Monitoring Gesetzessammlung

056U0037

IT - DPR

056U0037

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio distaccate dal comune di Rimini, con capoluogo in Bellaria e con denominazione "Bellaria Igea Marina" (Forli). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956 n. 37)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze 21 e 28 gennaio, 4, 11, 18 e 25 febbraio 1951, 7, 14 e 21 dicembre 1952, 25 marzo, 6 giugno e 13 luglio 1954 e 8 gennaio 1955, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti di ciascuna delle frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio del comune di Rimini (Forli) ha chiesto che le frazioni stesse siano distaccate dal comune di Rimini e costituite in Comune distinto con capoluogo in Bellaria e denominazione "Bellaria-Igea Marina"; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale in data 16 febbraio 1948, n. 2794 , 13 settembre 1948, n. 15639 , 5 giugno 1950, n. 8580 , 3 luglio 1950, n. 9988 , e del commissario prefettizio di Rimini in data 1 luglio 1955, n. 10702; del Consiglio provinciale di Forli in data 22 ottobre 1955, n. 120, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

Le frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio sono distaccate dal comune di Rimini e costituite in Comune distinto con capoluogo in Bellaria, con denominazione "Bellaria-Igea Marina" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2

Il Prefetto di Forli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Rimini ed il costituito comune di Bellaria-Igea Marina, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Rimini.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Rimini, che sara' inquadrato negli organici del comune di Bellaria-Igea Marina, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 29. - E. GRECO
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