053U1044
053U1044
Applicazione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa antigrandine. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 dicembre 1953 n. 1044)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211 , sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Viste le deliberazioni 14 marzo 1953, n. 16 , 18 marzo 1953, n. 29 e 2 marzo 1953, n. 28 , con le quali i Consigli provinciali di Alessandria, Asti e Cuneo hanno chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211 , l'applicazione della legge medesima nel territorio delle rispettive Province;
Ritenuta la opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Sentito il parere del. Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211 , e' resa applicabile nel territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - SALOMONE Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 67. - PALLA