12.
Sono organi della "Mutua":
1) l'Assemblea generale dei soci;
2) il Consiglio generale dei soci delegati;
3) il Comitato amministrativo;
4) il Collegio dei revisori;
5) il Collegio dei probiviri.
Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 13

Art. 13.
L'Assemblea generale dei soci puo' essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta ogni tre anni per la elezione del Consiglio generale dei soci delegati; quella straordinaria puo' essere convocata in ogni tempo dal Consiglio generale dei soci delegati su proposta del Comitato amministrativo. Puo' essere pure convocata su richiesta del Collegio dei revisori o di almeno un terzo dei soci.
Le Assemblee vengono convocate mediante avviso da affiggersi all'albo della "Mutua" almeno otto giorni prima della adunanza.
L'avviso indichera' l'ordine del giorno da trattare.
Nel caso che l'assemblea non sia valida per mancanaza del numero legale sara' tenuta in seconda convocazione non prima del giorno successivo. Essa sara' valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati di cui al comma successivo.
Il soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega ad altro socio purche' non amministratore. Nessun mandatario puo' rappresentare piu' di due soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti, quando siano prese in conformita' alla legge ed allo Statuto.

Art. 14

Art. 14.
I soci delegati vengono eletti dai soci della "Mutua" distinti per categoria corrispondenti a quelli previsti dallo ordinamento giuridico per gli impiegati dello Stato e senza tener conto della loro appartenenza o meno ai ruoli organici dell'Amministrazione.
La elezione ha luogo a scrutinio segreto o a maggioranza di voti Le funzioni di scrutatori nella elezione dei soci delegati sono esercitate dal Collegio dei revisori. Il numero dei soci delegati deve essere pari a un quindicesimo dei soci di ciascuna categoria. La frazione di categoria di sette soci in poi si considera uguale a quindici.
La durata in carica dei soci delegati e' di tre anni.

Art. 15

Art. 15.
Spetta al Consiglio generale dei soci delegati:
a) nominare il Comitato amministrativo della "Mutua", il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
b) approvare il rendiconto annuale;
c) approvare le proposte di modifica dello statuto della "Mutua" da sottoporre all'Assemblea generale straordinaria dei soci.

Art. 16

Art. 16.
Il Consiglio generale dei soci delegati e' presieduto dal presidente del Comitato amministrativo od in sua assenza dal commissario che ne fa le veci.
Alla scadenza del mandato il presidente fara' una relazione all'Assemblea generale ordinaria dei soci sull'andamento della "Mutua" durante il triennio decorso.

Art. 17

Art. 17.
Il Consiglio generale dei soci delegati viene convocato dal Comitato amministrativo con avviso diretto da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Per la validita' del Consiglio generale dei soci delegati occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei soci delegati stessi. I soci delegati possono farsi rappresentare soltanto da un altro delegato che non sia membro del Comitato amministrativo o del Collegio dei revisori della "Mutua".
Il socio delegato che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio generale, salvo il caso di malattia, di congedo o di assenza per motivo di servizio, decade dalla carica.
Il socio delegato dimissionario o deceduto viene sostituito da un altro socio che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero dei voti.

Art. 18

Art. 18.
La "Mutua" e' amministrata dal Comitato amministrativo composto di nove membri commissari di cui otto eletti dal Consiglio generale dei soci delegati a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti ed uno nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio tra i soci ordinari.
Spetta al Comitato amministrativo:
a) curare l'esecuzione delle norme contenute nello statuto;
b) formulare nei termini di cui all'art. 40 il rendiconto da sottoporre al Consiglio generale dei soci delegati;
c) curare l'affissione all'albo della "Mutua" della situazione contabile mensile.
La durata del Comitato amministrativo e' di tre anni. Il Comitato amministrativo elegge fra i suoi membri un presidente. Questi ha la legale rappresentanza della "Mutua" e la firma sociale convoca il Comitato amministrativo, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto.
In caso di assenza le attribuzioni del presidente sono disimpegnate da un commissario nominato dal Comitato stesso nel proprio seno.
Il Comitato amministrativo elegge pure fra i soci membri un segretario.
Il Comitato si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigano o almeno una volta al mese straordinariamente quando lo richiedano almeno tre commissari o due revisori.
Il commissario che non partecipa a tre sedute consecutive salvo il caso di malattia, di congedo o di assenza per motivi di servizio, decade dalla carica e sara' sostituito dal candidato che nelle elezioni alle cariche sociali riporto' il maggior numero di voti.
Con la stessa procedura si provvedera' alla sostituzione del commissario che venisse a cessare dalla carica per altri motivi.
Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza di cinque membri commissari.
I commissari non possono votare nell'approvazione del rendiconto o nelle deliberazioni del Consiglio generale dei soci delegati e dell'Assemblea che si riferiscono alla loro responsabilita'.

Art. 19

Art. 19.
Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi di cui due eletti dal Consiglio generale dei soci delegati ed uno nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio.
Il Consiglio generale dei soci delegati nomina inoltre due revisori supplenti.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20

Art. 20.
Il Consiglio generale dei soci delegati nomina anche tre probiviri il cui compito e' di decidere sui reclami presentati dai soci. Essi durano in carica tre anni.

Art. 21

Art. 21.
Il fondo di previdenza e' determinato con criteri tecnici Estesi a garantire le sovvenzioni per decesso e buonuscita.

Art. 22

Art. 22.
Il fondo di previdenza e' alimentato da lasciti, da donazioni, dai versamenti da parte dei soci fondatori e dall'avanzo di esercizio di cui all'art. 41.

Art. 23

Art. 23.
Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del socio, del coniuge di esso e dei familiari a carico. Sono considerati familiari a carico, quelli per i quali il socio percepisce dall'Amministrazione la quota complementare della indennita' di carovita.
La "Mutua" corrispondera' una sola sovvenzione per lo stesso evento anche se piu' componenti la famiglia del socio facciano parte della "Mutua" stessa.

Art. 24

Art. 24.
Le sovvenzioni per decesso gravano sulle entrate dell'esercizio in corso ed in caso di insufficienza, sul fondo di previdenza di cui all'art. 21.
In nessun caso possono essere intaccati per le sovvenzioni il capitale sociale, ed i conti "C.I.A. di di cui all'art. 31.
Nel caso di insufficienza del "Fondo" il socio e i suoi eredi riscuoteranno quanto loro e' dovuto appena il "Fondo" stesso si sara' ricostituito.

Art. 25

Art. 25.
La misura delle sovvenzioni viene determinata dal Comitato amministrativo con apposita deliberazione da sottoporsi alla approvazione del Consiglio generale dei soci delegati in sede di approvazione del rendiconto.

Art. 26

Art. 26.
Il pagamento della sovvenzione deve aver luogo non appena la "Mutua" viene a conoscenza dell'avvenuto decesso.

Art. 27

Art. 27.
In caso di decesso del socio la sovvenzione e' pagabile al coniuge.
Nel caso che il coniuge fosse premorto, il socio designera' alla
"Mutua" la persona che dovra' riscuotere l'assegno al suo decesso.
La "Mutua" dara' conferma scritta al socio di tale designazione beneficiaria.
Ove tale designazione non sia stata fatta, la liquidazione avra' luogo nel seguente ordine: a favore dei figli, dei genitori, dei discendenti in linea diretta fino al secondo grado.
Nel caso che non vi sia alcuno dei predetti congiunti il pagamento non avra' luogo, salvo il rimborso, da parte della Mutua", delle spese funerarie da chiunque sostenute nei limiti dell'assegno di decesso.

Art. 28

Art. 28.
Al socio che abbia tre anni di appartenenza alla "Mutua" e cessa di farne parte per collocamento a riposo, per malattia, per limiti di eta', o per licenziamento non imputabile a sua colpa, viene corrisposta una sovvenzione di buonuscita la cui misura e' stabilita nell'importo di due quinti della sovvenzione per decesso aumentata di un decimo di un ulteriore eventuale importo da determinarsi con le modalita' dell'art. 25 per ogni anno di appartenenza alla "Mutua".

Art. 29

Art. 29.
L'importo complessivo della sovvenzione di buonuscita noti puo' superare in ogni caso quello della sovvenzione per decesso.

Art. 30

Art. 30.
Si applicano alle sovvenzioni di buonuscita le disposizioni dell'art. 24.

Art. 31

Art. 31.
Il conto Individuale di anzianita' e' costituito dalle quote mensili di lire cinquecento che il socio e' tenuto a versare alla "Mutua" e che vengono alla fine di ogni anno incrementati di una aliquota dell'avanzo di esercizio ai sensi dell'art. 41.
Tali importi sono accantonati in un "Conto Individuale di Anzianita'" "C.I.A" e saranno pagati al momento in cui il socio intestatario cessa di far parte della "Mutua".
In caso di premorienza i detti importi saranno pagati alla persona che il socio avra' designato alla "Mutua". In mancanza di tale designazione il pagamento avra' luogo nei modi stabiliti dall'art.
27.

Art. 32

Art. 32.
Il socio deve rilasciare, contemporaneamente alla sottoscrizione della quota sociale, apposita dichiarazione che autorizza il cassiere del Ministero ad eseguire la ritenuta di lire cinquecento sullo stipendio o retribuzione di ogni mese.

Art. 33

Art. 33.
La revoca della dichiarazione di cui all'articolo precedente comporta la perdita della qualita' di socio al quale per tanto verra' liquidato, trascorsi sei mesi, il conto "C.I.A." con detrazione delle rate di prestito in atto.
Per l'eventuale reingresso il socio dovra' versare, unitamente alla quota sociale, l'importo del conto "C.I.A." in un unica soluzione, o in rate mensili di lire cinquemila. Solo dopo che sara' ultimata tale restituzione l'interessato riacquistera' la qualita' di socio con l'anzianita' della data del reingresso.

Art. 34

Art. 34.
Il credito viene concesso soltanto al soci mediante prestiti con scadenza breve (fino a un mese) e con prestiti rimborsabili in rate mensili di uguale importo.
Le norme relative saranno stabilite in un regolamento da approvarsi dal Consiglio generale dei soci delegati su proposta del Comitato amministrativo.

Art. 35

Art. 35.
Il Comitato amministrativo col voto favorevole dei quattro quinti dei commissari intervenuti e col parere favorevole del Servizio del personale del Ministero dell'industria e del commercio potra' attuare altre forme di assistenza credilizia a favore dei propri soci.

Art. 36

Art. 36.
E' espressamente vietato alla "Mutua" di procedere alla raccolta di depositi fiduciari per qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma.

Art. 37

Art. 37.
Il socio all'atto della riscossione del prestito rilascera' al cassiere della "Mutua" dichiarazione irretrattabile che autorizza il cassiere del Ministero ad eseguire le ritenute sullo stipendio o retribuzione di ogni mese a scomputo del debito contratto.
Per le quote non versate tramite il cassiere del Ministero si applicano le disposizioni dell'art. 7.

Art. 38

Art. 38.
La durata del prestito non puo' eccedere i mesi mancanti alla cessazione del servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 39

Art. 39.
Il prestito non ancora estinto all'atto in cui il socio cessa di far parte della "Mutua", sara' trattenuto sugli importi spettanti al socio medesimo a titolo di sovvenzione per decesso e di buonuscita e per ogni altro titolo.
In caso di morte del socio la eventuale parte non recuperabile sara' a carico della "Mutua".

Art. 40

Art. 40.
L'esercizio finanziario va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Nel termine di due mesi dalla fine di ogni esercizio il Comitato amministrativo deve provvedere alla compilazione del rendiconto da sottoporre al Consiglio generale dei soci delegati. Il rendiconto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio generale dei soci delegati, sara' pubblicato sul "Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio".

Art. 41

Art. 41.
L'avanzo di esercizio sara' cosi' ripartito:
1) alla riserva ordinaria il 5% sino al raggiungimento di una somma pari ad un quinto del capitale sociale;
2) alla riserva operazioni creditizie il 10% sino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo dell'importo dei prestiti;
3) ai conti "C.I.A." una somma che non superi l'interesse legale;
4) il rimanente sara' attribuito al fondo di previdenza.

Art. 42

Art. 42.
Il cassiere e' nominato dal Comitato amministrativo. Ad esso incombe l'obbligo di tenere il libro cassa che sara' preventivamente vidimato in ogni foglio dal presidente.
Detto libro deve essere tenuto scrupolosamente al corrente con le operazioni della giornata.

Art. 43

Art. 43.
Il cassiere cura la riscossione ed il pagamento delle somme che custodisce sotto la sua personale responsabilita'.

Art. 44

Art. 44.
Il cassiere custodira' la somma che sara' stabilita dal Comitato amministrativo per il pagamento immediato delle sovvenzioni per decesso.

Art. 45

Art. 45.
Prima della fine di ogni mese, in data da concordarsi con il consegnatario-cassiere del Ministero, il cassiere della "Mutua" versera' a quello del Ministero tutto le ricevute di trattenute scadenti alla fine del mese.

Art. 46

Art. 46.
Tutti i pagamenti devono risultare da singole autorizzazioni a firma del presidente o di chi ne fa le veci e da ricevute debitamente firmate.

Art. 47

Art. 47.
Di ogni pagamento o riscossione il cassiere deve trasmettere al contabile nella stessa giornata singolo comunicazioni debitamente firmate.

Art. 48

Art. 48.
Il comitato amministrativo determinera' l'importo delle somme che il cassiere puo' trattenere per i pagamenti da effettuare direttamente.
L'eccedenza dovra' essere depositata, con le modalita' che il Comitato stesso stabilira' presso un istituto bancario di notoria solidita' I prelevamenti dovranno essere effettuati con firma congiunta del Presidente o del Commissario che ne fa le veci ai sensi dell'art. 18 e del cassiere, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con firma congiunta del presidente e del commissario di cui all'art. 18.

Art. 49

Art. 49.
Le somme che affluiscono alla "Mutua" e che superino l'importo da trattenere ai sensi dell'art. 48 devono essere depositate, nei modi stabiliti da detto articolo, entro ventiquattrore dal loro incasso.

Art. 50

Art. 50.
Il contabile e' nominato dal Comitato amministrativo. Esso cura, sotto la sua personale responsabilita', le scritturazioni della "Mutua".
Tali scritturazioni devono essere effettuate:
a) sul giornale mastro;
b) su partitari;
c) su scadenzari.
Egli tiene inoltre il protocollo della corrispondenza, il libro dei soci ed ogni altro libro sussidiario ritenuto necessario, nonche' l'archivio della "Mutua". Deve fornire al Comitato amministrativo ed al revisori tutte le notizie che gli verranno richieste come pure e' tenuto a far prendere visione di tutti i documenti giustificativi.
Egli deve inoltre compilare periodicamente le situazioni contabili occorrenti, farsi parte diligente nel richiedere al cassiere i documenti relativi alle operazioni che importano diritti, obblighi, riscossioni o pagamenti della "Mutua".

Art. 51

Art. 51.
Il contabile prima di eseguire le scritturazioni del libro giornale deve avere presso di se' il documento giustificativo che deve custodire sotto la sua personale responsabilita'.

Art. 52

Art. 52.
Lo scioglimento della "Mutua" deve essere deliberato dalla Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti del numero dei soci.
La deliberazione sara', valida solo quando si otterra' il voto favorevole di due terzi piu' uno dei soci iscritti.
Il patrimonio sociale netto, disponibile all'atto dello scioglimento, detratte le quote sociali, e gli importi dei conti individuali di anzianita', che saranno restituiti ai soci, sara' devoluto a scopo di assistenza e previdenza ai sensi di legge.

Art. 53

Art. 53.
Per tutto quanto non e' espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali.

Art. 54

Art. 54.
Per i soci fondatori che facciano parte della "Mutua" alla data del 30 aprile 1952, il periodo di tre anni di appartenenza di cui all'art. 28 si intende gia' decorso dalla data della loro ammissione.

Art. 55

Art. 55.
I soci ammessi entro la data del 30 aprile 1952 possono effettuare il loro primo versamento nel conto "C.I.A." per una somma superiore a lire cinquecento.

Art. 56

Art. 56.
I prestiti da concedere ai soci fino al 30 aprile 1952 possono derogare dai principi sanciti dal presente statuto a giudizio insindacabile del Comitato amministrativo.
Visto, il Ministro per l'industria ed il commercio
CAMPILLI
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