Monitoring Gesetzessammlung

052U1063

IT - DPR

052U1063

Variazioni delle circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario di Cavalese, Cles, Mezzolombardo (provincia di Trento), Merano e Bolzano (provincia di Bolzano). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952 n. 1063)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Lauregno, Proves, Sua Felice e Senale e' trasferito dall'Ufficio del catasto fondiario di Cles (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Merano (provincia di Bolzano).

Art. 2

Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Anterivo e Trodena e quello dei comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magre' all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno e Valdagno, sono trasferiti rispettivamente dall'Ufficio dei catasto fondiario di Cavalese e da quello di Mezzolombardo (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano.

Art. 3

Le circoscrizioni degli Uffici del catasto fondiario nelle province di Trento e di Bolzano, modificate in dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, risultano nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata, entro in anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la data in cui avranno effettuazione le variazioni nelle circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario, in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 9. - CARLOMAGNO

Allegato

NUOVE CIRCOSCRIZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
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