Monitoring Gesetzessammlung

055U0747

IT - DPR

055U0747

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari festive^ed estive. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1955 n. 747)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Agli insegnanti delle scuole elementari festive ed estive di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 , e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dell'assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , per i dipendenti del grado 12°, ma comunque non inferiore a lire 1500 mensili.

Art. 2

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 5 , 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
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