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053U1046

IT - DPR

053U1046

Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953 n. 1046)

Art. 1

IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34 ; 27 aprile 1942, n. 571 ; 5 settembre 1942, n. 1237 ; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430 ; 21 aprile 1949, n. 613 ; 1 settembre 1949, n. 816 ; 13 marzo 1950, n. 599 ; 30 ottobre 1950, n. 1125 ; 31 ottobre 1950, n. 1310 ; 30 giugno 1951, n. 1148 ; 27 ottobre 1951, n. 1794 ; 25 luglio 1952, n. 1352 ; 16 ottobre 1952, n. 4554 ; 26 ottobre 1952, n. 4506 ; 30 ottobre 1952, n. 4483 ; 11 marzo 1953, n. 573 e 11 marzo 1953, n. 576 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso;
Dopo l'art. 31, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 32. - "Le materie biennali dei corsi di laurea della Facolta' di magistero importano due esami distinti, da sostenere alla fine di ciascun anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 57. - PALLA
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